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Gara #2026/81

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EDILIZIA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA - OCDPC N. 1133/2025 E SS.MM..II - REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COSENZA- UBICATO NEL COMUNE DI RENDE (CS) ALLA LOCALITÀ “ARCAVACATA”.
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Informazioni appalto

29/09/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 416.547.104,00
CORTESE ALFONSO
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria

Categorie merceologiche

4521514 - Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
713 - Servizi di ingegneria

Lotti

1
BD1E7C2816
J25F22000940005
Qualità prezzo
COMMISSARIO EDILIZIA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA -OCDPC N. 1133/2025 E SS.MM..II - REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COSENZA- UBICATO NEL COMUNE DI RENDE (CS) ALLA LOCALITÀ “ARCAVACATA”.
L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi alla REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COSENZA- UBICATO NEL COMUNE DI RENDE (CS) ALLA LOCALITÀ“ARCAVACATA
€ 397.866.893,58
€ 85.167.436,72
€ 18.680.210,42

Scadenze

12/10/2026 12:00
21/10/2026 10:00
21/10/2026 10:30

Allegati

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15/10/2026 08:28
17.99 MB

Chiarimenti

29/09/2026 16:08
Quesito #1
Buonasera
con la presente siamo a chiedere:
in merito ai requisiti di capacità tecnico e professionale per i servizi di progettazione si possa considerare il decennio anzichè il triennio;
se la richiesta dei due servizi di punta almeno pari ad 1 volta l'importo dei lavori ........... sia da considerarsi un refuso, si chiede a quale range di importo (tra 0,40-0,80 volte) calcolare tale requisito .


Cordiali saluti

02/10/2026 20:31
Risposta
1) Con riferimento al par. 7.2.2.1 del Disciplinare, si precisa che il periodo di riferimento indicato alle lettere A) e B), per mero refuso di compilazione, è stato omesso il riferimento al “migliore” triennio “nel decennio” precedente riportando solo il “triennio precedente” all’indizione della procedura. In ragione del particolare quadro esigenziale che consegue allo Stato di Emergenza in corso e al disposto normativo acceleratorio e derogatorio appositamente previsto dall’OCDPCP n. 1133/2025, pertanto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, ai fini della definizione della finestra temporale del paragrafo 7.2.2.1, lettera A) e B), il testo riportato si sostituisce con “il migliore triennio del decennio precedente”.
Si coglie l’occasione di precisare che, nelle tabelle di pagina 23 e 24 del Disciplinare di gara, per mero errore di inserimento sono stati invertiti gli importi. Pertanto, si precisa che per le categorie con ID:
- T.01 Sistemi informativi l’importo è di € 858.388,74;
- T.02 Sistemi e reti di telecomunicazione è di € 3.209.225,34.

2) Con riferimento al par. 7.2.2.1, lett. B), del Disciplinare, si precisa che la previsione di un importo complessivo dei lavori cui si riferiscono i servizi di punta almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori di ciascuna categoria e ID non costituisce refuso. La forbice 0,40–0,80 richiamata nel quesito era contenuta nelle Linee guida ANAC n. 1, adottate in attuazione del D.Lgs. 50/2016, e non è riprodotta nel D.Lgs. 36/2023 né nell'Allegato II.12. La misura del requisito è stata individuata in ragione dalla complessità intrinseca ed eccezionale delle prestazioni richiesta unitamente alla strategicità dell’opera ed ai tempi di esecuzione delle prestazioni dettati dalla ODCPC 1133/2025 nonché delle caratteristiche dell'intervento di realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell'importo di circa € 410 milioni, con strutture prefabbricate in zona sismica, impiantistica sanitaria complessa e progettazione esecutiva in BIM da completarsi in 60 giorni. Tali caratteristiche richiedono una comprovata esperienza su interventi di dimensione comparabile.

IL RUP

29/09/2026 17:51
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di voler valutare una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 21 ottobre 2026.

La richiesta è motivata dalla particolare complessità della procedura e dalla rilevanza dell’appalto, nonché dal ristretto periodo intercorrente tra la pubblicazione della gara e il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Si chiede pertanto di voler concedere una proroga di 20 giorni del termine di scadenza, così da consentire agli operatori economici di disporre di un congruo periodo per l’elaborazione delle proprie proposte con il necessario livello di approfondimento e accuratezza.

Confidando nel positivo accoglimento della presente richiesta, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.


02/10/2026 20:32
Risposta
Con riferimento alla richiesta di proroga si coglie l’occasione per evidenziare che l’intera procedura è basata sulle disposizioni appositamente previste in ragione dello Stato di Emergenza di Protezione Civile nell’ambito del quale ricade il presente intervento.
Al fine di scongiurare equivoci, si tiene a precisare che nell’offerta tecnica devono essere illustrati, sia per i servizi di ingegneria che per i lavori, interventi già progettati/realizzati, e non già ipotesi progettuali relative all’intervento da affidare con la presente gara.
A tal proposito, il tempo assegnato alla presentazione dell’offerta è più che proporzionato alle prestazioni oggetto di affidamento che, per le motivazioni dette, dovranno essere espletate in tempi ristretti, conseguentemente, è indispensabile che la struttura organizzativa sia tale da offrire performance senza dubbio di alto livello qualitativo ma, anche, in tempi estremamente rapidi.
Si comunica, pertanto, che non è possibile prorogare i termini di scadenza.

IL RUP
30/09/2026 14:27
Quesito #3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede cortesemente che vengano messi a disposizione dei concorrenti i file editabili dei computi metrici (Vision, Primus…) e degli elaborati di progetto (cad)

Saluti


02/10/2026 20:53
Risposta
Quanto già fornito è esplicativo dell’intero PFTE approvato e degli interventi che saranno oggetto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

IL RUP
30/09/2026 15:41
Quesito #4
Q1.Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che per i curricula vitae sia possibile per il professionista apporre – in alternativa alla firma digitale - la firma olografa qualora il soggetto sottoscrittore non ne sia in possesso poiché, ad esempio professionista dipendente. Stante la prescrizione che chiede espressamente la firma del professionista "a pena di esclusione", ma sussistendo anche l’obiettivo di non limitare la partecipazione, si chiede di confermare che sia dunque possibile produrre i curricula vitae con firma olografa del dipendente e firmarli digitalmente dal legale rappresentante che garantisce in tal modo l'autenticità, la veridicità dei dati riportati e la piena disponibilità delle risorse professionali ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Q2.Si chiede di specificare meglio la dicitura del Criterio A in quanto, nella tabella dell’art.17.1, essa risulta parziale.

Q3.Si chiede di confermare che la dicitura “…e sono quelli che dovranno effettivamente risultare presenti in cantiere” presente nella tabella dell’art.17.1 relativamente al sub-criterio A3 (pag.54) e riferita al TEAM di progetto sia da considerare come un refuso.

Q4.Si chiede di confermare che per soddisfare i sub-criteri A4, A5 e A6 sia sufficiente predisporre un elenco di tali professionisti e non sia, quindi, necessario allegare (nuovamente) i curricula vitae (già presentati e raccolti per soddisfare il subcriterio A3).

02/10/2026 20:38
Risposta
Q.1 La regole è quella indicata nel Disciplinare di gara. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia l’obbligo di possedere la firma digitale, è ammessa la firma olografa con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.
Q2. Il Criterio A riporta la seguente dicitura: “CRITERIO A – ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SPECIFICI IN EDILIZIA OSPEDALIERA”.
Q3. Si tratta di un mero refuso, l’indicazione vuole specificare la presenza delle figure professionali all’interno del TEAM di progetto dall’O.E. pianificato. Lo stesso TEAM pianificato dall’O.E. sarà vincolante in fase di sottoscrizione del contratto.
Q4. Si condivide l’affermazione al quesito. Pertanto, è sufficiente predisporre un elenco dei professionisti con esperienza nell’ambito specifico relativo ai Sub-Criteri, i cui CV sono già presenti nel Sub-Criterio A3.
IL RUP
01/10/2026 09:03
Quesito #5
1. Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortesemente di mettere a disposizione l’Allegato E – “Modello del Cronoprogramma necessario per la formulazione dell’offerta tecnica” (CRITERIO B – GESTIONE DELLE UNITÀ LAVORATIVE IN FASE DI ESECUZIONE).
Qualora tale documento sia già disponibile, si chiede cortesemente di indicare dove possa essere reperito.
Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

2.Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla procedura in oggetto si chiede di confermare che, qualora l’operatore economico sia in possesso di attestazione SOA esclusivamente per l’attività di costruzione, per soddisfare i requisiti richiesti per i servizi di architettura e ingegneria, lo stesso possa – come per altro previsto dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- alternativamente:
- associare, in qualità di mandanti, professionisti scelti tra i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g),
- indicare professionisti scelti tra i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), senza che questi ultimi assumano la veste di mandanti nel raggruppamento di imprese che eseguiranno le opere, come previsto dall’art. 44 comma 3 del D. lgs. 36/2023.
Si ringrazia anticipatamente.

3. Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla figura di “Ingegnere/Architetto esperto in sicurezza nei cantieri”, si chiede di confermare che il ruolo possa essere ricoperto anche da un Geometra iscritto al relativo Albo professionale e in possesso dell'abilitazione quale Coordinatore per la Sicurezza, ritenendo prevalente, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, il possesso della specifica qualifica professionale rispetto al titolo di studio indicato.

4. Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che per le categorie con ID Opere E.10, IB.08, T.01, T.02 e V.02 siano ritenuti validi, ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti, anche servizi svolti per opere appartenenti alla medesima categoria e con grado di complessità superiore, pur se riferiti a diversa destinazione funzionale, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016.

5. Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento al gruppo di lavoro della progettazione esecutiva, di cui al paragrafo 7.1.2 lett. C) del disciplinare di gara, e più precisamente alle figure BIM richieste, si chiede di confermare che tali figure NON debbano essere necessariamente iscritte ai rispettivi albi albi professionali di competenza.
Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

02/10/2026 20:46
Risposta
1. Il modello “Modello del Cronoprogramma necessario alla formulazione dell’offerta tecnica” - (Criterio B - GESTIONE DELLE UNITA' LAVORATIVE IN FASE DI ESECUZIONE), necessario alla formulazione dell’offerta tecnica, è presente e scaricabile all’interno della Sezione Offerta Tecnica del Portale. Pertanto, è visualizzabile e scaricabile in fase di partecipazione e compilazione dell’Offerta tecnica.
2. Come espressamente prescritto ed esplicitato dal Disciplinare di gara, nel punto “6. SOGGETTI AMMESSI, IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, i professionisti non possono essere indicati, ma devono, in caso di assenza della qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, essere associati.
3.Come espressamente richiesto nel Disciplinare di gara, al punto 7.1.2, lettera c), considerata la specifica complessità delle opere da progettare, i Gruppi di Lavoro che formano il TEAM pianificato dell’O.E. devono essere necessariamente coordinati dalle prescritte figure minime con il titolo e/o titoli di studio indicati
4.Nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del D.M. 17 giugno 2016. Si precisa altresì che le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia", "Strutture" e “Infrastrutture per la mobilità”. Inoltre, per come esplicitato, al punto 7.2.2.1 del Disciplinare, possono ritenersi idonee ai fini della comprova “Per la categoria IA.01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID IA.02”
5. Le figure minime necessarie a coordinare i Gruppi di lavoro che compongono il TEAM pianificato di progettazione, indicate al 7.1.2 del Disciplinare di gara, devono essere necessariamente iscritte agli specifici ordini professionali e, tra l’altro, devono essere dichiarati nell' Allegato B “Dichiarazione Progettista”.

IL RUP

01/10/2026 09:27
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,

Con riferimento all'art. 6 del Disciplinare di gara, che prevede, per gli operatori economici in possesso della sola qualificazione per l'esecuzione dei lavori, l'obbligo di associare il progettista quale mandante di un raggruppamento temporaneo, si chiede di confermare se, in applicazione dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di massima partecipazione alle procedure di gara, sia ammissibile il ricorso ad un progettista indicato, purché in possesso di tutti i requisiti professionali e tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis e purché lo stesso produca la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti.

La richiesta è motivata dal fatto che l'obbligo di associazione del progettista quale componente del raggruppamento comporta rilevanti implicazioni sul piano organizzativo, fiscale, assicurativo e della responsabilità professionale, pur a fronte di prestazioni di progettazione che, nell'ambito dell'appalto integrato in oggetto, risultano accessorie e strumentali rispetto alla prevalente esecuzione dei lavori.

Si chiede pertanto di chiarire se la Stazione Appaltante intenda ammettere la partecipazione mediante progettista indicato ovvero se debba ritenersi tassativamente obbligatoria la costituzione di un raggruppamento temporaneo con il soggetto incaricato della progettazione.



02/10/2026 20:49
Risposta
Come espressamente prescritto ed esplicitato dal Disciplinare di gara, nel punto “6. SOGGETTI AMMESSI, IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, i professionisti non possono essere indicati, ma devono, in caso di assenza della qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, essere associati.
IL RUP
01/10/2026 09:27
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede di mettere a disposizione la versione editabile del progetto esecutivo, dei computi metrici estimativi e del relativo modello BIM per permettere una più approfondita analisi del progetto a base di gara.
Distinti saluti

02/10/2026 20:50
Risposta
Il modello BIM del PFTE sarà fornito all’aggiudicatario in sede di consegna del servizio. Quanto già fornito è esplicativo dell’intero PFTE approvato e degli interventi che saranno oggetto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

IL RUP
01/10/2026 10:08
Quesito #8
Spett.le Ente,
con il presente si richiede gentilmente la messa a disposizione dei computi metrici estimativi in formato editabile.

Con l’occasione si porgono
Distinti saluti

02/10/2026 20:55
Risposta
Quanto già fornito è esplicativo dell’intero PFTE approvato e degli interventi che saranno oggetto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

IL RUP
01/10/2026 10:31
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte.

La presente richiesta è motivata dalla rilevante complessità tecnica, organizzativa e realizzativa dell'intervento, che richiede un approfondimento particolarmente articolato degli aspetti progettuali, costruttivi ed economici ai fini della predisposizione di una proposta tecnico-economica completa, sostenibile e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione.

In particolare, la natura strategica dell'opera, le dimensioni dell'intervento, la presenza di significativi vincoli ambientali e paesaggistici, le criticità geotecniche connesse alla presenza della falda e alle verifiche sismiche richieste, nonché la necessità di coordinamento con opere infrastrutturali e sottoservizi esterni, rendono necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti tecnici e pianificatori.

Risulta inoltre indispensabile completare un'analisi di dettaglio delle modalità esecutive e della relativa sequenza delle lavorazioni, finalizzata all'individuazione di possibili ottimizzazioni costruttive, logistiche e organizzative, con particolare riferimento alle interferenze di cantiere, alla gestione delle opere specialistiche, all'approvvigionamento dei principali componenti impiantistici e strutturali e alla definizione delle strategie atte a garantire il rispetto degli obiettivi prestazionali e temporali dell'intervento.

La complessità delle attività sopra richiamate comporta altresì la necessità di ulteriori interlocuzioni con operatori economici, fornitori e partner specialistici, indispensabili per consolidare le valutazioni tecnico-economiche e definire compiutamente le soluzioni migliorative da proporre nell'ambito dell'offerta.

Al fine di poter completare tali attività e predisporre un'offerta adeguatamente approfondita sotto il profilo tecnico, economico e temporale, si richiede pertanto di voler concedere una proroga di 30 (trenta) giorni rispetto all'attuale termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La proroga consentirebbe di garantire un maggiore livello di approfondimento progettuale e una più accurata definizione della proposta tecnico-economica, nell'interesse della Stazione Appaltante e del buon esito della procedura, favorendo la presentazione di una pluralità di offerte maggiormente solide, sostenibili e rispondenti agli obiettivi dell'intervento, in linea con i principi comunitari e nazionali di garanzia e tutela della concorrenza attraverso la massima partecipazione possibile alle gare pubbliche.

Confidando in un favorevole accoglimento della presente richiesta, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.



02/10/2026 21:00
Risposta
Con riferimento alla richiesta di proroga si coglie l’occasione per evidenziare che l’intera procedura è basata sulle disposizioni appositamente previste in ragione dello Stato di Emergenza di Protezione Civile nell’ambito del quale ricade il presente intervento.
Al fine di scongiurare equivoci, si tiene a precisare che nell’offerta tecnica devono essere illustrati, sia per i servizi di ingegneria che per i lavori, interventi già progettati/realizzati, e non già ipotesi progettuali relative all’intervento da affidare con la presente gara.
A tal proposito, il tempo assegnato alla presentazione dell’offerta è più che proporzionato alle prestazioni oggetto di affidamento che, per le motivazioni dette, dovranno essere espletate in tempi ristretti, conseguentemente, è indispensabile che la struttura organizzativa sia tale da offrire performance senza dubbio di alto livello qualitativo ma, anche, in tempi estremamente rapidi.
Si comunica, pertanto, che non è possibile prorogare i termini di scadenza

IL RUP
01/10/2026 12:42
Quesito #10
Spett.le Amministrazione,

per favorire l’analisi del Progetto, si chiede di mettere a disposizioni degli OE i file editabili, inclusi i modelli ifc. In particolare, si chiede di mettere a disposizione anche i computi metrici estimativi dei lavori e della sicurezza.
Cordiali Saluti

02/10/2026 20:56
Risposta
Quanto già fornito è esplicativo dell’intero PFTE approvato e degli interventi che saranno oggetto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

IL RUP
01/10/2026 15:38
Quesito #11
Con riferimento al requisito 7.2.1 lett. A del disciplinare, e precisamente, a quanto previsto dall’art. 103. Co.1 lett. b) (LAVORI ANALOGHI PER TIPOLOGIA E IMPORTO A QUELLI DELLA PREVALENTE), si chiede cortesemente di confermare la possibilità di procedere mediante l'avvalimento dell'accesso.

Si chiede di confermare che, seppur non previsto dal disciplinare, per la procedura in essere si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2560 (Sovvenzioni Estere) e che dunque i concorrenti debbano produrre in gara specifica dichiarazione.

Con riferimento alla richiesta di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, e anche in considerazione delle tempistiche stringenti previste per la presentazione dell’offerta, si chiede cortesemente di confermare che, ai fini della partecipazione, sia sufficiente aver presentato domanda di iscrizione presso la suddetta anagrafe, non potendo il concorrente governare le tempistiche di iscrizione.

Si chiede inoltre di chiarire se detta previsione debba intendersi riferita all’eventuale Impresa Ausiliaria.

09/10/2026 11:02
Risposta
L’avvalimento è consentito, esclusivamente, per come indicato al par. 8 – Avvalimento “È consentito l’avvalimento esclusivamente per l’esecuzione dei lavori in Categoria OS24”.
Per il secondo quesito si dovrà provvedere a scaricare la modulistica dal Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R1441 “Modulo FS-PP relativo alla notifica dei contributi finanziari nel contesto delle procedure di appalto pubblico a norma del regolamento (UE) 2022/2560”.
Per il terzo quesito, si conferma che è sufficiente trasmettere la domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

IL RUP
02/10/2026 12:19
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,

il punto 7.2.2.1 A) e B) del Disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, richiede di aver ultimato servizi analoghi a quelli in affidamento nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

L'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Correttivo), applicabile alla presente procedura, individua quale periodo di riferimento per i contratti analoghi gli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura.

Il riferimento al decennio è inoltre coerente con la disciplina di settore per i servizi di architettura e ingegneria: (i) l'Allegato II.12 (art.40, c.1bis) al Codice; (ii) il Bando tipo ANAC per i servizi di architettura e ingegneria; (iii) il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, secondo cui l'esperienza pregressa va comprovata sulla finestra temporale prevista dalla norma per la capacità tecnica. Un arco temporale più ristretto risulterebbe più restrittivo di quanto previsto dal legislatore. Sarebbe quindi in contrasto con i principi di proporzionalità dei requisiti (art. 100, comma 2) e di massima partecipazione (art. 10).

Si chiede pertanto di confermare che il riferimento al triennio costituisce un mero refuso, e che pertanto il requisito va inteso come riferito a servizi ultimati nel decennio antecedente la data di indizione della procedura, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente.





09/10/2026 11:04
Risposta
Si veda risposta ad un quesito precedente
IL RUP
02/10/2026 12:20
Quesito #13
Gentile Stazione Appaltante,
Si chiede cortesemente di condividere il Modello Allegato E. Modello del cronoprogramma necessario alla formulazione dell'Offerta Tecnica.
Si chiede altresì conferma che suddetto modello, una volta compilato, sia da considerarsi come sufficiente a rispondere alle richieste di cui al criterio B1 (pagina 55 del Disciplinare di Gara). In caso negativo, si chiede di specificare la modalità di rappresentazione dell'offerta tecnica del Concorrente al criterio B1.
Cordiali saluti

09/10/2026 11:05
Risposta
Si veda risposta ad un quesito precedente
IL RUP
02/10/2026 13:22
Quesito #14
Spett.le Ente,
con riferimento al subcriterio C1, che richiede la presentazione di due lavori ospedalieri analoghi realizzati e conclusi anteriormente alla pubblicazione del bando, si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, possa essere utilizzato un lavoro regolarmente ultimato anteriormente alla data di pubblicazione del bando, per il quale, alla medesima data, risulti ancora in corso il collaudo tecnico-amministrativo.

In particolare, considerato che l’ultimazione dei lavori e il successivo collaudo costituiscono fasi distinte, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che il requisito della conclusione del lavoro debba intendersi soddisfatto con l’avvenuta ultimazione delle opere, senza che sia necessario che il collaudo sia già formalmente concluso alla data di pubblicazione del bando. Pertanto, si chiede conferma della possibilità di indicare nella documentazione relativa al subcriterio C1 un lavoro ultimato prima della pubblicazione del bando e con collaudo tecnico-amministrativo in corso, specificando nella relativa tabella la data di ultimazione dei lavori e, per il collaudo, la dicitura “collaudo tecnico-amministrativo in corso”.

In attesa di cortese riscontro, con l'occasione si porgono
Distinti saluti

15/10/2026 11:35
Risposta
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono riportati nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” dell’art. 17.1 del disciplinare di gara. Nella colonna “Descrizione sub-criterio”, per il sub-criterio C1 è riportato: “Illustrazione di due opere ospedaliere (ospedali di II Livello, IRCSS, Aziende ospedaliere universitarie) realizzate, concluse e analoghe all'opera di cui al PFTE da realizzare.”.
Pertanto il requisito della conclusione del lavoro, per come espressamente richiamato nel disciplinare, è soddisfatto con l’avvenuta ultimazione delle opere la cui data è appositamente richiesta nella tabella in formato A4 di cui alla colonna “Modalità di rappresentazione”.
Risulta, quindi, corretto indicare nella documentazione relativa al sub-criterio C1 un lavoro ultimato prima della pubblicazione del bando e con collaudo tecnico amministrativo in corso, specificando nella relativa tabella la data di ultimazione dei lavori e, per il collaudo, la dicitura “collaudo tecnico-amministrativo in corso”.

IL RUP
05/10/2026 11:12
Quesito #15
tra gli allegati posti a base di gara vi è " Allegato D familiari conviventi" si chiede se il modello deve essere compilato e presentanto anche se viene richiesta l'iscrizione nell'Anangrafe degli esecutori.


09/10/2026 11:07
Risposta
Si conferma l’obbligo della presentazione Allegato D “Dichiarazione familiari conviventi”
IL RUP
05/10/2026 14:27
Quesito #16
Si chiede di confermare che un operatore economico in possesso di iscrizione alla white list non è tenuto alla presentazione dell'allegato D Dichiarazione familiari conviventi.

09/10/2026 11:07
Risposta
Si conferma l’obbligo della presentazione Allegato D “Dichiarazione familiari conviventi”
IL RUP
05/10/2026 14:58
Quesito #17
In riferimento a quanto previsto dal punto 14.10 del disciplinare di gara, che prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe antimafia anche per le società di ingegneria, si chiede di confermare che basterà aver avviato il processo di iscrizione.

09/10/2026 11:08
Risposta
Si conferma che è sufficiente trasmettere la domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.
IL RUP
05/10/2026 15:05
Quesito #18
Spettabile Stazione Appaltante,

1. con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la categoria con ID Opera IB.08 possano essere utilizzate altre categorie impiantistiche con grado di complessità pari o superiore (come ad esempio IA.01, IA.02, IA.04), così come disposto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016.

2.con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la categoria con ID Opera D.04 possano essere utilizzate altre categorie idrauliche con grado di complessità pari o superiore (come ad esempio D.01, D.05).

3.con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la categoria con ID Opera T.01 e T.02 possa essere utilizzata la categoria T.03 avente grado di complessità superiore.

In attesa di cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti

09/10/2026 11:09
Risposta
1. Per la categoria ID Opera IB.08 non, è consentito dimostrare la qualificazione mediante altre categorie impiantistiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IA.01, IA.02, IA.04. Ciò in coerenza a quanto esplicitamente previsto ed esplicitato anche nel punto 7.2 del Disciplinare di gara “…. Per la categoria IA.01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: IA.02.”
2. Con riferimento alla qualificazione per la categoria ID Opera D.04 e, più in generale, con riferimento alla qualificazione del punto 7.2 del Disciplinare di gara, l'O.E. può utilizzare l’ID Opere ricadenti all'interno della stessa “Destinazione funzionale”, così come riportato della TAVOLA Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, che abbiano grado di complessità pari o superiore.
Quindi, sulla base di quanto chiarito, interventi svolti in ID – Opere D.01 pur avendo lo stesso grado di complessità dell’ID – Opere D.04 appartiene a destinazioni funzionali differenti e, pertanto, non può essere utilizzato ai fini della qualificazione. Differente è il caso per la qualificazione, dell’utilizzo di interventi svolti in ID - Opere D.05 che ha un grado di complessità pari o superiore all’ID – Opere D.04 ed essendo appartenente alla stessa destinazione funzionale, potrà invece essere utilizzato.

3. Come riportato al precedente punto, l'O.E. può utilizzare ID Opere, all'interno della stessa Destinazione funzionale, così come definite dalla TAVOLA Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, che abbiano grado di complessità pari o superiore.

IL RUP
05/10/2026 15:41
Quesito #19
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla Vs. risposta al quesito n. 1 e, in particolare, al paragrafo 7.2.2.1 del disciplinare, lettere A) e B), nonché alla rettifica da Voi effettuata che prevede la dimostrazione del requisito mediante il riferimento al “migliore triennio del decennio precedente”, si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, il “migliore triennio” possa essere individuato distintamente per ciascuna delle categorie d'opera indicate, e quindi non debba necessariamente essere il medesimo per tutte le categorie oggetto di qualificazione (esempio: categoria Impianti triennio considerato 2017-2019; categoria Edilizia triennio considerato 2021-2023).

09/10/2026 11:13
Risposta
si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, il “migliore triennio” può essere individuato distintamente per ciascuna delle categorie d'opera indicate, e quindi non deve necessariamente essere il medesimo per tutte le categorie oggetto di qualificazione.
IL RUP
05/10/2026 16:40
Quesito #20
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento al paragrafo 14.10 del disciplinare, relativo all'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura, sia ritenuta sufficiente la presentazione di:

copia conforme della richiesta di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori presentata alla Struttura di prevenzione antimafia, corredata dalla relativa ricevuta di trasmissione;

oppure, in alternativa,

copia conforme di regolare richiesta di rinnovo dell'iscrizione, presentata in data antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

09/10/2026 11:14
Risposta
Entrambe le condizioni soddisfano il criterio. È, comunque, sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.
IL RUP
05/10/2026 16:45
Quesito #21
Spettabile Stazione Appaltante,
con la presente si inoltrano i seguenti quesiti:
Quesito n. 1 – Contratto collettivo applicabile al personale del progettista

Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alle disposizioni relative all'indicazione del contratto collettivo applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si chiede di chiarire quale contratto debba essere indicato e applicato dal progettista associato incaricato delle attività di progettazione.



Quesito n. 2 – Avvalimento per i requisiti di progettazione e avvalimento premiale

Con riferimento all'art. 8 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se sia consentito il ricorso all'avvalimento:

a) ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai progettisti ai sensi del paragrafo 7.2.2 del Disciplinare;

b) ai fini del conseguimento di punteggi premiali nell'ambito dell'offerta tecnica (c.d. avvalimento premiale).

In caso affermativo, si chiede di precisare eventuali limiti o condizioni applicabili.



Quesito n. 3 – Requisiti dei progettisti e applicazione dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023

Con riferimento alla risposta fornita al Quesito n. 1 pubblicato tra i chiarimenti, si chiede cortesemente di precisarne la corretta interpretazione alla luce dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

La disposizione richiamata prevede infatti:

la dimostrazione del requisito economico-finanziario mediante il fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio;la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali mediante servizi svolti negli ultimi dieci anni.

La norma, tuttavia, non sembrerebbe prevedere che i requisiti tecnico-professionali possano o debbano essere dimostrati mediante servizi espletati nei migliori tre anni dell'ultimo decennio.

Si chiede pertanto di confermare se, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai progettisti, debbano essere considerati tutti i servizi svolti nel decennio di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1-bis, citato, oppure se debba applicarsi il diverso criterio desumibile dalla risposta fornita ai chiarimenti.

Distinti saluti

09/10/2026 11:16
Risposta
Quesito n. 1 – Contratto collettivo applicabile al personale del progettista
Come indicato nel punto 14.4 del Disciplinare di Gara, ai fini della compilazione della domanda, si dovrà dichiarare quale CCCNL viene applicato specificatamente “…di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020;”
Quesito n. 2 – Avvalimento per i requisiti di progettazione e avvalimento premiale
Si precisa che non sono oggetto di avvalimento i requisiti tecnico-professionali del punto 7.2.2. del Disciplinare di gara. In proposito si rappresenta che la disciplina dell’avvalimento è esplicitata al punto 8 del Disciplinare di gara.


Quesito n. 3 – Requisiti dei progettisti e applicazione dell'art. 40, comma 1bis, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023

Si conferma quanto già chiarito in un precedente quesito
il rup
05/10/2026 17:53
Quesito #22
Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento all'art. 14.10 del Disciplinare di gara, che prevede l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori anche per gli operatori economici che erogano servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, si chiede di chiarire le modalità applicative della suddetta previsione nei confronti degli operatori economici stabiliti all'estero.

In particolare, si chiede di confermare se l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori trovi applicazione anche nei confronti delle società di ingegneria e degli altri operatori economici esteri che partecipano alla procedura quali progettisti associati.

In caso affermativo, si chiede cortesemente di precisare:

le modalità operative per la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti esteri;l'eventuale documentazione integrativa richiesta rispetto a quella prevista per gli operatori economici italiani;se, ai fini della partecipazione alla procedura, sia sufficiente l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di presentazione delle offerte, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria da parte della competente Struttura.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
Distinti saluti

15/10/2026 10:08
Risposta
Si confermano le disposizioni già rese note in riscontro a analoghi quesiti:
Obbligo di iscrizione per operatori esteri: L'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori previsto dal Disciplinare di gara si applica a tutti gli operatori economici che erogano servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, inclusi gli operatori economici e le società di ingegneria stabiliti all'estero che partecipano alla procedura in qualità di progettisti associati.Modalità operative e documentazione: L'istanza deve essere presentata per via telematica tramite l'apposita piattaforma dedicata (raggiungibile all'indirizzo https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/).Condizione ai fini della partecipazione: Si conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura, è sufficiente la sola trasmissione della domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte della Struttura competente.
IL RUP
06/10/2026 14:57
Quesito #23
buon pomeriggio,
in data 02.10 è stata inviata a mezzo pec richiesta per sopralluogo, ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro anche se le date previste per la presa visione sono 07.10 ( domani ) e 08.10. Si resta in attesa di gentile riscontro.

15/10/2026 10:10
Risposta
Si fa presente che la presente sezione (o il presente canale) non è destinata alla ricezione di tale richiesta, la quale deve essere gestita secondo le modalità stabilite dalla lex specialis, essendo questo canale riservato esclusivamente alla formulazione dei chiarimenti sulla procedura di gara.
06/10/2026 15:17
Quesito #24
Oggetto: Quesito sull’ammissibilità e sul regime di qualificazione degli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Regno Unito –

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento ai paragrafi 6, 7.1.1 e 7.2.1 del Disciplinare e all’indicazione «AAP/GPA: no» riportata al punto

5.1.6 dell’avviso TED n. 664054-2026, si richiede un chiarimento sul coordinamento di tali previsioni con l’art. 69 del D.Lgs. 36/2023, con gli accordi internazionali vincolanti per l’Unione europea e con l’art. 3 dell’Allegato

II.12 al medesimo decreto.

In particolare, si chiede di confermare se gli operatori economici legalmente costituiti e stabiliti nella Confederazione Svizzera o nel Regno Unito siano ammessi alla presente procedura, in forma singola oppure quali mandatari o mandanti di raggruppamenti temporanei, anche costituendi con operatori italiani, e possano, in assenza di attestazione SOA italiana, avvalersi della qualificazione alla singola gara prevista dall’art. 3 dell’Allegato II.12, mediante documentazione conforme alla legislazione del Paese di stabilimento e idonea a comprovare tutti i requisiti prescritti per le categorie e gli importi dei lavori da assumere, senza che la suddetta indicazione nell’avviso TED costituisca elemento ostativo all’accesso alla procedura o all’applicazione di tale modalità di qualificazione.

15/10/2026 10:10
Risposta
1. Si conferma che gli operatori economici legalmente costituiti e stabiliti nella Confederazione Svizzera o nel Regno Unito sono pienamente ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, sia in forma singola, sia quali mandatari o mandanti di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (costituiti o costituendi, anche con operatori economici italiani). Ciò in virtù dell'art. 69 del D.Lgs. 36/2023 e degli accordi internazionali applicabili tra l'Unione Europea e i rispettivi Paesi (tra cui l'Accordo sugli Appalti Pubblici - AAP/GPA e gli accordi bilaterali/multilaterali previsti). L'indicazione formale «AAP/GPA: no» riportata per meri fini compilativi/informatici nel bando/avviso TED non prevale sulla disciplina legislativa e pattizia e non costituisce elemento ostativo all'accesso alla gara.

2. Si conferma che, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in assenza di attestazione SOA rilasciata da una SOA italiana autorizzata, gli operatori economici stabiliti negli Stati membri dell'UE o nei Paesi terzi aderenti agli accordi internazionali vincolanti si qualificano per la singola gara attestando il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Disciplinare per le relative categorie e importi dei lavori da assumere. A tal fine, è richiesta la presentazione di idonea documentazione equivalente e conforme alla legislazione del Paese di stabilimento.

IL RUP
06/10/2026 17:23
Quesito #25
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione di più progettisti raggruppati, ciascun progettista possa fare valere il proprio miglior triennio individuato all'interno del decennio precedente per le specifiche Categorie e ID di opere che andrà ad eseguire nell'ambito dell'incarico.

Cordiali saluti

15/10/2026 10:12
Risposta
In esito al quesito formulato, la risposta è affermativa.

Si conferma che, in caso di partecipazione di più progettisti raggruppati (RTP), ciascun operatore economico/progettista componente il raggruppamento ha la facoltà di individuare ed indicare il proprio "miglior triennio" all'interno del decennio antecedente la data di indizione della procedura, con riferimento alle specifiche Categorie ed ID di opere che si impegna ad eseguire nell'ambito dell'incarico.

Il "miglior triennio" non deve pertanto essere necessariamente unico né coincidente per tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.

La regola del miglior triennio all'interno del decennio serve unicamente a stabilire quali anni ciascun operatore può prendere in considerazione per calcolare i propri servizi analoghi.

IL RUP
07/10/2026 08:59
Quesito #26
Spett.le Ente,
in merito al caricamento della Busta Tecnica sul portale telematico, si nota la presenza di tre sezioni distinte: "Offerta tecnica", "Relazione tecnica riferita criteri discrezionali e quantitativi" e "Scheda_di_compilazione_Sub-Criterio_B1".

Si chiede cortesemente di specificare la differenza tra i contenuti da destinare rispettivamente alla prima e la seconda sezione e di confermare che nella seconda sezione vadano inseriti tutti i contributi richiesti nella colonna "Modalità di rappresentazione" della tabella dei criteri di valutazione (paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara).

In attesa di cortese riscontro, si porgono
Distinti saluti

07/10/2026 17:48
Risposta
1. Nel primo slot va inserito il file generato dal sistema relativamente ai criteri tabellari

2. La seconda sezione deve contenere tutto quanto previsto al punto 15 lettere a),b),c)d) del disciplinare di gara, inclusi i contributi richiesti nella colonna "Modalità di rappresentazione" della tabella dei criteri di valutazione (paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 02 40031280 dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it.
07/10/2026 09:11
Quesito #27
Spett.le Ente,
con riferimento a quanto stabilito a pag. 25 del Disciplinare di gara, ovvero che “I requisiti di cui al punto 7.2.1 lett. A) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento secondo quanto previsto dall’art. 68 e 30 dell’Allegato II.12 al Codice, fermo restando che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice”, si chiede di chiarire se con il termine “requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote” si debba intendere il possesso dell’attestazione SOA in categoria e classifica adeguata oppure se si debba intendere, oltre al possesso della SOA, anche il possesso del requisito legato ai lavori svolti.


In attesa di cortese riscontro, si porgono
Distinti saluti

15/10/2026 10:17
Risposta
Con l'espressione "requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote", riferita a ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice, si intende sia il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguate alla quota di lavori che ciascun componente si impegna a realizzare, sia il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal Disciplinare di gara al punto 7.2.1 lett. A e B (ivi compresi i Certificati di Esecuzione Lavori / lavori svolti e la cifra d'affari prescritta)

IL RUP
07/10/2026 09:39
Quesito #28
Attenzione: comunicazione riservata
Oggetto: Richiesta urgente di riscontro a seguito di PEC del 02/10 – Sopralluogo

Spettabile Stazione Appaltante,
con la presente si sollecita un cortese riscontro in merito alla richiesta di sopralluogo trasmessa a mezzo PEC in data 2 ottobre dall'indirizzo altieri@pec.studioaltieri.it.
Considerata l'imminenza delle date previste in calendario per i giorni 8 e 9 ottobre, si chiede di voler confermare con la massima urgenza l'effettiva programmazione del sopralluogo, indicando altresì l'orario previsto per l'accesso.
Restiamo pertanto in attesa di un Vostro gentile riscontro nel più breve tempo possibile.

15/10/2026 10:17
Risposta
SI RIMANDA A QUANTO GIA’ RISPOSTO
07/10/2026 12:48
Quesito #29
Relativamente ai requisiti di cui all’art. 103, comma 1, lett. b), concernenti i lavori eseguiti, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, possano essere considerati anche gli importi risultanti dai CEL relativi a lavori eseguiti dai subappaltatori


15/10/2026 10:18
Risposta
Ai sensi dell'art. 119, comma 18 (già comma 20), del D.Lgs. 36/2023, i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) relativi a prestazioni o lavori eseguiti in subappalto possono essere utilizzati ai fini della qualificazione e della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale esclusivamente dai subappaltatori che li hanno effettivamente eseguiti.

Pertanto, l'impresa principale/affidataria non può computare ai fini della propria qualificazione o del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 103, comma 1, lett. b) del Codice la quota di lavori che è stata data in subappalto ed eseguita dal subappaltatore.

IL RUP
07/10/2026 12:55
Quesito #30
Relativamente ai requisiti di cui all’art. 103, comma 1, lett. b), concernenti i lavori eseguiti, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, sia possibile imputare integralmente alla categoria prevalente l’importo complessivo risultante dal CEL, comprensivo anche degli importi relativi alle lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili.



15/10/2026 10:19
Risposta
In esito al quesito formulato, il riscontro è negativo.

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 103, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione e la valutazione dei lavori svolti avvengono per singola categoria. Di conseguenza, non è possibile imputare integralmente alla categoria prevalente l'importo complessivo del Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) qualora questo comprenda anche lavorazioni afferenti a categorie scorporabili.

Dall'importo totale del CEL occorre, pertanto, scomputare gli importi relativi alle lavorazioni eseguite nelle categorie scorporabili, imputando alla categoria prevalente unicamente la quota di lavori ad essa direttamente e specificamente riconducibile.

Nel Certificato di Esecuzione Lavori le lavorazioni eseguite devono essere dettagliatamente individuate e separate per ciascuna categoria (prevalente e scorporabili).

Ciascuna categoria costituisce un requisito autonomo e specifico e gli importi non possono essere liberamente travasati o sommati nella categoria prevalente

IL RUP
07/10/2026 14:42
Quesito #31
Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento all’art. 15 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara e alla tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al par. 17.1, pagg. 53-57, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di predisposizione e caricamento della relativa documentazione. Il Disciplinare prevede che la documentazione tecnica sia predisposta in coerenza con quanto indicato, per ciascun sub-criterio, nella colonna “Modalità di rappresentazione”, stabilendo, a seconda dei casi, un numero massimo di schede in formato A4 e/o A1, nonché specifici allegati quali curricula, certificazioni e la documentazione relativa al sub-criterio B1. Al contempo, nella sezione del portale di caricamento dedicata alla Busta Tecnica risultano presenti: un campo di caricamento denominato “Relazione tecnica riferita criteri discrezionali e quantitativi”; un distinto campo denominato “Offerta tecnica”; un ulteriore campo specificamente dedicato alla “Scheda di compilazione Sub-Criterio B1”.



Tutto ciò premesso, si chiede di confermare se sia corretto predisporre un’unica Relazione Tecnica in formato A4,con numerazione progressiva delle pagine sul numero totale delle pagine,opportunamente articolata e indicizzata per singolo criterio e sub-criterio e redatta nel rispetto, per ciascuno di essi, dei limiti dimensionali e del numero massimo di schede previsti, ricomprendendo nella stessa tutti i contenuti richiesti in formato A4.



Si chiede altresì di confermare che debbano essere mantenuti quali allegati alla suddetta Relazione Tecnica:

le schede in formato A1 espressamente previste per i sub-criteri interessati (A1, C1 e C2);la Scheda di compilazione relativa al Sub-Criterio B1;i Curricula Vitae richiesti dai singoli sub-criteri;le certificazioni di cui ai sub-criteri E1, E2, E3 ed E4, corredate dalla documentazione prescritta.



Si chiede infine di precisare, in relazione all’articolazione dei campi presenti in piattaforma, che la documentazione debba essere caricata secondo la seguente modalità:

Relazione Tecnica in formato A4: nel campo “Relazione tecnica riferita criteri discrezionali e quantitativi”;Scheda di compilazione relativa al Sub-Criterio B1: nell’apposito campo “Scheda di compilazione Sub-Criterio B1”;Schede A1, Curricula Vitae e certificazioni: nel campo “Offerta tecnica”.
Distinti saluti
15/10/2026 11:00
Risposta
Si rimanda a quanto specificato nella lex specialis di gara, precisando che ciascuna sezione della piattaforma deve essere compilata/completa con quanto richiesto
IL RUP
07/10/2026 16:17
Quesito #32
Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede cortesemente di chiarire se l’Allegato D – “Dichiarazione familiari conviventi” debba essere obbligatoriamente compilato e inserito nella documentazione amministrativa di gara da parte dei soggetti tenuti.

La richiesta deriva dal fatto che il modello risulta espressamente incluso tra i documenti di gara di cui all’art. 4.1 del Disciplinare, mentre l’elenco della documentazione amministrativa da produrre ai sensi dell’art. 14.3 non richiama espressamente tale allegato tra i documenti da caricare nella Busta Amministrativa.

Si chiede pertanto di confermare:

se l’Allegato D – Dichiarazione familiari conviventi debba essere obbligatoriamente prodotto in sede di offerta;quali siano i soggetti tenuti alla relativa compilazione e sottoscrizione (concorrente, consorziate esecutrici, progettisti associati, eventuali ausiliarie, ecc.);in quale specifica sezione della piattaforma debba essere inserito il documento.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

15/10/2026 11:01
Risposta
si rimanda a quanto già risposto e alla normativa vigente in materia

IL RUP
07/10/2026 16:17
Quesito #33
Spett.le Stazione Appaltante,

facendo seguito ai chiarimenti già resi, dai quali si evince che i progettisti esterni possono partecipare esclusivamente quali Progettisti Associati, si chiede cortesemente di chiarire la corretta configurazione della compagine concorrente e della relativa documentazione amministrativa.

In particolare, si rileva che:

il disciplinare prevede che il Progettista Associato rivesta la qualità di concorrente;l'Allegato B "Dichiarazione Progettista" contiene numerose sezioni espressamente riferite ad un RTP di progettazione, con previsione di mandatario, mandanti, quote di partecipazione, categorie e ID opere assunte dai singoli componenti;la medesima modulistica prevede la compilazione di campi riferiti ad un raggruppamento temporaneo di professionisti autonomamente strutturato.

Si chiede pertanto di confermare:

1. Configurazione della compagine concorrente

Se la partecipazione debba essere configurata come:

a) unico RTI composto da imprese esecutrici e singoli progettisti associati, con un'unica mandataria rappresentata dall'impresa capogruppo;

oppure

b) ATI tra le imprese esecutrici e un RTP di progettazione autonomamente costituito, con propria mandataria e propri mandanti.

2. Garanzia provvisoria

Con riferimento all'art. 11 del disciplinare, si chiede di chiarire se la garanzia provvisoria debba essere intestata:

a) a tutti i singoli componenti della compagine concorrente (imprese e singoli progettisti associati);

oppure

b) ai componenti dell'ATI esecutrice e all'eventuale RTP di progettazione quale autonomo soggetto associato.

3. Quote e ripartizioni all'interno dell'RTP

Laddove fosse confermata l'ipotesi di cui al precedente punto 1.b), si chiede di precisare se:

il RTP debba essere dotato di una propria mandataria;debbano essere individuate specifiche quote di partecipazione tra i componenti del RTP;tali quote assumano rilevanza anche ai fini della compilazione della modulistica di gara e dell'eventuale intestazione della garanzia provvisoria.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

15/10/2026 11:19
Risposta
La compagine concorrente costituisce un unico Raggruppamento Temporaneo (RTI) composto sia dalle imprese esecutrici sia dai Progettisti Associati.

Trattandosi di un'unica entità concorrente di tipo verticale/misto, l'istituzione del raggruppamento prevede un'unica impresa Capogruppo Mandataria (l'impresa esecutrice dei lavori), la quale viene munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutti i componenti del raggruppamento (imprese mandanti e progettisti associati).

I Progettisti Associati rivestono la qualità di concorrente (mandanti) per la quota/prestazione relativa ai servizi di ingegneria ed architettura da essi assunta ed eseguita.

Ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria deve essere emessa in nome e per conto del Raggruppamento e deve essere espressamente intestata a tutti i singoli componenti della compagine concorrente, ovvero a tutte le imprese esecutrici e a tutti i Progettisti Associati (mandataria e mandanti), a pena di esclusione.

Laddove i Progettisti Associati siano più di uno (es. RTP di progettazione associato all'impresa):

non si configura un "RTP autonomo" separato dall'ATI esecutrice con una propria doppia mandataria, ma un unico RTI generale guidato dall'impresa capogruppo. Tuttavia, all'interno del gruppo dei progettisti associati può essere individuato un coordinatore/referente della progettazione.

I Progettisti Associati devono obbligatoriamente indicare nell'Allegato B (Dichiarazione Progettista) e nel DGUE le specifiche Categorie, ID opere e le relative quote di partecipazione ed esecuzione del servizio di progettazione assunte da ciascun componente del team professionale.
IL RUP
07/10/2026 17:19
Quesito #34
Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede conferma che, in caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, sia possibile indicare e non associare i progettisti che mettono a disposizione il proprio staff tecnico e i requisiti esclusivamente inerenti la progettazione, come prassi comune delle primarie Stazioni Appaltanti ed in linea con le previsioni del Codice degli Appalti.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

15/10/2026 11:22
Risposta
Si rimanda all’art. 6 lett. a) del disciplinare di gara
IL RUP
08/10/2026 09:01
Quesito #35
Considerata la natura complessa dell’offerta da dover produrre, al fine di consentire un maggior approfondimento tecnico economico, si chiede una proroga di 30 giorni.

15/10/2026 11:23
Risposta
SI RIMANDA A QUANTO GIA’ RISPOSTO
08/10/2026 10:59
Quesito #36
Premesso che:

a pag. 30 del Disciplinare di gara è previsto quanto segue: «L’aggiudicatario si impegna ad indicare nella domanda di partecipazione le misure con cui intende garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate»;la domanda di partecipazione predisposta e messa a disposizione dalla Stazione Appaltante contiene la seguente dichiarazione:

«DICHIARA di impegnarsi a:

42. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;

43. rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate»;

si chiede di confermare che la dichiarazione resa al punto 43 della domanda di partecipazione, mediante l’impegno a rispettare le misure individuate nel bando di gara, debba ritenersi idonea e sufficiente ad assolvere a quanto richiesto a pag. 30 del Disciplinare di gara, ovvero all’indicazione, nella domanda di partecipazione, delle misure con cui l’operatore economico intende garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.






15/10/2026 11:23
Risposta
la risposta è affermativa
IL RUP
08/10/2026 14:41
Quesito #37
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabile alla procedura in oggetto, si rileva che nelle premesse del Disciplinare di gara, a pag. 4, viene espressamente richiamato il D.M. 24 novembre 2025, recante i nuovi CAM per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi.

Si rileva, tuttavia, che al successivo art. 14.4, nell'ambito delle dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, viene ancora richiamato il D.M. 23 giugno 2022, relativo alla previgente disciplina CAM.

Considerato il regime transitorio previsto dal D.M. 24 novembre 2025 e tenuto conto che, per gli appalti integrati, l'individuazione della disciplina applicabile può dipendere anche dalla data di validazione del progetto posto a base di gara, si chiede di precisare quale disciplina CAM debba ritenersi applicabile alla presente procedura e all'esecuzione delle relative prestazioni.

In particolare, si chiede di confermare se debba trovare applicazione:

il D.M. 24 novembre 2025, richiamato nelle premesse del Disciplinare;

oppure

il D.M. 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal D.M. 5 agosto 2024, richiamato nella parte relativa alle dichiarazioni da rendere in sede di partecipazione, in ragione dell'eventuale applicabilità della disciplina transitoria;

ovvero, se debbano trovare applicazione disposizioni differenti in relazione alle diverse fasi/prestazioni oggetto dell'appalto.

Si chiede, conseguentemente, di indicare quale riferimento normativo debba essere riportato nella domanda di partecipazione ai fini dell'assunzione dell'impegno al rispetto dei CAM.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

15/10/2026 11:24
Risposta
Trova applicazione la disciplina recata dal D.M. 24 novembre 2025 (Nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi), richiamato nella lex specialis , in quanto entrato pienamente in vigore al momento dell'approvazione del progetto e dell'indizione della presente procedura. Il richiamo al previgente D.M. 23 giugno 2022 contenuto all'art. 14.4 è da intendersi quale mero refuso redazionale.

Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione e dell'assunzione dell'impegno al rispetto della disciplina CAM, gli operatori economici dovranno fare espresso riferimento al D.M. 24 novembre 2025, confermando il formale impegno ad eseguire i servizi di progettazione esecutiva ed i lavori nel pieno rispetto di tali criteri ambientali minimi.

IL RUP
08/10/2026 15:02
Quesito #38
Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento al subcriterio C3 dell’offerta tecnica, il Disciplinare riporta la seguente formula:

Percentuale [%] = Produzione media giornaliera del migliore progetto realizzato / (Produzione media giornaliera del PFTE a base di gara – € 455.544,04).

Considerato che € 455.544,04 risulta essere il valore della produzione media giornaliera del PFTE posto a base di gara, l’applicazione letterale del segno di sottrazione determinerebbe un denominatore pari a zero, rendendo la formula matematicamente inapplicabile.

Si chiede pertanto di confermare che il segno “–” costituisca un mero refuso o abbia funzione esplicativa e che la formula corretta da applicare sia la seguente:

Percentuale [%] = Produzione media giornaliera del migliore progetto realizzato / € 455.544,04 × 100

Si chiede altresì di confermare che la percentuale così ottenuta debba essere ricondotta alle fasce di punteggio indicate nel medesimo subcriterio C3:

percentuale ≤ 50%: 0 punti;50% < percentuale ≤ 80%: 2 punti;80% < percentuale ≤ 100%: 7 punti;100% < percentuale ≤ 120%: 12 punti;percentuale > 120%: 13 punti.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

15/10/2026 11:30
Risposta
1. Si conferma che il segno “–” riportato al denominatore della formula nel Disciplinare costituisce un mero refuso.

2. Si risponde positivamente

IL RUP
08/10/2026 15:04
Quesito #39
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al sub-criterio C3 dell'offerta tecnica, relativo alla determinazione della produzione media giornaliera dei lavori eseguiti nelle referenze ospedaliere presentate dai concorrenti, si chiede cortesemente di confermare che, ai fini del calcolo della produzione media giornaliera e del relativo confronto con il valore assunto a riferimento dal PFTE posto a base di gara, gli importi delle opere utilizzate quali referenze e conseguentemente i valori di produzione media giornaliera vadano indicati applicando la rivalutazione monetaria secondo indici ufficiali.

Le referenze ammissibili possono essere riferite ad opere eseguite in periodi storici differenti rispetto alla data di pubblicazione della presente procedura, sicché l’unica possibile comparazione tra interventi realizzati in epoche differenti e la produzione media giornaliera assunta quale parametro di valutazione della procedura è quello dell’attualizzazione degli importi alla data di pubblicazione del bando, mediante applicazione di indici ufficiali (ISTAT o altro indice ufficiale equivalente).

Si chiede altresì di confermare che la data di riferimento cui ricondurre l'aggiornamento degli importi è quella di pubblicazione del bando.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.



15/10/2026 13:18
Risposta
Si conferma che, ai fini della determinazione della produzione media giornaliera delle opere ospedaliere utilizzate quali referenze per il sub-criterio C3 e del relativo confronto omogeneo con il parametro del PFTE posto a base di gara, gli importi dei lavori delle predette referenze devono essere rivalutati/attualizzati applicando gli indici ufficiali ISTAT di variazione dei prezzi

Qualora le referenze ospedaliere presentate dal concorrente si riferiscano a opere eseguite in paesi esteri, la rivalutazione monetaria e il calcolo della produzione media giornaliera dovranno rispettare i seguenti criteri specifici:
Opere denominate in valuta estera:
- Conversione in Euro: L'importo dei lavori deve essere preventivamente convertito in Euro applicando il tasso di cambio ufficiale (es. Banca d'Italia / Banca Centrale Europea) registrato alla data di pubblicazione del bando di gara della presente procedura.
- Rivalutazione/Attualizzazione: La rivalutazione monetaria dal periodo storico di esecuzione dell'opera alla data del bando deve avvenire applicando l'indice inflazionistico/statistico ufficiale del Paese di esecuzione (es. indici forniti dagli Istituti Nazionali di Statistica locali, World Bank o Fondo Monetario Internazionale - FMI) oppure, ove l'importo sia espresso in Euro o valuta forte, applicando l'indice ISTAT/Eurostat equivalente.
Opere denominate originariamente in Euro (o ex valute dell'Area Euro): L'importo viene rivalutato direttamente dalla data di Ultimazione Lavori / Collaudo fino alla data di pubblicazione del presente bando, applicando l'indice ISTAT o l'indice prezzo Eurostat del Paese europeo interessato.
Il concorrente è tenuto a specificare chiaramente nella documentazione a corredo dell'Offerta Tecnica (scheda referenza) la metodologia adottata, la fonte degli indici ufficiali utilizzati e la data/tasso di cambio applicato, in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica della correttezza dei calcoli effettuati.

IL RUP
08/10/2026 15:37
Quesito #40
Spettabile Stazione Appaltante,
si chiede di confermare, sulla base del combinato disposto degli artt.11, commi 1 e 2, e 57, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e come previsto dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 209/2024 per servizi di natura intellettuale, che per il personale dipendente impiegato nelle attività di progettazione possa essere applicato il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali, in quanto contratto collettivo di riferimento per tale prestazione.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


16/10/2026 13:19
Risposta
In esito al quesito formulato, la risposta è affermativa.

è ammissibile e conforme l'applicazione del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali o di analogo contratto collettivo di settore

IL RUP

08/10/2026 16:13
Quesito #41
Elaborato: TW2528_PF_L1_0505_CMP_ST_ZZ_CM_00 – Computo metrico estimativo impianti meccanici S2 – seconda parte

Con riferimento all’elaborato in oggetto, si rileva che il documento trasmesso risulta privo delle prime pagine del computo metrico estimativo, per un importo complessivo di circa € 174.000.

Si chiede pertanto di voler fornire il documento completo, comprensivo delle pagine mancanti, al fine di consentire la corretta verifica e valutazione delle quantità e degli importi riportati nel computo.

15/10/2026 08:27
Risposta
Si tratta di un refuso avvenuto in fase di trasformazione del file, il documento corretto è stato caricato sulla piattaforma di gara nella sezione dedicata agli allegati

IL RUP


08/10/2026 16:39
Quesito #42
Spett.le Stazione appaltante,

l’art. 5.3.1 del Disciplinare prevede espressamente penali che, “in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore sono previste penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali”. In coerenza con questa previsione, per le penali applicate per il servizio di progettazione, l’art. 2.11 del CSA precisa che, per i ritardi di progettazione superiori a 30 giorni dal termine per la consegna, “si applicherà una penale sul compenso della progettazione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo”. Segue l'art. 2.20 del CSA ribadisce che, per le prestazioni articolate in più parti, le penali "si applicano ai rispettivi importi".

In contraddizione a queste previsioni, sempre con riguardo alle penali per la progettazione, lo stesso art. 2.20 del CSA (nonché l’art. 6 dello Schema di contratto) stabilisce che “Le penali giornaliere di cui al precedente paragrafo saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi e nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dell’importo contrattuale netto: a) nell’inizio della fase di progettazione esecutiva rispetto alla data fissata dal RUP per l’avvio del servizio di progettazione; b) nella consegna complessiva di tutti gli elaborati del progetto esecutivo compiutamente definiti sia per la fase 1 sia per la fase 2 della progettazione esecutiva;”.

Oltre ad un'evidente contraddizione intrinseca tra gli atti di gara, con incertezze sul reale quadro normativo applicativo, l’eventuale applicazione di penali per ritardi di progettazione dello 0,25% per mille dell’importo contrattuale netto violerebbe soprattutto i fondamentali principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023), oltre che quello di proporzionalità (ex art. 1384c.c.) e del favor partecipationis, tenuto conto che scoraggerebbe la partecipazione degli operatori che assumono, in raggruppamento, la sola progettazione. A titolo dimostrativo, calcolata sull'intero importo a base di gara, la penale giornaliera sarebbe di circa 69.971 euro, pari all'1,06% al giorno del compenso di progettazione (6.577.464,73 euro).

Tanto premesso, si chiede pertanto a codesta spett.le SA di confermare che le penali di cui all'art. 6, c. 2, lett. a) e b), dello Schema di contratto saranno pari allo 0,25 per mille dell'importo netto della progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo del servizio di progettazione, entro il limite complessivo del 10% del medesimo importo.

Distinti saluti.

15/10/2026 08:29
Risposta
In riferimento al quesito, si premette che, ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare di gara, “...in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: 1. Bando di gara; 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale d’appalto.”
Come riportato all’art. 5.3.1 del disciplinare di gara “…Ai sensi dell’art. 126, comma 1 del Codice, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore sono previste penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La quantificazione è pari all’0,25 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale”.
Pertanto, si conferma il valore del 0,25‰, ma è d’obbligo rimarcare che tale percentuale viene applicata alle specifiche prestazioni contrattuali. Pertanto, se il ritardo viene generato nella fase di progettazione, la penale giornaliera verrà applica al solo importo della progettazione esecutiva. Resta fatta salva la facoltà del committente di risolvere il contratto per ritardi superiori a 30 giorni.
IL RUP
09/10/2026 08:25
Quesito #43
Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento al requisito di cui all'art. 7.2.1, lett. A), del Disciplinare, richiamante l'art. 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione.

Considerato che il concorrente partecipa in forma associata e che il requisito richiesto attiene all'esecuzione di lavori per entità e tipologia riconducibili alla categoria prevalente OG1, si chiede di confermare che tale requisito debba essere posseduto esclusivamente dai soggetti che assumono l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente medesima e che l'entità dei lavori da comprovare mediante CEL possa essere rapportata alla quota di OG1 effettivamente assunta da ciascun operatore economico nell'ambito della compagine concorrente.

15/10/2026 08:31
Risposta
Come esplicitato al punto 7.2.1, lett. A) del Disciplinare di gara, i concorrenti devono possedere i requisiti per le categorie elencate nella Tabella di cui all’art 5.1 del Disciplinare di gara (Prevalenti e scorporabili) specificando che, all’interno del raggruppamento, almeno un Operatore economico qualificato per la categoria prevalente OG1, dovrà dimostrare i requisiti richiamati al punto 7.2.1, lett. A) del Disciplinare di gara e a quanto richiamato all’art. 103, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023.

IL RUP
09/10/2026 10:56
Quesito #44
OGGETTO: Richiesta chiarimenti sul Disciplinare di gara – Requisiti di qualificazione SOA e Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.) ai sensi degli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 – Partecipazione in RTI/ATI

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, a quanto previsto dal Disciplinare relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si richiama la seguente disposizione:

«Ai sensi dell’art. 100, comma 4 e dell’Allegato II.12 del Codice il concorrente dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, per come indicati alla tabella di cui all’art. 3.1 del presente Disciplinare, nonché i requisiti di cui all’art. 103 c. 1 lett. b) (CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI)».

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire agli operatori economici una corretta interpretazione della lex specialis e un'adeguata predisposizione della documentazione di gara, si richiedono i seguenti chiarimenti.

1. Requisiti C.E.L. in caso di partecipazione in RTI/ATI

Si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione alla procedura mediante Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI/ATI), ciascuna impresa componente il raggruppamento, oltre a possedere un'attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica adeguate all'importo dei lavori che intende assumere, debba dimostrare autonomamente il possesso di Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.) relativi alla categoria prevalente OG1, per un importo almeno corrispondente alla propria quota di esecuzione nell'ambito del raggruppamento.

In particolare, si chiede di precisare se il requisito relativo ai C.E.L. debba essere soddisfatto singolarmente da ciascuna impresa raggruppata:

- in proporzione alla rispettiva quota di lavori da eseguire sull0’importo complessivo dell’appalto,

- in proporzione alla rispettiva quota di lavori da eseguire nella categoria prevalente OG1,

- oppure se possa essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessaria qualificazione SOA delle singole imprese per le lavorazioni assunte.

2. Validità temporale dei Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.)

Con riferimento al requisito previsto dall'art. 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, si chiede di chiarire se i Certificati di Esecuzione Lavori relativi alla categoria OG1 debbano riferirsi a lavori eseguiti entro uno specifico arco temporale antecedente la pubblicazione del bando o la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La richiesta di chiarimento deriva dalla circostanza che il citato art. 103, comma 1, lett. b), pur prevedendo la dimostrazione dell'esecuzione di lavori mediante appositi certificati, non individua espressamente un periodo temporale entro il quale tali lavori debbano essere stati eseguiti.

Si chiede pertanto di confermare se, ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, possano essere utilizzati anche C.E.L. relativi a lavori eseguiti e ultimati da oltre quindici anni, oppure se la Stazione Appaltante intenda applicare uno specifico limite temporale, indicando, in tal caso, la relativa disposizione normativa e il criterio di decorrenza.

Si richiede cortesemente un riscontro espresso e distinto per ciascuno dei 2 quesiti, al fine di assicurare la corretta formulazione dell'offerta e la parità di trattamento tra gli operatori economici partecipanti.

Distinti Saluti

15/10/2026 08:33
Risposta
In riferimento al primo quesito, e pertanto con riferimento ai requisiti economici, si precisa che, come esplicitato al punto 7.2.1, lett. A) del Disciplinare di gara, i concorrenti devono possedere i requisiti per le categorie elencate nella Tabella di cui all’art 5.1 del Disciplinare di gara (Prevalenti e scorporabili) specificando che, all’interno del raggruppamento, almeno un Operatore economico qualificato per la categoria prevalente OG1, dovrà dimostrare i requisiti richiamati al punto 7.2.1, lett. A) del Disciplinare di gara e a quanto richiamato all’art. 103, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023.
In riferimento al secondo quesito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e di concerto con l’art. 100, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il periodo temporale di riferimento da considerare è pari a quindici anni, dalla data di presentazione della domanda.

IL RUP
09/10/2026 12:07
Quesito #45
Si richiede conferma che la Polizza RC Professionale richiesta sia riconducibile allo schema tipo 2.2 del DM 123/2004 e pertanto, visto che l'importo dei lavori è superiore a 5.225.000 euro, il massimale della polizza RC Professionale non deve essere inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, con un limite massimo di 2.500.000 euro.
Cordiali saluti

15/10/2026 08:34
Risposta
In merito alla Polizza RC professionale deve essere conforme allo schema tipo proposto dal D.M. n. 193 del 16 settembre 2022. Per i massimali si deve fare riferimento all’art. 8 - Massimale di assicurazione, comma 2, Schema tipo 2.2, del D.M. n. 193 del 16 settembre 2022.
IL RUP
09/10/2026 14:34
Quesito #46
Spettabile Stazione Appaltante,
“Si chiede di confermare se, ai fini della determinazione dell'importo della garanzia provvisoria, trovi applicazione anche la riduzione del 10% prevista dall'art. 106, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 36/2023, ancorché tale riduzione non risulti espressamente richiamata all'art. 11 del Disciplinare di gara.

Inoltre si chiede conferma che tale riduzione del 10% trovi applicazione qualora la fideiussione, emessa e firmata digitalmente, sia gestita mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) ovvero, in alternativa, sia soggetta a verifica telematica sul sito internet dell'emittente.”
Distinti saluti



15/10/2026 08:35
Risposta
L’applicazione dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023 è confermata ai fini dell’applicazione delle riduzioni.

IL RUP
09/10/2026 14:38
Quesito #47
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti richiesti per i servizi di progettazione di cui al punto 7.2.2.1 lett. A e B del disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la soddisfazione della categoria P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo - con grado di complessità 0.85, possa essere utilizzata la categoria E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane – con grado di complessità 1,20.
La categoria E.19 infatti ricomprende al suo interno attività di progettazione paesaggistica con un superiore grado di complessità, in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.M. del 17/06/2016.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti,

15/10/2026 08:36
Risposta
Non è consentita l'equivalenza delle ID P.02 e E.19 in quanto ricompresi in categorie d'opera differenti. Gradi di complessità maggiore, infatti, qualificano opere di complessità inferiore ma all’interno della stessa categoria d’opera.
IL RUP
09/10/2026 14:44
Quesito #48
Spettabile Stazione Appaltante ,
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica previste dalla documentazione di gara, si chiede di confermare quanto segue:

Che la copertina e l’indice siano esclusi dal computo del numero massimo di pagine e/o schede previsto per i diversi criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica.Che, con riferimento ai sub-criteri A1, C1 e C2, il formato A1 indicato per le relative schede costituisca un limite dimensionale massimo e non un formato obbligatorio, consentendo pertanto l’utilizzo di formati differenti, quali A2 o A3, nel rispetto del numero massimo di schede previsto per ciascun sub-criterio.

Distinti saluti
15/10/2026 08:37
Risposta
In riferimento al primo quesito la copertina e l’indice non verranno imputati nel conteggio delle pagine massime utilizzabili.
In riferimento al secondo quesito sono da considerarsi formati obbligatori ai fini della rappresentazione degli specifici Sub-criteri.

IL RUP
09/10/2026 16:32
Quesito #49
Spett.le Ente,

con riferimento alla domanda di partecipazione alla gara (All. A) e nello specifico a quanto previsto alla pag. 11 punto 5 laddove viene richiesta l’indicazione dei nominativi dei soggetti che, in seguito a operazione societaria di fusione o cessione verificatasi nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, devono considerarsi cessati dalla carica, si chiede conferma che la compilazione di suddetto paragrafo possa intendersi non dovuta, tenuto conto del fatto che il codice attualmente vigente D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. non prevede verifiche e dichiarazioni in relazione a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e, quindi, conseguentemente nemmeno in capo a soggetti derivanti da fusioni o cessioni.

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

15/10/2026 08:40
Risposta
In riferimento al quesito può essere omessa la compilazione relativa al punto 5 di pagina 11 dell’Allegato A.

IL RUP
09/10/2026 18:13
Quesito #50
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla risposta fornita al punto 1 del quesito n. 5 del 01/10/2026, si rappresenta che, accedendo alla sezione “Offerta Tecnica” del Portale, è stato possibile scaricare il file denominato “scheda.di.compilazione.sub.criterio.b1.xlsx”, anziché il “Modello del Cronoprogramma necessario alla formulazione dell’offerta tecnica” indicato nella suddetta risposta.

Si chiede pertanto di confermare se il file scaricato sia effettivamente il modello da utilizzare per la compilazione e la formulazione dell’offerta tecnica in relazione al criterio B.1. In caso contrario, si chiede di rendere disponibile sul Portale il modello corretto.

Inoltre, con riferimento al criterio di valutazione B - “Gestione delle unità lavorative in fase di esecuzione”, il Disciplinare di gara prevede la valutazione dell’“Incremento delle unità lavorative, rispetto al cronoprogramma base delle risorse per l'esecuzione dei lavori, per ogni singola attività prevista nel cronoprogramma del PFTE”.

Al riguardo, si rileva che, per alcune WBS, le risorse indicate nel file “scheda.di.compilazione.sub.criterio.b1.xlsx” non risultano coerenti con quanto riportato nel cronoprogramma del PFTE.

A titolo esemplificativo, per l’attività relativa alla posa delle tubazioni e dei montanti, nel file Excel risultano indicate 19 unità, mentre nel cronoprogramma in formato PDF ne sono riportate 17.

Si chiede, pertanto, di chiarire quale documento debba essere assunto quale riferimento per la determinazione dell’incremento delle unità lavorative richiesto dal criterio B.1, specificando se il confronto debba essere effettuato sulla base del cronoprogramma del PFTE o dei dati riportati nel file “scheda.di.compilazione.sub.criterio.b1.xlsx”, nonché come debbano essere trattate le eventuali difformità riscontrate per le singole WBS.

Cordiali saluti

15/10/2026 08:42
Risposta
Si conferma che il file “scheda.di.compilazione.sub.criterio.b1.xlsx” è il modello da utilizzare per la compilazione e la formulazione dell’offerta tecnica in relazione al criterio B.1.
In merito alla seconda parte del quesito, si chiarisce che i documenti di riferimento per la determinazione dell’incremento delle unità lavorative richiesto dal criterio B.1 sono:
il file pdf “tw2528-pf-l1-0000.1-gen-zz-zz-zz-00-cronoprogramma-con-valorizzazione-di-incidenza-della-mdo-s1.pdf” e il file pdf “tw2528-pf-l1-0000.2-gen-zz-zz-zz-00-cronoprogramma-con-valorizzazione-di-incidenza-della-mdo-s2.pdf”

IL RUP
11/10/2026 09:12
Quesito #51
Spettabile Stazione Appaltante,
Facciamo riferimento alla risposta fornita al “Quesito n. 1 – Contratto collettivo applicabile al personale del progettista” - con cui codesta Stazione appaltante ha precisato che “Come indicato nel punto 14.4 del Disciplinare di Gara, ai fini della compilazione della domanda, si dovrà dichiarare quale CCCNL viene applicato specificatamente “…di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020” - per rappresentare che l’art. 5 del disciplinare indica soltanto il CCNL EDILE.

Tale CCNL risulta tuttavia applicabile esclusivamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e non a quello impiegato nella redazione della progettazione esecutiva, stante l’assoluta differenza di natura e contenuto delle rispettive prestazioni.

Ne deriva l’oggettiva impossibilità per i progettisti associati di adempiere correttamente alla richiesta di cui al punto 14.4 del disciplinare, posto che la documentazione di gara non sembra individuare uno specifico CCNL che sia coerente con prestazioni di progettazione.

In ogni caso, si rammenta che ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, ai servizi di natura intellettuale (tra cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura e, quindi, la redazione della progettazione esecutiva) non si applicano le disposizioni in materia di CCNL previste dall’ art. 11 del codice, come da ultimo precisato dal Comunicato del Presidente ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026.

Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede di confermare che ai sensi dell’art. 14.4. del disciplinare, ciascun progettista associato debba tutt’al più indicare il CCNL dallo stesso ordinariamente applicato al proprio personale e coerente con l’attività professionale effettivamente svolta, non essendo possibile effettuare alcuna relazione di equivalenza rispetto al CCNL EDILE (individuato per il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori).

In caso di risposta negativa al quesito che precede, si chiede di integrare il disciplinare con l’indicazione del CCNL di riferimento per il personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni di progettazione, anche ai fini dell’eventuale redazione della relazione di equivalenza.



Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.



15/10/2026 08:44
Risposta
Si ribadisce quanto già chiarito nella precedente risposta . In particolare, devono essere specificati i CCNL applicati ai dipendenti dello specifico O.E. (ad esempio società d’ingegneria) nelle specifiche funzioni svolte.
IL RUP
12/10/2026 08:58
Quesito #52
Spettabile Ente,
con riferimento al CCNL applicabile al presente appalto, si chiede di confermare che l’obbligo di indicazione non sussiste per i servizi di natura intellettuale, quali quelli relativi all'attività di progettazione, così come indicato nell’art. 57 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di risposta negativa, si chiede in ogni caso di precisare il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D. L. 76/2020 del CCNL Edile applicato alla gara in oggetto e di confermare che nell'ambito del settore Edile i contratti considerati equivalenti siano i seguenti:
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative cod. CNEL F012;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini cod. CNEL F015;
- CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini cod. CNEL F018

In attesa di riscontro, si ringrazia

15/10/2026 08:46
Risposta
Si ribadisce quanto già chiarito nelle precedenti risposte. In particolare, devono essere specificati i CCNL applicati ai dipendenti dello specifico O.E. (ad esempio società d’ingegneria) nelle specifiche funzioni svolte.
IL RUP
12/10/2026 09:17
Quesito #53
Buongiorno,
facciamo seguito all'ultimo chiarimento pubblicato sul tema dell'avvalimento e a quanto previsto dal punto 8 del disciplinare sul medesimo argomento.
Atteso che detto avvalimento è consentito per l'ESECUZIONE dei lavori rientranti nella sola OS24, si chiede di confermare, come sembrerebbe previsto proprio dal punto 8 del disciplinare, la possibilità di ricorrere all'avvalimento di accesso (es. Cifra d'Affari in Lavori punto 7.2.2 disciplinare) e/o premiale ( es. Criterio C1 Offerta Tecnica).
Grazie
cordiali saluti

15/10/2026 08:47
Risposta
L’avvalimento è consentito esclusivamente per la sola categoria OS24. Può essere usato anche l’avvalimento, di tipo premiale, ai sensi del comma 12, dell’art. 104 del D.Lgs 36/2023, ma solo specificatamente alla categoria OS24. Quest’ultimo non può essere utilizzato per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, ma esclusivamente ai fini della proposta dell’offerta tecnica.
IL RUP
12/10/2026 09:59
Quesito #54
Spettabile Stazione Appaltante,


Si chiede di confermare se il riferimento alla "OPCM 1133/2023" contenuto all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto debba intendersi come mero refuso e se il corretto richiamo normativo sia quello alla OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025 e s.m.i., richiamata in altre parti della documentazione di gara quale disciplina commissariale applicabile all'intervento.



2. Si chiede di confermare se il richiamo all'OCDPC n. 1133/2025 contenuto nella documentazione di gara abbia esclusivamente la funzione di individuare il quadro commissariale di riferimento ovvero se da tale ordinanza derivino specifici obblighi, oneri, limitazioni o procedure aggiuntive a carico dell'appaltatore rispetto a quelli espressamente previsti dagli atti di gara e dal contratto.

Distinti saluti



15/10/2026 08:49
Risposta
In riferimento al punto uno, è da ritenersi corretto “OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025 e s.m.i.”.

In riferimento al punto due, l’OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025 e s.m.i. è uno specifico richiamo alle prerogative dello Stato di Emergenza nazionale e delle misure acceleratorie e derogatorie previste dall’Ordinanza e in capo al Commissario delegato.

IL RUP
12/10/2026 10:25
Quesito #55
Spettabile SA,
Con riferimento al criterio E dell'offerta tecnica, denominato «Possesso certificazioni di qualità per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto», si richiama la previsione del Disciplinare secondo cui, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tabellare, le certificazioni devono essere possedute da ciascuno degli operatori raggruppati/associati/consorziati esecutori.

Al riguardo, tenuto conto della natura di appalto integrato della procedura e della distinzione, operata dal Disciplinare, tra i soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori e quelli incaricati delle prestazioni di progettazione, si chiede di confermare che il possesso delle certificazioni previste dal criterio E debba essere verificato – ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio premiale di cui al medesimo criterio E – con riferimento alle imprese componenti il raggruppamento e alle consorziate esecutrici che assumono l'esecuzione dei lavori, in quanto soggetti direttamente coinvolti nelle relative attività.
Distinti saluti

15/10/2026 08:49
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio del Criterio E, come indicato nell’ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, “per ciascuno dei criteri sarà assegnato il punteggio unitario se la certificazione indicata nel criterio è posseduta da ciascuno degli operatori raggruppati/associati/consorziati esecutori.”. Pertanto, ogni operatore interessato nella progettazione e nell’esecuzione, nelle forme prescelte in sede di partecipazione alla gara, dovrà dimostrarne il possesso di tale requisito ai fini dell’attribuzione del punteggio.

IL RUP
12/10/2026 10:42
Quesito #56
Spettabile Stazione Appaltante,
in riferimento alla Vs. risposta al quesito n. 21 del 9/10, si chiede cortese conferma che, ai fini del miglioramento dell’offerta tecnica, sia consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento c.d. premiale, così come richiamato all’art. 8 del Disciplinare di gara e disciplinato dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.In particolare, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare i requisiti e le risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi dell’offerta.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

15/10/2026 08:51
Risposta
Si rimanda a quanto precedentemente risposto.

IL RUP
12/10/2026 11:17
Quesito #57
Con riferimento all’art. 2.23 del Capitolato speciale d’appalto (che prevede che «i saldi del corrispettivo spettante per la progettazione, al netto dell’anticipazionedi cui al primo periodo, lettera a) del presente articolo, sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione redatta a cura dell’appaltatore») e tenuto conto all’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che prevede espressamente nell’appalto integrato un’anticipazione distinta per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, si chiede conferma che verrà corrisposta un'anticipazione anche sul corrispettivo della progettazione esecutiva, precisandone percentuale e termini di erogazione.

Con riferimento alle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria, si chiede di confermare l’applicazione della riduzione del 10% prevista dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, introdotta dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo) e applicabile in caso di fideiussioni emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.

Con riferimento all’art. 2.34 del Capitolato speciale d’appalto, che individua il Foro di Pesaro quale foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, si chiede di chiarire se tale indicazione costituisca un refuso e, in caso affermativo, di precisare il foro competente da considerare ai fini contrattuali.





15/10/2026 08:53
Risposta
In riferimento al punto uno del quesito, si evidenzia quanto riportato nel punti 2.23 del CSA “Il pagamento delle prestazioni professionali avverrà in un’unica soluzione all’atto della verifica dello stesso” e, pertanto, nessuna anticipazione è riconosciuta per l’attività di progettazione.
In riferimento al punto due del quesito si rimanda a quanto precedentemente risposto..
Infine, in riferimento al punto tre del quesito, è da ritenersi un mero refuso di stesura del documento, il foro di competenza è il Foro di Catanzaro.

IL RUP
12/10/2026 11:31
Quesito #58
Ai sensi del paragrafo 6 del Disciplinare per la procedura in oggetto è prevista unicamente la possibilità di avvalersi di un Progettista Associato per soddisfare i requisiti della progettazione. Tuttavia, a pagina 44 del Disciplinare viene riportato che “Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo e dal Progettista Indicato singolo…”. Si chiede di confermare quindi che per la procedura in oggetto è possibile avvalersi anche di un Progettista Indicato e non solo di un Progettista Associato; in caso contrario, si chiede di chiarire il significato di quanto affermato nel Disciplinare e riportato poco sopra.

15/10/2026 08:53
Risposta
Come già precedentemente risposto ai fini della partecipazione alla gara, il/i progettista/i non possono essere indicati, ma devono essere in associazione nelle forme previste dal Disciplinare di gara.

IL RUP
12/10/2026 11:54
Quesito #59
Buongiorno,
In merito ai criteri - Criteri E1, E2, E3, E4, riteniamo che le certificazioni ricadino solo sulle imprese esecutrici e non sui prestatori di servizio dei progettisti, è corretta l’interpretazione?

15/10/2026 08:54
Risposta
Il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento; si rimanda a quanto precedentemente risposto.

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