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Gara #2026/62

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR - RISTORAZIONE VELOCE E RISTORANTE PRESSO LA "CITTADELLA REGIONALE - IOLE SANTELLI"
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02/09/2026
Aperta
Servizi
€ 13.416.000,00
CORTESE ALFONSO
REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Categorie merceologiche

553 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

Lotti

1
BCD37C76C1
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR - RISTORAZIONE VELOCE E RISTORANTE PRESSO LA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR - RISTORAZIONE VELOCE E RISTORANTE PRESSO LA "CITTADELLA REGIONALE - IOLE SANTELLI".
€ 13.416.000,00
€ 6.060.000,00
€ 0,00

Scadenze

07/10/2026 10:00
19/10/2026 09:30
19/10/2026 10:00

Allegati

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03/09/2026 10:19
1.06 MB

Chiarimenti

22/09/2026 11:13
Quesito #1
Spett.le Ente si allega nostre FAQ.

Si resta in attesa

Distinti saluti


07/10/2026 17:26
Risposta
Quesito 1 : Utenze, Tari e ulteriori oneri.

Nel Piano Economico-Finanziario posto a base di gara risulta prevista la voce “Utenze” per € 15.000,00 annui, senza ulteriore articolazione. Si chiede pertanto di precisare:

· quali costi siano ricompresi nella predetta voce di € 15.000,00 annui e, in particolare, se la stessa

comprenda energia elettrica, acqua, gas ove presente, TARI e/o ulteriori utenze e servizi;

· quale sia, possibilmente sulla base degli ultimi esercizi disponibili, il costo annuo effettivamente sostenuto e/o addebitato all’attuale gestore, distinto almeno tra energia elettrica, acqua ed eventuale gas;

· quale sia l’importo della TARI riferibile ai locali oggetto di concessione e se la stessa sarà posta

direttamente a carico del concessionario;

· se siano previsti ulteriori canoni, oneri patrimoniali o demaniali, canoni per occupazioni, concessioni o altri tributi/oneri connessi all’utilizzo dei locali e delle relative pertinenze, specificandone, in caso affermativo, importo, criterio di calcolo e soggetto obbligato;

· se le utenze siano dotate di contatori autonomi, se i relativi contratti dovranno essere intestati al

concessionario oppure se i consumi saranno anticipati dalla Regione Calabria e successivamente

riaddebitati, nonché, in quest’ultimo caso, con quale criterio e tariffa.

Risposta : Preliminarmente, si precisa che il Piano Economico-Finanziario posto a base di gara ha carattere orientativo e che gli importi in esso riportati costituiscono stime funzionali alla rappresentazione economica della gestione.

· In particolare, l’importo di € 15.000,00 annui indicato alla voce “Utenze” non costituisce un costo fisso né un limite massimo di spesa garantito dall’Amministrazione. La predetta voce si riferisce ai consumi di energia elettrica e acqua connessi all’esercizio dell’attività. Non è presente alcun collegamento alla rete del gas e, pertanto, non sono contemplati costi per tale utenza. Nell’ambito della precedente gestione, le utenze erano intestate alla Regione Calabria e il gestore provvedeva esclusivamente al rimborso dei relativi costi. Le condizioni tariffarie applicate erano, pertanto, quelle riferite ai contratti intestati all’Amministrazione, comprensive delle agevolazioni previste per gli enti pubblici. Il nuovo capitolato prevede invece la predisposizione di contatori autonomi, l’intestazione dei relativi contratti direttamente al concessionario. Nel disciplinare, inoltre, è prevista una premialità per l’utilizzo di macchinari a basso consumo energetico. Ciò detto, i costi effettivi dipenderanno quindi dai consumi dell’attività e dalle condizioni economiche applicate dai fornitori ai contratti stipulati dal concessionario. Di conseguenza, gli importi sostenuti o rimborsati nell’ambito della precedente gestione non sono direttamente rappresentativi dei costi della nuova concessione e non possono essere assunti come garanzia delle tariffe o della spesa futura.

· Vale quanto riportato al punto precedente;

· La TARI relativa ai locali oggetto della concessione, identificati catastalmente al foglio 81 part. 927 sub 7 categoria catastale D/8, con superficie coperta pari a 2.218 mq., è a carico del concessionario. Il relativo importo sarà determinato sulla base delle superfici assoggettabili al tributo, della classificazione dell’attività e delle tariffe applicabili.

· Non sono previsti ulteriori canoni o oneri patrimoniali o demaniali connessi all’utilizzo dei locali e delle relative pertinenze, oltre agli oneri espressamente previsti dalla documentazione di gara. Qualora il concessionario richieda servizi aggiuntivi che comportino la necessità di prolungare il servizio di vigilanza oltre l’orario previsto, saranno a suo carico i relativi costi aggiuntivi, secondo quanto stabilito dal capitolato. Tali costi sono eventuali e dipendono dall’effettiva richiesta e attivazione dei servizi aggiuntivi.

· Come previsto dal capitolato, dovranno essere predisposti contatori autonomi e i relativi contratti di fornitura dovranno essere intestati direttamente al concessionario. Si riporta quanto previsto dal capitolato a pag 17 penultimo capoverso : “Il concessionario provvederà pertanto al pagamento delle forniture sulla base dei consumi rilevati dai contatori e delle condizioni tariffarie previste dai propri contratti. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla richiesta, attivazione, voltura, allacciamento, installazione e manutenzione delle utenze (acqua calda e fredda, gas, tassa rifiuti, oneri di smaltimento rifiuti, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento, linea telefonica, wi-fi e ogni altra utenza funzionale al servizio). I consumi relativi alle utenze citate sono a carico del Concessionario il quale provvederà a propria cura e a proprie spese, prima dell’avvio del servizio ad installare sistemi di contabilizzazione separata per il calcolo dei consumi previa autorizzazione dell’Amministrazione ciò costituisce obbligo contrattuale preliminare all’avvio del servizio.”

Quesito 2 : Stato di consegna dei locali e attrezzature dell’attuale gestore

In sede di sopralluogo è stata riscontrata la presenza, all’interno dei locali oggetto di concessione, di arredi, macchinari e attrezzature utilizzati dall’attuale gestore. Considerato che la documentazione di gara richiede al concorrente di formulare una propria proposta di layout, arredo, allestimento e fornitura delle attrezzature, si chiede di confermare:

•se i locali saranno consegnati al nuovo concessionario completamente liberi e sgombri da beni, arredi,

macchinari e attrezzature riconducibili all’attuale gestore;

•a quale soggetto farà carico lo smontaggio, la rimozione, il trasporto e l’eventuale smaltimento delle

attrezzature e degli arredi dell’attuale gestore;

•se tali attività dovranno essere completate prima della consegna dei locali al nuovo concessionario;

•chi sosterrà eventuali costi di ripristino dei locali e degli impianti conseguenti alla rimozione delle

predette attrezzature;

•quale tutela sia prevista per il nuovo concessionario nell’ipotesi in cui, alla data prevista per la

consegna, i locali non risultino completamente disponibili e sgombri

Risposta: In relazione al quesito formulato, si precisa che l’articolo 4 del capitolato prevede espressamente che i locali siano consegnati al nuovo concessionario liberi da arredi, attrezzature, macchinari e beni mobili, mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti, che formerà parte integrante del contratto di concessione. La presenza, al momento del sopralluogo, di beni e attrezzature utilizzati dall’attuale gestore si riferisce pertanto alla gestione in corso e non modifica le condizioni di consegna stabilite dalla documentazione di gara.

In particolare:

· I locali saranno consegnati al nuovo concessionario completamente liberi e sgombri dagli arredi, dai macchinari, dalle attrezzature e dagli altri beni mobili riconducibili al gestore uscente. Resteranno presenti gli impianti fissi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del capitolato.

· Lo smontaggio, la rimozione, il trasporto e l’eventuale smaltimento degli arredi e delle attrezzature riconducibili al gestore uscente saranno a cura e spese di quest’ultimo, senza oneri a carico del nuovo concessionario.

· Le attività di sgombero dovranno essere completate prima della consegna dei locali al nuovo concessionario, affinché questi possa disporne per gli interventi di allestimento necessari all’avvio del servizio.

· Gli eventuali interventi di ripristino resi necessari da danni arrecati ai locali o agli impianti durante la rimozione dei beni del gestore uscente saranno a carico di quest’ultimo. Restano invece a carico del nuovo concessionario l’allestimento dei locali e la fornitura e installazione degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari alla propria attività, secondo le previsioni della documentazione di gara.

· L’articolo 4 del capitolato prevede espressamente che i locali siano consegnati liberi da arredi, attrezzature, macchinari e beni mobili. La documentazione di gara non prevede specifiche forme di tutela aggiuntive per l’ipotesi in cui, alla data prevista per la consegna, i locali non risultino completamente liberi e sgombri. Restano ferme le ordinarie tutele previste dal codice civile in relazione all’adempimento degli obblighi contrattuali.

Quesito 3 : Periodo tecnico di subentro, chiusura e decorrenza della concessione

Tenuto conto che, nell’ipotesi di aggiudicazione a un operatore diverso dall’attuale gestore, sarà necessario procedere alla rimozione delle attrezzature esistenti, alla predisposizione dei locali secondo il layout offerto, alla fornitura e installazione dei nuovi arredi e macchinari, agli allacciamenti, alle verifiche, ai collaudi e agli eventuali adempimenti autorizzativi, si chiede di precisare il periodo tecnico riconosciuto al nuovo concessionario per l’allestimento e l’effettivo avvio del servizio, indicando in particolare se sia previsto un periodo fino a 90 giorni dalla disponibilità effettiva dei locali. Sul punto, considerato che la documentazione di gara indica, da un lato, che la durata della concessione decorre dalla stipula del contratto e, dall’altro, richiama il termine dei 90 giorni dalla sottoscrizione, si chiede di specificare inequivocabilmente:

•la data dalla quale decorrono i 12 anni di concessione;

•la data dalla quale sorge l’obbligo di pagamento del canone concessorio;

•la data dalla quale saranno posti a carico dell’aggiudicatario utenze e altri oneri;

•la data entro la quale dovrà essere garantita l’effettiva apertura al pubblico e l’avvio del servizio;

•se l’eventuale periodo necessario al disallestimento e riallestimento dei locali sia considerato periodo di avviamento senza obbligo di apertura al pubblico e se lo stesso incida o meno sulla durata complessiva della concessione.

Risposta: In relazione al quesito formulato, si precisano i seguenti elementi.

· La durata della concessione, pari a dodici anni, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. Dalla medesima data sorge l’obbligo di pagamento del canone concessorio, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, indipendentemente dalla successiva data di apertura al pubblico che comunque non può essere superiore a 90 gg.

· Come previsto dal capitolato, il concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di contatori autonomi e alla stipulazione dei relativi contratti di fornitura a proprio nome. La decorrenza dei costi delle utenze sarà pertanto quella risultante dai contratti stipulati con i rispettivi fornitori e dalle relative condizioni di attivazione e fatturazione. Le tempistiche dipenderanno dalle attività poste in essere dal concessionario e dalle procedure dei fornitori. Gli altri oneri a carico del concessionario seguiranno le rispettive condizioni di applicazione e non saranno automaticamente differiti alla data di apertura al pubblico.

· L’apertura al pubblico e l’effettivo avvio del servizio dovranno avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto. Entro tale termine, il concessionario dovrà completare l’allestimento, la fornitura e l’installazione di arredi, macchinari e attrezzature, nonché gli allacciamenti, le verifiche, i collaudi e gli adempimenti autorizzativi necessari all’esercizio dell’attività. Il termine di novanta giorni decorre dunque dalla sottoscrizione del contratto e non dalla successiva attivazione delle utenze o dal completamento dell’allestimento.

· Come già chiarito in risposta al quesito n. 2, ai sensi dell’articolo 4 del capitolato i locali saranno consegnati liberi dagli arredi, dalle attrezzature, dai macchinari e dai beni mobili del gestore uscente. Le relative operazioni di disallestimento dovranno pertanto essere completate prima della sottoscrizione del contratto e quindi prima della consegna e non costituiscono attività a carico del nuovo concessionario. L’allestimento dei locali è invece a carico del nuovo concessionario, che dovrà organizzarne le tempistiche nel rispetto del termine massimo di novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto. Tale periodo è destinato alle attività preparatorie all’avvio del servizio e non comporta l’obbligo di apertura al pubblico prima del suo completamento, fermo restando il predetto termine massimo. Esso è compreso nella durata complessiva della concessione e non ne determina il differimento della decorrenza, la sospensione o il prolungamento, né differisce l’insorgenza dell’obbligo di pagamento del canone concessorio.

Quesito 4: Incidenza del periodo di chiusura sul Piano Economico-Finanziario

Infine, considerato che il Piano Economico-Finanziario posto a base di gara assume un fatturato annuo stimato pari a € 1.118.000,00, si chiede di chiarire se tale previsione presupponga 12 annualità complete di effettiva operatività e, nell’ipotesi di un periodo iniziale di chiusura necessario per il subentro e l’allestimento, se tale periodo debba essere neutralizzato mediante differimento della decorrenza economica della concessione e del canone ovvero mediante corrispondente prolungamento del periodo di gestione.

Risposta Si ribadisce che il Piano Economico-Finanziario posto a base di gara ha carattere orientativo. Il fatturato annuo di € 1.118.000,00 costituisce pertanto una stima e non un ricavo garantito dall’Amministrazione, né implica la garanzia di dodici annualità complete di effettiva apertura al pubblico.



· Come precisato nel riscontro al quesito n. 3, la concessione ha durata di dodici anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Dalla medesima data sorge l’obbligo di pagamento del canone concessorio. L’apertura al pubblico e l’avvio del servizio dovranno avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione. Il periodo necessario all’allestimento e agli adempimenti preliminari all’avvio dell’attività dipende dall’organizzazione del nuovo concessionario, al quale compete valutarne l’incidenza sui costi e sui ricavi nella formulazione della propria offerta e delle relative previsioni economico-finanziarie. Tale periodo è compreso nella durata della concessione e non è prevista la sua neutralizzazione mediante differimento della decorrenza del canone concessorio o prolungamento del periodo di gestione. Restano pertanto ferme sia la decorrenza della concessione e del canone dalla sottoscrizione del contratto, sia la scadenza contrattuale.


IL RUP

25/09/2026 16:17
Quesito #2
In riferimento al quadro economico della concessione, nel quale sono indicati:

A) Fatturato annuale stimato: € 1.118.000,00
Percentuale sul fatturato da corrispondere al concedente: 1,61%

B) Canone concessorio annuale stimato: € 30.000,00

si chiede di voler chiarire se:

la percentuale dell’1,61% sul fatturato annuale costituisca un corrispettivo aggiuntivo rispetto al canone concessorio annuale di € 30.000,00; oppurel’importo di € 30.000,00 rappresenti già il canone complessivo dovuto al concedente, nel quale sia ricompresa, in tutto o in parte, la percentuale dell’1,61% sul fatturato.

Si chiede inoltre, qualora i due importi siano entrambi dovuti, di specificare le relative modalità di calcolo e corresponsione, indicando se la percentuale dell’1,61% debba essere applicata al fatturato effettivamente conseguito dal concessionario e con quale periodicità debba essere effettuato il relativo versamento.

Si chiede pertanto conferma della corretta interpretazione del quadro economico.

07/10/2026 17:25
Risposta
In relazione al quesito formulato, si precisa che l’importo di € 30.000,00 rappresenta il canone complessivo dovuto al concedente.

IL RUP
02/10/2026 08:28
Quesito #3
Buongiorno, si espongono di seguito le nostre richieste di chiarimenti:
1) Con riferimento al costo del pasto per il personale dipendente, si chiede di chiarire se l’importo di € 7,00, indicato all’art. 24 del Capitolato sia da intendersi esclusivamente quale valore facciale attuale del buono pasto, riconosciuto al dipendente e utilizzabile per l’acquisto del pranzo. Pertanto, si chiede conferma che il prezzo del pasto (così come i vari prezzi praticati) possa essere autonomamente determinato dall’operatore economico aggiudicatario e che il dipendente possa corrispondere tale importo mediante l’utilizzo del buono pasto del valore attuale di € 7,00, provvedendo, ove necessario, all’integrazione della differenza rispetto al prezzo effettivamente praticato.
2) Con riferimento ai listini di cui all’allegato 4 del Capitolato, si chiede conferma che i prezzi contenuti in tale allegato non sono vincolanti per l’operatore economico aggiudicatario, che quindi potrà applicare un proprio listino determinato sulla base delle proprie valutazioni economiche e commerciali.
3) Relativamente all’assegnazione del punteggio di cui al criterio A1.1 (LAYOUT CUCINA), si chiede se, nella descrizione del criterio, la frase “Proposta di layout, arredo e allestimento interno (es. sedute, bancone, illuminazione) orientata al confort, all’ergonomia, all’accessibilità” debba considerarsi un refuso. Anche in virtù del fatto che tali caratteristiche saranno oggetto di valutazione nei successivi criteri A1.3 e A1.4.
4) Si chiede di specificare la modalità di attribuzione del punteggio prevista per il sub-criterio tabellare A1.2.a sub1 – Classe energetica. In particolare, considerato che, secondo l’attuale sistema di etichettatura energetica UE, nell’ambito delle attrezzature professionali oggetto di fornitura la Classe A risulta concretamente riferibile ai frigoriferi, si chiede di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio, tutti i frigoriferi proposti debbano essere in Classe A.
5) Con riferimento al PEF posto a base di gara, si rileva che il costo annuo delle utenze è quantificato in € 15.000,00. Tenuto conto della presenza di attrezzature esclusivamente elettriche, tale importo appare significativamente sottostimato rispetto ai consumi prevedibili del servizio. Si chiede pertanto di chiarire se i € 15.000,00 debbano intendersi quale quota forfettaria annua a carico dell’aggiudicatario, restando i rimanenti costi a carico dell’Amministrazione.

in attesa
Grazie

07/10/2026 17:27
Risposta
Risposta: In relazione ai quesiti formulati si precisa che:
1. In un'ottica di interpretazione sistematica e coordinata della lex specialis, si chiarisce che la dicitura riportata all'art. 24 del capitolato è da leggere in coerenza con l’articolo 23.4 e con le altre disposizioni della documentazione di gara, che riconoscono al concessionario la libertà di determinare liberamente i propri prezzi di vendita al pubblico. Il Concessionario è unicamente tenuto a garantire l'offerta di almeno tre combinazioni di pasto completo. Resta l’obbligo del concessionario di accettare il buono pasto riconoscendone integralmente il valore nominale attualmente pari a € 7,00 senza che tale importo costituisca un prezzo massimo dei pasti. Qualora il prezzo complessivo degli alimenti e delle bevande acquistati superi tale valore, l’utente dovrà corrispondere la differenza mediante gli altri strumenti di pagamento accettati. Resta ferma la previsione secondo cui il buono pasto non dà diritto a resti in denaro. Si conferma pertanto quanto da voi prospettato.
2. Si conferma che il concessionario determina autonomamente i prezzi dei pasti e dei prodotti offerti, come previsto dalla restante documentazione di gara. I listini allegati al capitolato hanno carattere esclusivamente indicativo e orientativo e non sono vincolanti per il concessionario. Come previsto dall’articolo 23.4 del capitolato, il concessionario determina autonomamente i prezzi del proprio listino commerciale, sulla base delle proprie valutazioni economiche e commerciali. I prezzi riportati negli allegati hanno carattere esclusivamente indicativo e orientativo, fermo quanto previsto dal capitolato all’art. 27 sulla revisione dei prezzi.
3. A differenza dei criteri A1.3 ed A1.4 in cui verranno valutati rispettivamente tipologia e qualità dell’arredo Bar/Ristorazione veloce (A1.3) e tipologia e qualità dell’arredo Ristorante (A1.4), nel criterio A1.1 saranno valutate la qualità dei macchinari utilizzati, la loro disposizione ed il loro dimensionamento rispetto alla platea degli utenti che giornalmente la struttura dovrà servire.
4. Nel sub criterio A1.2a: Efficienza energetica e sostenibilità – Sub 1: Classe energetica, l’attribuzione dei punti è di tipo tabellare. Pertanto solo se tutti i macchinari sono di classe A verrà attribuito il punteggio massimo.
5. Come già chiarito, il Piano Economico-Finanziario posto a base di gara ha carattere orientativo. L’importo di € 15.000,00 annui indicato alla voce “Utenze” costituisce pertanto una stima e non rappresenta né una quota forfettaria né un limite massimo dei costi a carico del concessionario.
Non è previsto che l’Amministrazione sostenga la differenza tra tale stima e i costi effettivi delle utenze. Questi ultimi saranno integralmente a carico del concessionario, sulla base dei consumi e delle condizioni economiche dei contratti di fornitura ad esso intestati, previa predisposizione dei contatori autonomi previsti dal capitolato. Come già precisato, nella precedente gestione le utenze erano intestate alla Regione e i relativi costi venivano rimborsati dal gestore. Tale assetto è diverso da quello previsto per la nuova concessione e le condizioni tariffarie precedentemente applicate non possono essere assunte come riferimento garantito per la futura gestione.

Nel PEF è stata inoltre inserita la voce “Oneri diversi di gestione”, anch’essa orientativa, per tenere conto degli ulteriori costi connessi all’assetto gestionale previsto. Anche tale voce non costituisce un limite di spesa né comporta l’assunzione di costi da parte dell’Amministrazione. Spetta pertanto al concorrente valutare il fabbisogno energetico delle attrezzature proposte, i consumi prevedibili e le condizioni di fornitura, formulando le proprie previsioni economico-finanziarie nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla documentazione di gara.

IL RUP
05/10/2026 17:41
Quesito #4
Con riferimento alla pag. 2 dell’allegato di gara “VALORE DELLA CONCESSIONE – QUADRO ECONOMICO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” si chiede se quanto riportato nel punto A) FATTURATO ANNUALE STIMANTO - 1.118.000,00 (percentuale sul fatturato da corrispondere al concedente: = 1,61 %) sia da considerarsi un refuso, ovvero di confermare che nessuna percentuale sul fatturato dovrà essere corrisposta dall’aggiudicatario al concedente.
grazie

07/10/2026 17:27
Risposta
1.In relazione al quesito formulato si è già data risposta nelle precedenti FAQ.

IL RUP
06/10/2026 17:51
Quesito #5
Con riferimento al caricamento dell’offerta tecnica sul portale SUA si richiedono le seguenti delucidazione:

1) Per quanto riguarda i criteri tabellari di cui al punto A.1.2a (sub1 e sub3) della griglia di valutazione, si chiede se ai fini di attribuzione del punteggio basti inserire l’opzione 1, 2 o 3 all’interno del form previsto per la risposta.

2) Per quanto attiene i criteri tabellari di cui al criterio A.3.1 si chiede se per l’attribuzione del punteggio l’operatore debba inserire nell’apposito form del portale il valore percentuale offerto. Ad esempio per ottenere il massimo punteggio: “> 30%”.

3) Sempre con riferimento al criterio A.3, relativamente ai sub-criteri A.3.2 e A3.3 si chiede se per l’attribuzione del punteggio basti solo l’inserimento di “SI/NO” nell’apposito form.

4) Si chiede infine, se per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri A.4.1 e A.4.2 basti inserire “SI/NO” nell’apposito form riportando “l’indicazione delle strutture destinatarie” nell’offerta tecnica qualitativa.

5) In considerazione del numero e della consistenza degli allegati necessari alla predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede di confermare se sia consentito inserire i singoli file costituenti l’offerta tecnica – relativi ai diversi criteri di valutazione e ai rispettivi eventuali allegati – all’interno di un unico archivio in formato ZIP, previa sottoscrizione digitale di ciascun documento, procedendo successivamente anche alla firma digitale in formato .p7m del file ZIP complessivo.

07/10/2026 17:28
Risposta
In relazione ai quesiti formulati si precisa che:

1. Per quanto riguarda il criterio tabellare di cui al punto A.1.2a (sub1), bisogna INSERIRE 1,2,3 a seconda della Classe energetica offerta) ; Per quanto riguarda il criterio tabellare di cui al punto A.1.2a (sub2) bisogna INSERIRE 1,2,a seconda del tipo di gas, come puntualmente indicato nel disciplinare di gara.

2. Per quanto attiene il criterio tabellare di cui al criterio A.3.1 l’operatore deve inserire nell’apposito form del portale esclusivamente il valore numerico, SENZA il simbolo %.

3. Si risponde positivamente

4. Si risponde positivamente

Si rimanda alle norme tecniche di utilizzo reperibili al seguente link: https://sua.provincia.crotone.it/norme_tecniche.php . Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 02 40031280 dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it

IL RUP
07/10/2026 09:09
Quesito #6
Buongiorno. Relativamente al criterio A3.2, si rileva che lo stesso prevede l’attribuzione di 0,5 punti per ciascun prodotto biologico a Km 0 e da filiera corta, individuato nell’ambito di una lista di referenze predeterminata, nella quale risultano ricompresi, tra gli altri, il pollame e le carni suine. A seguito di verifiche approfondite effettuate sul territorio regionale, non è stato possibile individuare, allo stato, allevamenti biologici certificati operanti in Calabria in grado di garantire, per le suddette referenze (pollame e maiale), quantitativi compatibili con le esigenze del servizio oggetto di affidamento. Tale circostanza, per Voi facilmente constatabile attraverso il Dipartimento Agricoltura, assume particolare rilievo in considerazione della modalità On/Off prevista per l’attribuzione del relativo punteggio. In assenza di un’effettiva disponibilità sul territorio delle referenze richieste, si chiede se ai fini di attribuzione del punteggio, limitatamente al Petto di pollo fresco e alla Lombata / Arista di maiale, possano essere considerati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche allevamenti Regionali non certificati Bio.

07/10/2026 17:29
Risposta
Si risponde positivamente.

IL RUP
07/10/2026 09:38
Quesito #7
Richiamando l’art. 18.1 del Disciplinare, al criterio A3.2 si rileva l’attribuzione di 0,5 punti per ciascun prodotto biologico a Km 0 e da filiera corta, individuato nell’ambito di una lista di referenze predeterminata, nella quale risultano ricompresi, tra gli altri, il pollame e le carni suine. A seguito delle verifiche effettuate sulterritorio regionale, non è stato possibile individuare, allo stato,allevamenti biologici certificati operanti in Calabria in grado di garantire, per le suddette referenze,
quantitativi compatibili con le esigenze del servizio oggetto di affidamento.

Tale circostanza, per Voi facilmente constatabile attraverso il Dipartimento Agricoltura, assume particolare rilievo in considerazione della modalità On/Off prevista per l’attribuzione del relativo punteggio. In assenza di un’effettiva disponibilità sul territorio delle referenze richieste, si chiede se ai fini di attribuzione del
punteggio, per le suddette referenze, possano essere considerati anche allevamenti Regionali non certificati Bio.

Si rappresentano inoltre, e si chiede di chiarire, con riferimento al PEF di cui al Quadro economico allegato agli atti di gara, alcune rilevanti incongruenze che, alla luce delle verifiche effettuate, incidono in maniera sostanziale sulla sostenibilità economico-finanziaria della concessione e risultano tali da assorbire il già esiguo margine di utile previsto. In particolare, si rileva che il PEF sviluppa la propria proiezione economica sull’intera durata della concessione senza considerare alcun incremento annuale dei principali costi di gestione, mantenendo di fatto invariati nel tempo valori che, per loro natura, sono invece soggetti ad aggiornamenti e variazioni, anche significative.

A ciò si aggiunge che diverse voci di costo risultano molto sottostimate rispetto agli oneri che, sulla base delle condizioni previste dal Capitolato, dei dati contenuti negli stessi atti di gara e degli attuali valori di mercato, l’operatore economico sarebbe concretamente chiamato a sostenere.

Tali scostamenti, considerati sia singolarmente sia nel loro complesso, determinano un quadro economico sensibilmente diverso da quello rappresentato nel PEF allegato alla gara e incidono direttamente sull’equilibrio della concessione. A tal proposito, si riportano di seguito le principali criticità rilevate:

- COSTO ANNUO DELLE UTENZE. Il Costo di 15.000 euro individuato dalla Stazione appaltante nel proprio piano economico appare di molto sottostimato in considerazione dell’entità delle attrezzature necessarie per l’erogazione del servizio. Una diversa e più realistica quantificazione dei costi energetici inciderebbe infatti in maniera rilevante sull’equilibrio economico-finanziario della concessione, trasformando l’utile annuo indicato nel PEF, pari a circa € 8.900,00, in una perdita stimabile di almeno € 65.000,00 annui.

- COSTO AMMORTAMENTI. A seguito del sopralluogo effettuato e tenuto conto degli interventi e delle dotazioni richieste dal Capitolato di concessione, si rappresenta che un completo riallestimento delle strutture e delle attrezzature comporterebbe un investimento sensibilmente superiore rispetto all’importo di € 384.000 previsto nel quadro economico della concessione. Dalle valutazioni effettuate, infatti, l’investimento necessario per garantire un riallestimento complessivo e coerente con le prescrizioni di gara può essere stimato in almeno € 750.000. Si evidenzia, inoltre, che un investimento di tale entità non potrebbe essere valutato esclusivamente sotto il profilo dell’ammortamento nell’arco della concessione, considerato che la vita utile e il periodo ordinario di ammortamento delle principali attrezzature è pari a circa 10 anni, quindi superiore alla durata prevista del rapporto concessorio. Ne deriverebbe un ulteriore e significativo aggravio economico a carico del concessionario, tale da incidere in maniera sostanziale sull’equilibrio economico-finanziario della concessione, già particolarmente contenuto sulla base dei valori riportati negli atti di gara.

- COSTO PERSONALE. In ultimo, con riferimento al personale indicato negli atti di gara, si rappresenta che il costo annuo stimato in € 505.000 non risulta coerente con quanto emerge dall’applicazione delle tabelle retributive attualmente vigenti. Già nel passaggio tra il 2027 e il 2028, sulla base degli adeguamenti retributivi previsti, si determinerebbe un incremento di circa il 2,2%, con un conseguente aumento strutturale del costo del lavoro negli anni successivi. Tale maggiore onere, non considerato nel PEF, sarebbe di per sé sufficiente ad assorbire l’utile previsto dal secondo anno e per tutta la restante durata della concessione, incidendo quindi in maniera significativa sulla sostenibilità e sull’equilibrio economicofinanziario dell’operazione. Ma tale aspetto passa in secondo piano se si considera che, sulla base dell’elenco del personale posto a base di gara e considerando un periodo minimo di apertura pari a 240 giornate lavorative annue, come previsto dall’art. 9 del Capitolato, il costo complessivo della manodopera risulta pari a 725.000 euro nel primo anno e 740.000 euro nel secondo anno, con uno scostamento minimo di circa € 225.000 l’anno rispetto al valore riportato negli atti di gara.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, il quadro economico della concessione sembrerebbe evidenziare profili di rilevante criticità sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, anche considerando che i ricavi indicati risultano determinati sulla base di dati reali e, pertanto, non appaiono suscettibili di incrementi tali da compensare gli scostamenti di costo evidenziati. Si chiede pertanto di chiarire le valutazioni e le assunzioni economiche poste alla base del PEF allegato agli atti di gara e, in particolare, come siano stati considerati gli incrementi dei costi nel corso della concessione e le voci sopra richiamate, che, sulla base delle verifiche effettuate, risultano sensibilmente superiori rispetto agli importi stimati. Si chiede infine di confermare se, alla luce di tali elementi, l’equilibrio economico-finanziario della concessione debba ritenersi comunque assicurato e sulla base di quali presupposti.

07/10/2026 17:29
Risposta
In riferimento ai quesiti posti:
1. Si risponde positivamente
2. In tale punto si espongono osservazioni critiche senza formulare una specifica richiesta di chiarimento riferita alle previsioni di gara. Si forniscono comunque in relazione agli aspetti rappresentati le seguenti considerazioni : preliminarmente si precisa quanto già ribadito in risposta alle precedenti FAQ che il Piano Economico-Finanziario posto a base di gara ha carattere orientativo e che gli importi in esso riportati costituiscono stime funzionali alla rappresentazione economica della gestione. In particolare:
- COSTO ANNUO UTENZE: In relazione a tale osservazione critica si rinvia alle risposte date nelle precedenti FAQ.
-COSTO AMMORTAMENTI : Si conferma che il rinnovo delle attrezzature e delle dotazioni strumentali costituisce un obbligo contrattuale inderogabile, finalizzato ad assicurare il pieno rispetto degli standard prestazionali, igienico-sanitari e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dall’Art. 2 del Capitolato (ivi inclusi i requisiti di efficienza energetica ed ecocompatibilità introdotti dal D.M. 9 aprile 2025). L’importo stimato nel quadro economico a base di gara costituisce una valutazione previsionale della Stazione Appaltante volta a definire la soglia minima degli investimenti attesi. Relativamente al profilo degli ammortamenti e alla vita utile delle attrezzature che ecceda la durata della concessione, si precisa che trovano applicazione le tutele previste dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di concessioni e rischio operativo. Pertanto, si procede secondo il codice dei contratti. Resta fermo l’obbligo in capo al concorrente di elaborare una proposta economico-finanziaria che dimostri la sostenibilità complessiva dell’offerta e degli investimenti presentati, fermo restando l’invarianza delle condizioni di gara.
- COSTO PERSONALE: Con riferimento a tale osservazione critica, si precisa che il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara costituisce un valore programmatico e previsionale complessivo, calcolato sulla base delle tariffe medie ed elementi estimativi a disposizione dell’Amministrazione al momento della redazione degli atti. Si chiarisce che le clausole sociali richiamate all’Art. 13 del Capitolato Speciale e l’elenco del personale storico allegato alla documentazione di gara sono finalizzati a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dell’ art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023. Tali disposizioni vanno tuttavia interpretate in modo elastico e in armonia con il principio della libera organizzazione d’impresa. Il Concessionario non ha l’obbligo di un automatico e rigido assorbimento speculare del personale alle medesime condizioni storiche, qualora la propria proposta tecnica e il modello organizzativo offerto prevedano una differente e più efficiente modulazione dei turni, delle ore lavorate, dell’inquadramento o dell’automazione dei servizi, purché nel rispetto dei minimi salariali inderogabili del CCNL di settore. L’elaborazione di un Piano Economico-Finanziario (PEF) sostenibile, che tenga conto degli adeguamenti retributivi attuali e futuri e dell’ottimizzazione della forza lavoro in relazione alle 240 giornate di apertura previste dall’Art. 9, rientra pienamente nella formulazione dell’offerta e nell’assunzione del rischio operativo a carico del concessionario (ai sensi dell’ art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023). Fermo restando quanto sopra, l’equilibrio economico-finanziario della concessione è presidiato dal principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dai meccanismi di revisione periodica del PEF espressamente previsti e disciplinati dall’Art. 27 del presente Capitolato Speciale, attivabili qualora si verifichino scostamenti strutturali e imprevedibili delle condizioni di mercato.


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