Deserto

Gara #2019/23

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE AI CLIENTI DEL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE (IN SIGLA CON.GE.S.I.)
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Informazioni appalto

25/03/2019
Aperta
Servizi
€ 377.870,00
CONGESI

Categorie merceologiche

6411 - Servizi postali

Lotti

Deserto
1
7842268C45
Solo prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE AI CLIENTI DEL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE (IN SIGLA CON.GE.S.I.)
L’appalto ha per oggetto il servizio di stampa, imbustamento e recapito di bollette per la durata di due anni da consegnare ai clienti del Con.Ge.S.I., con le modalità e le tempistiche più avanti indicate, nei Comuni  sottoelencati:
Casabona, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Casabona, Petilia Policastro, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Strongoli, Roccabernarda, Verzino, Rocca di Neto e Cirò.
€ 377.870,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

15/04/2019 10:00
15/04/2019 12:00
16/04/2019 10:00

Allegati

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Chiarimenti

02/04/2019 11:02
Quesito #1
  • Si chiede conferma che possa essere considerato congruo e conforme un servizio che preveda la gestione del servizio tramite due portali web: uno per le attività di stampa e imbustamento e l’altro per le attività di recapito (rendicontazione esiti di recapito).

 
02/04/2019 11:54
Risposta
si conferma la possibilità di utilizzare due portali web distinti
02/04/2019 12:12
Quesito #2
Con la presente formuliamo un quesito relativo al possesso del requisito richiesto nella sez. III.2.3) Capacità tecnica professionale del Bando di gara.
Ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.
Ufficio gare Sailpost
02/04/2019 12:56
Risposta
si conferma che il requisito in oggetto, presente nel  CSA e riportato nel disciplinare di gara, si riferisce a servizi  analoghi a quelli oggetto dell'appalto (STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE)
08/04/2019 11:13
Quesito #3
Si fa riferimento all'ultimo capoverso pag. 10 del disciplinare di gara (apposita dichiarazione attestante l'assenza del motivo di esclusione ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 s.m.i.). A tal proposito, si chiede di confermare che il concorrente non deve produrre apposita dichiarazione, essendo sufficiente quanto già dichiarato al riguardo, nel DGUE.
08/04/2019 13:03
Risposta
SI conferma che il concorrente non deve produrre apposita dichiarazione, essendo sufficiente quanto già dichiarato al riguardo, nel DGUE.
08/04/2019 12:08
Quesito #4
Facciamo riferimento al requisito di capacità economica di cui al disciplinare, pag. 9, par. 2.4, lett.a).
Al riguardo si chiede di confermare che, trattandosi del fatturato GLOBALE realizzato dal concorrente, l'inciso "realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto" è da considerarsi un refuso
08/04/2019 13:04
Risposta
SI conferma che si tratta di un refuso informatico
05/04/2019 17:24
Quesito #5
Spett.le Stazione appaltante,

Considerato che si tratta di corrispondenza da flusso stampatore, si chiede se si tratta di un refuso il possesso dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di affrancatura con macchina affrancatrice.  Considerato anche la descrizione del servizio di recapito con modalità a data e ora certa, si ritiene che la macchina affrancatrice non sia attinente alla modalita di recapito richiesta.  Si precisa inoltre che per le zone non coperte, la società aggiudicataria possa utilizzare anche contratto SMA di posta omologata a prezzi più convenienti.  Si chiede pertanto di confermare che l'autorizzazione ad effettuare operazioni di affrancatura con macchina affrancatrice non sia requisito essenziale per partecipare alla gara.
distinti saluti  
 
09/04/2019 13:14
Risposta
Si specifica che l'autorizzazione de quo è da considerarsi requisito di esecuzione
08/04/2019 10:16
Quesito #6
Facciamo riferimento al requisito "essere in possesso di autorizzazione a effettuare operazioni di affrancatura per conto terzi con propria macchina affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio conto di credito postale il controvalore di affrancatura di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii postali sono spediti".
A tale riguardo, si chiede di confermare che Poste Italiane non deve dichiarare il possesso di detto requisito, perchè è proprio la scrivente a rilasciare tale autorizzazione agli altri operatori.
09/04/2019 13:32
Risposta
si confermano i contenuti del quesito da voi posto
09/04/2019 16:46
Quesito #7
Buonasera,
si chiede cortese conferma relativamente al requisito al punto 2.5 del disciplinare che possano essere considerate società analoghe per tipologia e attività utilities nei settori energia, gas, etc.
Cordiali saluti
Postel SpA
09/04/2019 17:27
Risposta
Si conferma che possano essere considerate società analoghe per tipologia e attività utilities nei settori energia, gas, etc.
10/04/2019 15:24
Quesito #8
Si chiede di chiarire se è possibile costiruire un RTI di tipo verticale ai sensi dell'art 48 comma 2.
11/04/2019 09:03
Risposta
si conferma la possibilità di costituire un RTI di tipo verticale ai sensi dell'art 48 comma 2.
28/03/2019 17:29
Quesito #9
Il disciplinare di gara impone il possesso del seguente requisito: “Aver svolto i servizi oggetto dell’appalto, nell’ultimo triennio, in favore di società analoghe per tipologia e attività al CON. GE SI. con almeno 50.000 clienti finali”.
A tale proposito, si rammenta che -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- il requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di servizi analoghi è volto a garantire alla stazione appaltante che il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio oggetto della gara (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).
E, come ribadito ex permultis, dal T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892 “la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” . 
 
Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene che il requisito di capacità tecnica, così come formulato nel disciplinare della presente gara, imponga al concorrente oneri immotivati, con l’effetto di limitare il favor partecipationis.
Appare, infatti, arbitraria oltre che poco intellegibile la prescrizione di committenti analoghi alla stazione appaltante “per tipologia e attività” “con almeno 50.000 clienti finali”.
Non solo è difficilmente definibile il concetto di analogia di committente, ma la prescrizione appare immotivata; che il concorrente abbia realizzato il servizio di stampa, imbustamento e recapito bollette per un consorzio o per una società per azioni non dimostra una maggiore o minore capacità di svolgere il servizio oggetto della gara.
Parimenti, non attesta una capacità maggiore o minore, la circostanza che il concorrente abbia realizzato il servizio di stampa, imbustamento e recapito bollette del servizio idrico o del servizio elettrico.
Allo stesso modo, non è elemento che contraddistingue la capacità di un operatore, il fatto che questi abbia stampato, imbustato e recapitato bollette o documenti di altro tipo.
Pertanto, si chiede di confermare che il requisito in oggetto è soddisfatto se l’operatore dichiara di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nell’ultimo triennio, indipendentemente dalla tipologia e attività del committente.
Si chiede inoltre di confermare che la dizione “con almeno 50.000 clienti finali” sta ad indicare che il concorrente deve aver effettuato la stampa/imbustamento e recapito di almeno 50.000 pezzi.
 
 
11/04/2019 09:30
Risposta
1. Si conferma che il requisito in oggetto, presente nel  CSA e riportato nel disciplinare di gara, si riferisce a servizi  analoghi a quelli oggetto dell'appalto , rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o profesionale cui lo stesso afferisce.
2. Si conferma che la dizione "50.000 clienti finali" fa riferimento a 50.000 pezzi (stampa, imbustamento e recapito). 
08/04/2019 09:27
Quesito #10
Si formulano i quesiti seguenti:
 1. Con riferimento alle penali previste all’art. 15 si chiede di confermare che quanto ivi riportato, “per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 5 lett. e) verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) per i primi 7 giorni e di € 2.000,00 per i successivi 7 giorni”,  è  un refuso in quanto la lettera “e” l’art. 5 non esiste


2. Di seguito le evidenze dell’art. 15:“per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 5 lett. c) verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) per i primi 7 giorni e di € 2.000,00 per i successivi 7 giorni;
per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 5 lett. d) verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) per i primi 7 giorni e di € 2.000,00 per i successivi 7 giorni;

per tardivo recapito fino a 5 giorni consecutivi € 5 per ciascuna fattura;
per tardivo recapito dal 6° giorno in poi € 10 per ciascuna fattura;”
poiché le penali sul recapito si ripetono, si chiede di chiarire meglio il sistema di penali previsto



3. Si chiede di confermare che le penali previste all’art. 15 del CSA si applicano all’intero lotto;



4. con riferimento alle penali previste all’art. 15 previste dal CSA, le stesse appaiono eccessivamente onerose, anche in relazione al valore della gara, alla vigente normativa di settore ed ai  principi sanciti nella Determinazione  n. 5 ANAC , nella quale l’Autorità ha evidenziato l’importanza della disciplina delle penali ai fini del corretto espletamento delle procedure di gara evidenziando che la disciplina delle stesse  “deve essere dettato avendo sempre riguardo al rispetto del sinallagma contrattuale, di modo che la relativa applicazione non possa sbilanciarlo a danno dell’esecutore”.Si consideri, inoltre,  che il “mancato recapito” di un invio è una fattispecie che concreta un rischio in sé insito nel servizio, tant’è che il Decreto Legislativo 261/99, all’art. 1, in conformità alla normativa europea (Direttiva 97/67/CE) in punto di posta raccomandata ed assicurata, lo contempla espressamente, stabilendo il diritto del mittente ad un ristoro forfettario (per gli invii raccomandati) o corrispondente al valore dichiarato (per quelli assicurati). E’ di tutta evidenza che, a fronte di un evento “fisiologico”, quale quello della perdita di un singolo pezzo, rispetto al considerevole quantitativo di spedizioni stimate, l’applicazione di una penale che impone il pagamento di una somma per ciascun giorno di ritardo, genera un ammontare complessivo illimitato e rimesso all’assoluta discrezionalità della stazione appaltante. Quest’ultima decide arbitrariamente quando contestare la penale stessa, riducendone o incrementandone ad libitum il valore (a seconda del momento in cui viene contestata la penale può assumere, infatti, un valore più o meno consistente). Tale meccanismo appare ancor più illogico e penalizzante per la corrispondenza indescritta, soprattutto laddove non se ne preveda la tracciatura elettronica, in quanto, come è noto, viene recapitata senza l’acquisizione di una firma o di altro elemento / riscontro obiettivo.
Ciò dà atto della ragione per cui le Carte dei servizi, conformemente alla normativa di settore e a quanto avviene negli altri Paesi, escludono indennizzi, secondo criteri di ragionevolezza, per tale tipologia di prodotto, mentre il mero rimborso è riconosciuto per il servizio (tracciato elettronicamente) di Posta Time in ottemperanza alle Circolari del 2001 e 2007 sul recapito a data e data /ora certa



5. con riferimento alla penale in cui è previsto che “in caso di ritardo ingiustificato o mancato recapito generalizzato in più vie/quartieri di uno o più Comuni superiore allo 0,5 % del singolo lotto verrà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta,00), superiore all’1% Euro 500,00 (cinquecento,00). La ristampa e la distribuzione delle bollette non consegnate saranno a carico dell’Appaltatore”  si chiede di chiarire, fermo quanto precisato nel quesito che precede, se la stessa si cumula con le penali previste nel medesimo art. 15.



6. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente



7. Si chiede alla SA di indicare il numero di spedizioni previste (sia per i solleciti che per le fatture);



8. Con riferimento alla restituzione dei plichi di mancato recapito, e riconsegna del cartaceo di ritorno entro 10 giorni, si chiede possa ritenersi congruo un servizio che preveda la raccolta continuativa in apposite scatole con successiva consegna mensile degli stessi presso la sede della Stazione Appaltante in considerazione della  possibilità di poter ricorrere in quota parte al Fornitore del Servizio Universale, si chiede di confermare che i tempi di restituzione di tali oggetti, possa essere in linea con quelli da questi previsti;



9. In riferimento a quanto richiesto all’Art. 5 di pag. 5 “Per le bollette le cause del mancato recapito dovranno essere fornite codificate su apposito file “Gestione Resi”, con l’indicazione dei dati dei clienti con i recapiti non esitati. Le stesse informazioni dovranno essere rese disponibili su portale WEB. Inoltre, i plichi non consegnati con le relative dichiarazioni di mancato recapito, dovranno essere restituiti alla società appaltante, entro 10 gg. lavorativi dalla data di mancata consegna, corredati del file resi contenente l'elenco delle bollette e dei solleciti non recapitati.”, si chiede se possa essere ritenuto congruo e conforme alle esigenze della SA che venga fornita la sola rendicontazione degli  esiti di consegna degli invii, con l’indicazione del motivo in caso di non recapito.


Si ringrazia per l'attenzione prestata.
 
11/04/2019 09:31
Risposta
1. si conferma: trattasi di refuso;
2. trattasi di refuso;
3. si conferma che le penali si applicano all'intero lotto;
4.Si precisa che il CON.GE.S.I. è ente giuridico operante nei settori speciali. In precedenti appalti analoghi sono state riscontrate numerose criticità sia nel rispetto delle tempistiche che nello svolgimento del servizio, in termini qualitativi e quantitativi. Pertanto,la scelta di optare per penalità che appaiono onerose è stata dettata dalla necessità di garantire la qualità del servizio e di conseguenza  la ratio del consorzio stesso.
5.nel caso si delineasse quanto indicato al punto 5 (ritardo ingiustificato o mancato recapito generalizzato in più vie/quartieri di uno o più Comuni), si applicherà, unicamente, tale sistema sanzionatorio.
6.Si ribadisce quanto stabilito nel CSA: " Le penali e le spese sopra riportate potranno essere dedotte  direttamente dalle fatture in pagamento".
7. il n° di spedizioni delle bollette (non riguarda i solleciti) è presente nell'allegaton°2 "DEFINIZIONI DEI VOLUMI"
8. Si confermano i contenuti del quesito da voi posto;
9.Si conferma la possibilità di quanto richiesto, purchè la rendicontazione sia resa disponibile sil portale Web
08/04/2019 10:54
Quesito #11
Gentilissimi,
con la presente, si pongono alcuni quesiti relativamente alla procedura di gara in oggetto.
 
In particolare, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di costituendo RTI verticale, in cui la società ALFA svolge servizi di recapito e la società BETA svolge servizi di stampa  e imbustamento:

1. il requisito di partecipazione di cui al disciplinare di gara pag. 5, par. 2.3, punto 1 a) (ISCRIZIONE CCIAA) deve essere posseduto dalla società ALFA per il recapito e dalla società BETA per la stampa-imbustamento;

2. i requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara pag. 6, par. 2.3, punti 1.3 - 1.4 - 1.5 (LICENZA INDIVIDUALE, AUTORIZZAZIONE GENERALE E AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI AFFRANCATURA PER CONTO TERZI) deve essere posseduto dalla sola società ALFA ;

3.  il requisito di partecipazione di cui al disciplinare di gara pag. 10, par. 2.4, lett. b) (FATTURATO SPECIFICO) deve essere posseduto dalla società ALFA per il recapito e dalla società BETA per la stampa-imbustamento;

4.  il requisito di partecipazione di cui al disciplinare di gara pag. 10, par. 2.5 (SERVIZI ANALOGHI) deve essere posseduto dalla società ALFA per il recapito e dalla società BETA per la stampa-imbustamento;

5. il requisito di partecipazione di cui al disciplinare di gara pag. 6, par. 2.3, punto 1.6 (SEDI OPERATIVE) deve essere posseduto dal costituendo R.T.I. nel complesso.
 
11/04/2019 09:32
Risposta
Si confermano i contenuti del quesito stesso
10/04/2019 17:29
Quesito #12
Si chiede cortesemente di rendere disponibili le domande abbinate ai chiarimenti pubblicati.
Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti.
Ufficio Gare Sailpost
11/04/2019 09:36
Risposta
Si è  prontamente provveduto a rendere disponibili alcuni quesiti. Per altri non è  possibile in quanto dal contenuto  si potrebbe evincere il nominativo del partecipante
12/04/2019 09:53
Quesito #13
Spett.le SUA Provincia di Crotone,
con riferimento alla gara in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 15 aprile 2019 alle ore 12:00, la scrivente Impresa presenta formale istanza di proroga del suddetto termine in considerazione:
- della necessità di valutare adeguatamente i chiarimenti resi disponibili,in abbinamento alle rispettive domande, solo in data 11 aprile 2019;
- dell’importanza e dell’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- delle diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara.
Nella certezza che Codesta Amministrazione porrà dovuta attenzione alla presente richiesta, tenuto conto della necessità di favorire il più possibile la partecipazione alla gara di numerosi concorrenti oltre all’auspicio che le offerte stesse possano così soddisfare le esigenze e gli obiettivi prefissi, si porgono cordiali saluti.
Ufficio gare Sailpost
 
12/04/2019 10:23
Risposta
IN RIFERIMENTO A QUANTO DA VOI RICHIESTO SI COMUNICA L'IMPOSSIBILITA' DI PROROGARE  IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO PER IL 15.04.2019, IN QUANTO LA PROROGA STESSA COMPORTEREBBE UNA SPESA ONEROSA ED  INGIUSTIFICABILE ALL'EVENTUALE VINCITORE (COSTO DELL' AVVISO DI RETTIFICA   SULLA GURI E QUOTIDIANI).
SI DA' ATTO, ALTRESI', DEL PIU' CHE CONGRUO TEMPO MESSO A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI PER PREPARARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA  IN QUANTO IL BANDO E' STATO PUBBLICATO IN DATA 25/03/2019 E RIPORTA LA SCADENZA 15/04/2019  ( 21 GIORNI A FRONTE DEI 15 PREVISTI DALLA NORMA).
RESTANDO A DISPOSIZIONE SI PORGONO CORDIALI SALUTI
 

SUA - Provincia di Crotone

Via - M. Nicoletta Crotone (KR)
Tel. 0962.952635
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