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Gara #2024/106

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), DI ETA’ NON INFERIORE AI 14 ANNI, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 18/08/2015 N. 142.
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Informazioni appalto

11/06/2025
Aperta
Servizi
€ 4.169.979,00
CORTESE ALFONSO
Prefettura di Crotone Prefettura di Crotone

Categorie merceologiche

85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

Lotti

1
B7283CCAD4
Qualità prezzo
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), DI ETA’ NON INFERIORE AI 14 ANNI, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 18/08/2015 N. 142.
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), DI ETA’ NON INFERIORE AI 14 ANNI, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 18/08/2015 N. 142.
€ 2.832.158,36
€ 1.337.820,64
€ 0,00

Scadenze

11/07/2025 10:00
21/07/2025 14:00
21/07/2025 15:00

Allegati

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11/06/2025 09:24
622.96 kB

Chiarimenti

03/07/2025 11:08
Quesito #1
Spettabile stazione appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, e in particolare al punto 6.1 del disciplinare, si richiede un chiarimento in merito alla formulazione secondo cui l’ente partecipante deve risultare “iscritto al Registro delle Imprese per attività pertinenti”.

L’ente scrivente gestisce attualmente un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) per minori, autorizzato dalla Prefettura, per il quale – all’atto dell’attivazione – sono stati effettuati i controlli da parte dell’ASP e del Comando dei Vigili del Fuoco. La relativa convenzione è stata avviata senza un passaggio diretto con il Comune.


Tuttavia, si rileva che alcuni Comuni stanno oggi richiedendo, anche per i CAS, l’accreditamento previsto dal Regolamento n. 22/2019 della Regione Calabria, in particolare per quanto concerne i servizi alla persona, inclusi quelli a favore di minori stranieri non accompagnati.


Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:



Se, ai fini della partecipazione, l’iscrizione al Registro delle Imprese debba necessariamente riportare un’attività espressamente coerente con il servizio oggetto del bando (es. servizi socio-assistenziali, accoglienza minori, ecc.), oppure se possa ritenersi sufficiente la documentazione autorizzativa già in possesso dell’ente (autorizzazione Prefettizia e controlli ASP/VVF).Se, in considerazione del riferimento al Regolamento Regionale n. 22/2019, sia richiesto che l’ente sia già accreditato presso il Comune o la Regione Calabria per i servizi alla persona, ovvero se l’eventuale accreditamento debba essere posseduto solo al momento dell’avvio del servizio e non ai fini della partecipazione alla gara.



In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.







09/07/2025 08:08
Risposta
IL RUP RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

"Il quesito formulato si fonda sulla circostanza che “alcuni Comuni stanno oggi richiedendo, anche per i CAS, l’accreditamento previsto dal Regolamento n. 22/2019 della Regione Calabria, in particolare per quanto concerne i servizi alla persona, inclusi quelli a favore di minori stranieri non accompagnati.”.

Si evidenzia, tuttavia, che il Regolamento regionale in parola contempla una serie di servizi sociali ed assistenziali, anche nei riguardi di minori, ma senza prevederne un’espressa applicabilità ai CAS.

Inoltre, detta normativa è rivolta ai Comuni, in forma singola o associata, i quali “sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.”.

Quanto detto suggerisce la non immediata inerenza rispetto a quanto oggetto di gara, di titolarità del Ministero dell’Interno.

Vieppiù, la previsione di cui all’art. 6.1 del Disciplinare di gara, rubricato “REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE”, prevede espressamente che il soggetto giuridico debba essere iscritto nel “Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane/Albo nazionale delle Cooperative per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”, coerentemente con quanto stabilito dall’ANAC e dalla giurisprudenza maggioritaria.

Con la locuzione “attività pertinenti”, la Stazione appaltante ha inteso ampliare il più possibile la partecipazione alla presente procedura di gara, nei limiti della pertinenza dell’oggetto dell’attività esercitata dagli operatori economici.

Ciò si evince anche dalla previsione di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, rubricato “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”, la quale prevede espressamente che il soggetto giuridico debba “aver eseguito negli ultimi dieci anni contratti analoghi a quello in affidamento per un importo pari ad € 250.000,00”.



In ultima analisi, è evidente che i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale non restringono la partecipazione ad una specifica attività svolta dall’operatore economico (non è stabilito, infatti, un numero chiuso di codici ATECO e/o di settori predeterminati), purché i servizi erogati attraverso l’esercizio di detta attività siano pertinenti ed analoghi, così come non è necessario possedere una determinata tipologia di organizzazione giuridica (Srl, Cooperativa, Ente del terzo settore ecc.) che sia iscritta ad un particolare registro o albo.

Ciò che conta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, è l’iscrizione ad un registro o albo dalla quale si evinca che l’attività esercitata dall’operatore economico sia pertinente ed analoga con quella oggetto della presente procedura di gara."








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