Inviato esito

Gara #2022/125

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE -  PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CONDOTTE IN CEMENTO-AMIANTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE DELL'ALTOPIANO DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO - LOTTO 3 E LOTTO 4.
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Informazioni appalto

28/12/2022
Aperta
Lavori
€ 19.824.281,10
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese

Categorie merceologiche

45247 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

Lotti

Inviato esito
1
9554556D07
H57H21004570001
Qualità prezzo
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE -  PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CONDOTTE IN CEMENTO-AMIANTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE DELL'ALTOPIANO DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO - LOTTO 3 E LOTTO 4.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Progetto per la messa in sicurezza ed adeguamento normativo delle condotte in cemento-amianto dell'impianto irriguo Consortile dell'altopiano di Isola di Capo Rizzuto - Lotto 3 e Lotto 4 completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con i relativi allegati, approvato con deliberazione di deputazione amministrativa n. 114 del 12.12.2022
€ 19.377.254,01
€ 0,00
€ 447.027,09
€ 15.541.907,96
Deliberazione Commissariale n. 11 del 24.10.2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00800240947 FAVELLATO CLAUDIOF - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA FAVELLATO C
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

2463
14/02/2023
Cognome Nome Ruolo
PERRONE NICOLA PRESIDENTE
BOMPIGNANO LETTERINA COMPONENTE
CARVELLI ANTONELLA COMPONENTE/SEGRETARIO

Commissione valutatrice

10063
19/06/2023
Cognome Nome Ruolo
DE FILPO MARIA PRESIDENTE
MADURI FRANCESCO COMPONENTE
INFUSINO ERNESTO COMPONENTE
PORCO GIACINTO COMPONENTE
SENATORE ALFONSO COMPONENTE

Scadenze

03/02/2023 10:00
13/02/2023 12:00
14/02/2023 09:30

Allegati

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25/10/2023 13:07
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Comunicazione aggiudicazione definitiva
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25/10/2023 13:10
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Avviso appalto aggiudicato
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01/02/2024 12:06
28.66 kB

Chiarimenti

03/01/2023 10:24
Quesito #1
Si chiede di confermare la possibilità di cumulare i requistiti di più iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10A, di classifiche inferiori alla “A”, al fine del raggiungimento dell’importo di qualificazione occorrente.
04/01/2023 16:13
Risposta
Si rimanda all’allegato “Avviso di rettifica” pubblicato nella sezione “allegati” della presente procedura di gara
03/01/2023 10:16
Quesito #2
Si chiede di confermare che l’iscrizione all’Albo Naziona Gestori Ambientali cat. 10A sia richiesta per la sola cat. SOA OG12
04/01/2023 16:13
Risposta
Si rimanda all’allegato “Avviso di rettifica” pubblicato nella sezione “allegati” della presente procedura di gara
03/01/2023 09:57
Quesito #3
Si chiede di specificare la classe richiesta per la Categoria 10A “ attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi”.
04/01/2023 16:14
Risposta
Si rimanda all’allegato “Avviso di rettifica” pubblicato nella sezione “allegati” della presente procedura di gara
30/12/2022 15:22
Quesito #4
Buongiorno, relativamente alla procedura di gara in oggetto, evidenziamo che:
nei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativo è richiesta a base di gara l’iscrizione all’albo gestori ambientali della categoria 10 classe A;

le categorie dell’albo gestori si dividono in categoria 10 classe A e 10 classe B
In dettaglio :
  • Categoria 10A - per l'attività di bonifica effettuata sui materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi.
  • Categoria 10B - per l'attività di bonifica effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
  • ***Da delibera dell’albo gestori che qui si allega, l’iscrizione alla categoria 10B, abilita l’impresa ad eseguire le attività della sottocategoria 10A (allegato 1)***
Le classi si suddividono in:

A oltre 9.000.000 €
B fino a 9.000.000 €
C fino a 2.500.000 €
D fino a 1.000.000 €
E fino a 200.000 €
 
Ora, poiché da computo metrico allegato al progetto risulta che le attività bonifica in amianto riguardano la rimozione delle tubazioni ed il relativo campionamento sulle matrici, che ammontano ad euro: 844.865,982 escluso oneri di conferimento, i quali non richiedono che l’impresa debba essere dotata di iscrizione in categoria 10, ma di un’ autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali in categoria 5; chiediamo quindi che venga inserita la possibilità di partecipare con la categoria 10 B classe D ( Lavori fino ad euro 1.000.000);
In caso di raggruppamento di imprese, si chiede conferma che la suddetta categoria deve essere posseduta sola dall’ impresa che partecipa per la categoria OG12.
Cordiali Saluti


 
04/01/2023 16:18
Risposta
Si rimanda all’allegato “Avviso di rettifica” pubblicato nella sezione “allegati” della presente procedura di gara.

Relativamente al quesito posto in merito al RTI si conferma quanto da voi richiesto
09/01/2023 07:47
Quesito #5
Salve,
in merito alla gara in ogetto si richiede se sono neccessari i requisiti di idoneità professionale per il trasporto in discarica delle categorie albo gestori ambientali categoria 4 e 5 :
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Inoltre si chiede se è neccessaria la disponibilità, diretta od indiretta, di impianti cui conferire i rifiuti oggetto del servizio per le tipologie e le quantità indicate.

Cordiali Saluti.


 
10/01/2023 09:32
Risposta
Si rimanda alla disciplina contenuta negli atti di gara e al successivo avviso di rettifica pubblicati nella sezione “Allegati” della presente procedura di gara
11/01/2023 14:09
Quesito #6
Gentilissimi buongiorno,
prendiamo atto della rettifica di gara con la quale portate, pena l’esclusione, l’iscrizione minima dell’Albo Nazionale Smaltitori per le imprese partecipanti da
“Categoria 10 classe A”
a
“Categoria 10 classe D”
ma ci permettiamo di segnalare che non comprendiamo la modifica, non riteniamo corretta la nuova interpretazione in quanto, come riportato nel progetto e negli elaborati di gara, tutte le attività ricadenti nella categoria OG 12 della SOA sono specifiche e/o funzionali alla bonifica di materiali contenenti amianto,  tanto è vero che le stesse devono essere eseguite a seguito di presentazione di Piano di Lavoro da personale in possesso di patentino e con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e dispositivi di protezione collettiva specifici per il rischio amianto, diversamente le attività non riconducibili alla Categoria 10 dell’ Albo Nazionale Smaltitori, non trattandosi di bonifica di terreni, dovrebbero ricadere nella categoria OG6 della SOA.
Ringraziamo per l’attenzione
ESSE A3
11/01/2023 15:18
Risposta
Il Rup, congiuntamente ai progettisti, non  rinvengono elementi che spingono ad una diversa rivalutazione di quanto disposto nell’avviso di rettifica
12/01/2023 11:12
Quesito #7
SI CHIEDE QUESITO PER LA GARA IN OGGETTO.
VEDASI ALLEGATO.
SALUTI
16/01/2023 10:29
Risposta
Si riscontra il quesito pervenuto, pubblicato nella sezione “Allegati” della presente procedura di gara sotto la voce richiesta quesito pdf”, evidenziando quanto segue:
- i requisiti richiesti in riferimento all’art. 47 del D. L.n. 77/2021, per come previsto negli atti di gara, devono essere autodichiarati sia dal Consorzio che dalla Consorziata designata quale esecutrice;
- con riferimento alla documentazione inerente al Criterio A1 dell’Offerta Tecnica si specifica che la medesima deve essere riferita sia al Consorzio che alla Consorziata designata quale esecutrice.

Quanto sopra si applica, per analogia, anche relativamente alla partecipazione da parte di un RTI.
10/01/2023 11:35
Quesito #9
Si chiede di chiarire se negli importi delle singole categorie di lavorazione indicate a pag 7 del disciplinare di gara sono esclusi gli oneri di sicurezza .
- OG12 – importo € 9.739.771,83 – tale importo è al netto degli oneri della sicurezza?
- OG6 – importo € 9.637.482,18 – tale importo è al netto degli oneri della sicurezza?
20/01/2023 11:00
Risposta
Si conferma che gli oneri di sicurezza sono esclusi
25/01/2023 16:57
Quesito #10
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per chiedere il seguente chiarimento:
Nel progetto esecutivo (allegato n. R2 agg. A del settembre 2021), al capitolo 10 dal titolo “Descrizione degli interventi previsti in progetto” pag. 43 e seguenti, vengono descritte le attività da realizzare per la messa a giorno delle condotte in cemento amianto come di seguito riportato:

“Le porzioni interessate dall’intervento dovranno in prima battuta essere messe a giorno fino ad una profondità che lasci sulla tubazione una porzione del terreno di almeno di 15 cm. Ciò per evitare che nell’escavazione con mezzo meccanico lo stesso possa andare ad incidere la superficie del tubo liberando le fibre di amianto. La seconda fase della lavorazione sarà effettuata manualmente e consentirà la completa messe a giorno della tubazione mediante attrezzi manuali (badili, vanghe, cazzuole, etc.), prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della tubazione in cemento amianto. Il personale addetto a tali operazioni, poiché a diretto contatto con materiali contenenti amianto, dovrà essere specificatamente formato sul rischio amianto ai sensi del D.P.R. 8/8/94 (30 o 50 ore di formazione a seconda della mansione).”

Il progetto esecutivo dell’intervento, descrive come le attività previste nella seconda fase (messa a giorno della tubazione mediante attrezzi manuali) siano soggette a rischio amianto,  prevedendo conseguentemente,  che il personale addetto sia formato ai sensi del D.P.R. 8/8/94 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto). 

Ciò premesso, si chiede di chiarire ed esplicitare se l’esecuzione delle attività di messa a giorno della tubazione mediante attrezzi manuali (seconda fase) dovrà essere realizzata da impresa iscritta all’albo nazionale gestori ambientali cat. 10 configurandosi già quale operazione di rimozione e bonifica.
La presente richiesta a fronte dei chiarimenti n. 4 e 5 (cui si rimanda) che sembrerebbero escludere tale necessità (iscrizione ANGA cat 10) entrando a nostro avviso in potenziale contrasto con quanto riportato nel progetto esecutivo e nella stessa normativa nazionale di riferimento; non è infatti sufficiente che i lavorati siano in possesso di specifico corso abilitativo, ma anche che l’impresa che effettua i lavori di bonifica e rimozione possegga specifici requisiti.
Il comma 1 dell’art. 256 ex D.Lgs 81/08 stabilisce, infatti, che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Tale impostazione trova inoltre formale riscontro interpretativo nel documento INAL dal titolo RIMOZIONE IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI IDRICHE INTERRATE IN CEMENTO AMIANTO anno 2019.
Nel capitolo 2 “Rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto: attività programmabili” e specificatamente nel paragrafo 2.1 “Istruzioni Tecnico Operative (pag. 25) viene riportata quale istruzione per l’esecuzione delle attività  la presentazione del piano di lavoro amianto ai sensi dell’art. 256 D.Lgs 81/2008 ed espressa previsione che le attività di rimozione MCA o suoli eventualmente contaminati da amianto devono essere realizzate da imprese iscritte all’albo gestori ambientali (categoria 10). Di seguito estratto:
“In tutti i casi di interventi di rimozione di tubazioni in cemento amianto, il Dl dovrà presentare, in conformità con quanto previsto all’articolo 256 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., uno specifico Pdl amianto …….. Fatta eccezione per le attività di manutenzione configurabili in regime di Esedi  (qualora le imprese risultino non iscritte all’Albo in categoria 10), di cui abbiamo già scritto in precedenza, si ricorda che ai sensi della normativa vigente, le operazioni di rimozione di Mca o di suoli eventualmente contaminati da amianto dovranno essere eseguite da imprese iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la “Bonifica di beni contenenti amianto” (categoria 10), almeno alla sottocategoria 10 A, e da personale abilitato….”





 
26/01/2023 11:44
Risposta
Il RUP, sentiti i progettisti dichiara che tutte le operazioni di rimozione di condotte in CMA, nonché di rimozione di suoli solo ed eventualmente contaminati (leggasi dopo campionatura), dovranno essere eseguite da imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali Cat. 10.
 
30/01/2023 18:28
Quesito #12
Buonasera, in aggiunta alla richiesta già inviata, precisiamo quanto segue:

L’art 47 d.l. 77/2021, al comma 2 dispone che: 

2. Gli operatori economici “TENUTI” alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell' “ULTIMO RAPPORTO REDATTO”, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per chiarezza di espone che tale rapporto ha cadenza biennale, nel disciplinare all’articolo 6.1, mancherebbe al primo punto, il riferimento esplicito  “TENUTI ALLA REDAZIONE ”.

Quindi a conferma di quanto già inviato in data odierna, la scrivente avendo in organico per il biennio 2020-2021 meno di 50 dipendenti, non era tenuta alla presentazione di tale rapporto; alla data odierna ha un organico di oltre 50 dipendenti , il rapporto futuro per il biennio 2022-2023  la  cui scadenza di presentazione avviene entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza, quindi al 30 settembre 2024 sarà presentata entro tale data.

Fiduciosi in vostro celere riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.
01/02/2023 11:29
Risposta
Si conferma quanto esposto nella richiesta di chiarimento
27/01/2023 12:10
Quesito #14
Buongiorno,
con riferimento al quesito n.09 e al relativo chiarimento, la presente per chiedere di esplicitare univocamente, se le operazioni di messa a giorno della tubazione mediante attrezzi manuali (fase due delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo), siano da realizzare con personale formato sul rischio amianto ai sensi del D.P.R. 8/8/94 e di conseguenza da impresa iscritta all’albo nazionale gestori ambientali cat. 10.
Tale precisazione risulta necessaria ai fini di una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica in quanto:
- Prevedere che tali attività siano realizzate da imprese iscritte all’ ANGA cat. 10 comporta costi differenti rispetto a dover realizzare le lavorazioni con imprese ( e quindi personale)  non iscritte all’ANGA.
- Considerare o meno la suddetta attività come lavoro di bonifica amianto, incide sulle eventuali migliorie da proporre in offerta tecnica.
A riguardo ci preme porre alla vostra cortese attenzione, alcune considerazioni ritenute utili:
  1. Durante l’attività di rimozione manuale del terreno, gli addetti entreranno a contatto diretto con i MCA; la stessa lavorazione intorno al tubo in MCA potrebbe generare dispersione di fibre e ciò anche in funzione del relativo stato di conservazione (si vedano a riguardo le figure 25 e 26 del progetto esecutivo). Inoltre, considerando che tali tubazioni sono in esercizio da circa 40 anni, non è escludibile di rinvenire nel terreno frammenti della tubazione derivanti da interventi di manutenzione realizzati in epoca antecedente all’emanazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). 
  2. Nei vari lavori svolti sul territorio nazionale, i diversi organi di vigilanza competenti per territorio (ASL), in presenza di rischio amianto hanno sempre assoggettato tali lavorazioni alle disposizioni del TITOLO IX capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) del D. Lgs 81/08.   L’art. 248 comma 2 dispone infatti che “se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo (capo III)”.
Cordialmente
03/02/2023 09:50
Risposta
Il RUP, sentiti i progettisti, conferma quanto chiarito nel quesito n. 9 e conferma quanto contenuto negli atti di gara e nel relativo progetto

SUA - Provincia di Crotone

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