Sospesa
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR -RISTORO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE PER LA DURATA DI N. 3 (TRE) ANNI
Provincia di Crotone
Gara #2026/53
Procedura sospesa
La procedura di gara viene sospesa, giusta richiesta trasmessa dal del Rup in data odierna. Seguirà apposito avviso.Informazioni appalto
10/08/2026
Aperta
Servizi
€ 4.073.093,28
SCALISE SIMONE GIOVANNI
Categorie merceologiche
5541 - Servizi di gestione bar
42933 - Distributori automatici
Lotti
1
BCAA440468
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 1 Liceo Scientifico Filolao - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 1 Liceo Scientifico Filolao - Crotone
€ 591.332,00
€ 115.306,80
€ 0,00
2
BCAA44153B
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - Lotto 2 - Liceo Scientifico "Luigi Lilio" - Cirò
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - Lotto 2 - Liceo Scientifico "Luigi Lilio" - Cirò
€ 346.258,77
€ 74.125,80
€ 0,00
3
BCAA44260E
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 3 I.I.S "Margherita Hack" – Cotronei
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 3 I.I.S "Margherita Hack" – Cotronei
€ 222.329,69
€ 74.125,80
€ 0,00
4
BCAA4436E1
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 4 Liceo "Diodato Borrelli" - Santa Severina
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 4 Liceo "Diodato Borrelli" - Santa Severina
€ 311.911,38
€ 74.125,80
€ 0,00
5
BCAA4447B4
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 5 Liceo Classico "Pitagora" – Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 5 Liceo Classico "Pitagora" – Crotone
€ 306.341,54
€ 74.125,80
€ 0,00
6
BCAA445887
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 6 Liceo Scientifico Filolao - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 6 Liceo Scientifico Filolao - Crotone
€ 243.461,40
€ 41.060,40
€ 0,00
7
BCAA44695A
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 7 Polo Tecn.Prof. "Barlacchi -Lucifero" - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 7 Polo Tecn.Prof. "Barlacchi -Lucifero" - Crotone
€ 472.017,00
€ 77.558,53
€ 0,00
8
BCAA447A2D
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. I.I.S. "Pertini - Santoni" - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. I.I.S. "Pertini - Santoni" - Crotone
€ 425.770,80
€ 54.747,20
€ 0,00
9
BCAA448B00
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 9 Liceo "G.V.Gravina" - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 9 Liceo "G.V.Gravina" - Crotone
€ 380.289,00
€ 50.184,93
€ 0,00
10
BCAA449BD3
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 10 : I.I.S. Polo Tecnico Professionale - Cutro- Istituto Istruzione Superiore "G. Gangale" - Cirò Marina-Liceo Classico "Pitagora" - Crotone
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 10 : I.I.S. Polo Tecnico Professionale - Cutro- Istituto Istruzione Superiore "G. Gangale" - Cirò Marina-Liceo Classico "Pitagora" - Crotone
€ 432.650,40
€ 77.558,53
€ 0,00
11
BCAA44ACA6
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 11 : IIS "Margherita Hack" - Cotronei/Petilia Policastro- Liceo Scientifico "L. Satriani" - Mesoraca/Petilia Policastro
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - LOTTO N. 11 : IIS "Margherita Hack" - Cotronei/Petilia Policastro- Liceo Scientifico "L. Satriani" - Mesoraca/Petilia Policastro
€ 340.731,30
€ 59.309,46
€ 0,00
Scadenze
22/09/2026 18:00
01/10/2026 09:30
01/10/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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2.-disciplinare-signed-2-signed-marcato.pdf SHA-256: 5c13552132f6398c3cc485cd9793ed91391c991ff8e8a30e07037417703666ba 10/08/2026 11:31 |
1.19 MB | |
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Chiarimenti
14/09/2026 19:36
Quesito #1
Buongiorno,
Con la presente sono a richiedere alcuni chiarimenti in merito al bando avente ad oggetto:
“Affidamento in concessione del servizio bar – punto di ristoro e Distributori Automatici di Bevande e Alimenti presso gli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Crotone per la durata di n. 3 (tre) anni”.
In particolare, al fine di predisporre correttamente la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, sarei grato se poteste fornirmi chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
1. I distributori automatici che saranno installati presso gli istituti scolastici devono essere necessariamente nuovi, oppure è consentito utilizzare distributori seminuovi o usati?
2. Qualora sia previsto l’utilizzo esclusivo di distributori nuovi, con quali modalità l’Amministrazione procederà alla verifica della loro effettiva condizione di “nuovo” (ad esempio, attraverso documentazione fiscale, dichiarazione del fornitore, numero di matricola, data di produzione o altra documentazione)?
3. Nella relazione relativa ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) devono essere necessariamente indicati marca e modello dei distributori automatici che si intendono installare?
4. In merito alla garanzia/fideiussione richiesta dal bando, si chiede cortesemente di specificare quale tipologia di fideiussione debba essere presentata.
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e per i chiarimenti che vorrete fornire, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti.
Con la presente sono a richiedere alcuni chiarimenti in merito al bando avente ad oggetto:
“Affidamento in concessione del servizio bar – punto di ristoro e Distributori Automatici di Bevande e Alimenti presso gli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Crotone per la durata di n. 3 (tre) anni”.
In particolare, al fine di predisporre correttamente la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, sarei grato se poteste fornirmi chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
1. I distributori automatici che saranno installati presso gli istituti scolastici devono essere necessariamente nuovi, oppure è consentito utilizzare distributori seminuovi o usati?
2. Qualora sia previsto l’utilizzo esclusivo di distributori nuovi, con quali modalità l’Amministrazione procederà alla verifica della loro effettiva condizione di “nuovo” (ad esempio, attraverso documentazione fiscale, dichiarazione del fornitore, numero di matricola, data di produzione o altra documentazione)?
3. Nella relazione relativa ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) devono essere necessariamente indicati marca e modello dei distributori automatici che si intendono installare?
4. In merito alla garanzia/fideiussione richiesta dal bando, si chiede cortesemente di specificare quale tipologia di fideiussione debba essere presentata.
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e per i chiarimenti che vorrete fornire, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti.
15/09/2026 13:19
Risposta
FAQ N. 1
1. I distributori automatici che saranno installati presso gli istituti scolastici devono essere necessariamente nuovi, oppure è consentito utilizzare distributori seminuovi o usati?
Il Capitolato Tecnico - All. 2bis espressamente prevede (Art. 19.2), che i Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, dovranno possedere, tra le altre, le seguenti caratteristiche minime: “… essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell’installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione…” .
A tal fine si intende:
Per “nuova di fabbrica”, che la macchina debba essere nuova, non rigenerata, usata o "ricondizionata".
I distributori automatici offerti dagli operatori economici in sede di gara dovranno possedere:
- Targhetta Metallica CE inamovibile che riporta obbligatoriamente il nome del costruttore, il modello, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione;
- Dichiarazione di Conformità UE/CE rilasciata dal costruttore che riporta la matricola specifica della macchina;
- Fattura d'acquisto del distributore dalla casa madre produttrice.
Per “ultima generazione”, che macchine siano progettate e costruite con le tecnologie più recenti ed in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:
- Tecnologia smart e connettività;
- Tecnologia smart e connettività;
- Interfacce touchscreen e personalizzazione;
- Efficienza energetica e sostenibilità;
- Telemetria e manutenzione predittiva;
2. Qualora sia previsto l’utilizzo esclusivo di distributori nuovi, con quali modalità l’Amministrazione procederà alla verifica della loro effettiva condizione di “nuovo” (ad esempio, attraverso documentazione fiscale, dichiarazione del fornitore, numero di matricola, data di produzione o altra documentazione)?
L’Amministrazione adotterà le previste ed opportune verifiche del possesso dei requisiti e delle specifiche tecniche indicate al precedente punto 1.
3. Nella relazione relativa ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) devono essere necessariamente indicati marca e modello dei distributori automatici che si intendono installare?
L’offerente del Servizio deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni specifica tecnica di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione, oltre che riportare e descrivere la documentazione utile a tale verifica… per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell’apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. (Relazione CAM – All. 9 – Punto 2.1.1 e 2.1.5).
4. In merito alla garanzia/fideiussione richiesta dal bando, si chiede cortesemente di specificare quale tipologia di fideiussione debba essere presentata.
Vedi Discipinare – Art. 10, Garanzie
IL RUP
1. I distributori automatici che saranno installati presso gli istituti scolastici devono essere necessariamente nuovi, oppure è consentito utilizzare distributori seminuovi o usati?
Il Capitolato Tecnico - All. 2bis espressamente prevede (Art. 19.2), che i Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, dovranno possedere, tra le altre, le seguenti caratteristiche minime: “… essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell’installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione…” .
A tal fine si intende:
Per “nuova di fabbrica”, che la macchina debba essere nuova, non rigenerata, usata o "ricondizionata".
I distributori automatici offerti dagli operatori economici in sede di gara dovranno possedere:
- Targhetta Metallica CE inamovibile che riporta obbligatoriamente il nome del costruttore, il modello, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione;
- Dichiarazione di Conformità UE/CE rilasciata dal costruttore che riporta la matricola specifica della macchina;
- Fattura d'acquisto del distributore dalla casa madre produttrice.
Per “ultima generazione”, che macchine siano progettate e costruite con le tecnologie più recenti ed in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:
- Tecnologia smart e connettività;
- Tecnologia smart e connettività;
- Interfacce touchscreen e personalizzazione;
- Efficienza energetica e sostenibilità;
- Telemetria e manutenzione predittiva;
2. Qualora sia previsto l’utilizzo esclusivo di distributori nuovi, con quali modalità l’Amministrazione procederà alla verifica della loro effettiva condizione di “nuovo” (ad esempio, attraverso documentazione fiscale, dichiarazione del fornitore, numero di matricola, data di produzione o altra documentazione)?
L’Amministrazione adotterà le previste ed opportune verifiche del possesso dei requisiti e delle specifiche tecniche indicate al precedente punto 1.
3. Nella relazione relativa ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) devono essere necessariamente indicati marca e modello dei distributori automatici che si intendono installare?
L’offerente del Servizio deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni specifica tecnica di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione, oltre che riportare e descrivere la documentazione utile a tale verifica… per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell’apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. (Relazione CAM – All. 9 – Punto 2.1.1 e 2.1.5).
4. In merito alla garanzia/fideiussione richiesta dal bando, si chiede cortesemente di specificare quale tipologia di fideiussione debba essere presentata.
Vedi Discipinare – Art. 10, Garanzie
IL RUP
15/09/2026 09:49
Quesito #2
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del requisito della white list prefettizia ai lotti 6–11 – eventuale rettifica del disciplinare
Si chiede un chiarimento nell’ambito di applicazione del requisito relativo all’iscrizione, (o, alternativamente, alla presentazione della domanda di iscrizione), nella cosiddetta white list prefettizia. In particolare, il paragrafo 3 del disciplinare distingue:
i lotti 1–5, aventi ad oggetto il servizio di bar/punto di ristoro;
i lotti 6–11, aventi ad oggetto il servizio di distributori automatici di bevande e alimenti.
Il paragrafo 5 del disciplinare prevede espressamente, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione nella white list esclusivamente per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5.
Tale previsione merita un chiarimento alla luce dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della white list per le attività imprenditoriali individuate dal successivo comma 53 art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Il comma 53 della medesima disposizione ricomprende tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa la “ristorazione, gestione delle mense e catering” art. 1, comma 53, lett. i-ter), L. n. 190/2012.
Pur non essendo espressamente menzionata la locuzione “distributori automatici”, i lotti 6–11 risultano funzionalmente collegati alla fornitura, all’approvvigionamento, alla distribuzione e alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli istituti scolastici, parimenti all’attività espletata dal servizio bar o punto di ristoro, differenziati dal solo fatto che la vendita avviene per tramite di macchinari automatizzati anziché che da una persona.
Al fine di garantire che la partecipazione alla procedura sia riservata, per tutti i lotti, a operatori[PM1] economici affidabili e in possesso dei necessari requisiti di legalità, assicurando condizioni uniformi tra il servizio di bar e quello dei distributori automatici, si chiede di:
integrare il paragrafo 5 del disciplinare prevedendo il requisito della white list anche per i lotti 6–11;
qualora la Stazione Appaltante ritenga invece di mantenere la diversa disciplina tra lotti 1–5 e lotti 6–11, chiarire quali siano le ragioni giuridiche e tecnico-organizzative poste a fondamento dell’esclusione dei lotti dei distributori automatici dal requisito della white list, considerato che il servizio riguarda comunque la distribuzione commerciale di alimenti e bevande e comprende attività di approvvigionamento, rifornimento e somministrazione.
La richiesta appare inoltre coerente con i principi di legalità, trasparenza, accesso al mercato, non discriminazione e proporzionalità che devono orientare l’azione delle stazioni appaltanti art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 3, D.Lgs. n. 36/2023.
In un'ottica di massima tutela della legalità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale, nonché al fine di garantire uniformità di trattamento tra operatori economici chiamati a svolgere attività analoghe sotto il profilo sostanziale, si suggerisce di integrare il disciplinare prevedendo il requisito dell'iscrizione nella White List prefettizia anche per i lotti 6-11.
Tale integrazione consentirebbe di assicurare un omogeneo livello di verifica dei requisiti antimafia per tutti gli affidamenti aventi ad oggetto la distribuzione e la somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli istituti scolastici, rafforzando le garanzie di affidabilità degli operatori economici e la coerenza complessiva della documentazione di gara con i principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
2) Richiesta di chiarimento in merito al metodo di aggiudicazione dei Lotti
Il punto 4. del disciplinare di gara recita che un concorrente se presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa per più lotti, può aggiudicarsi al massimo un solo lotto, se per lo stesso lotto ci sono più concorrenti.
Considerato che i lotti in gara in totale sono 6, chiediamo cortesemente di voler chiarire come la S.A. intende procedere all’assegnazione dei lotti nel caso in cui il numero dei concorrenti fossero inferiori al numero dei lotti da assegnare.
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo
Distinti Saluti
1) Richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del requisito della white list prefettizia ai lotti 6–11 – eventuale rettifica del disciplinare
Si chiede un chiarimento nell’ambito di applicazione del requisito relativo all’iscrizione, (o, alternativamente, alla presentazione della domanda di iscrizione), nella cosiddetta white list prefettizia. In particolare, il paragrafo 3 del disciplinare distingue:
i lotti 1–5, aventi ad oggetto il servizio di bar/punto di ristoro;
i lotti 6–11, aventi ad oggetto il servizio di distributori automatici di bevande e alimenti.
Il paragrafo 5 del disciplinare prevede espressamente, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione nella white list esclusivamente per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5.
Tale previsione merita un chiarimento alla luce dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della white list per le attività imprenditoriali individuate dal successivo comma 53 art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Il comma 53 della medesima disposizione ricomprende tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa la “ristorazione, gestione delle mense e catering” art. 1, comma 53, lett. i-ter), L. n. 190/2012.
Pur non essendo espressamente menzionata la locuzione “distributori automatici”, i lotti 6–11 risultano funzionalmente collegati alla fornitura, all’approvvigionamento, alla distribuzione e alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli istituti scolastici, parimenti all’attività espletata dal servizio bar o punto di ristoro, differenziati dal solo fatto che la vendita avviene per tramite di macchinari automatizzati anziché che da una persona.
Al fine di garantire che la partecipazione alla procedura sia riservata, per tutti i lotti, a operatori[PM1] economici affidabili e in possesso dei necessari requisiti di legalità, assicurando condizioni uniformi tra il servizio di bar e quello dei distributori automatici, si chiede di:
integrare il paragrafo 5 del disciplinare prevedendo il requisito della white list anche per i lotti 6–11;
qualora la Stazione Appaltante ritenga invece di mantenere la diversa disciplina tra lotti 1–5 e lotti 6–11, chiarire quali siano le ragioni giuridiche e tecnico-organizzative poste a fondamento dell’esclusione dei lotti dei distributori automatici dal requisito della white list, considerato che il servizio riguarda comunque la distribuzione commerciale di alimenti e bevande e comprende attività di approvvigionamento, rifornimento e somministrazione.
La richiesta appare inoltre coerente con i principi di legalità, trasparenza, accesso al mercato, non discriminazione e proporzionalità che devono orientare l’azione delle stazioni appaltanti art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 3, D.Lgs. n. 36/2023.
In un'ottica di massima tutela della legalità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale, nonché al fine di garantire uniformità di trattamento tra operatori economici chiamati a svolgere attività analoghe sotto il profilo sostanziale, si suggerisce di integrare il disciplinare prevedendo il requisito dell'iscrizione nella White List prefettizia anche per i lotti 6-11.
Tale integrazione consentirebbe di assicurare un omogeneo livello di verifica dei requisiti antimafia per tutti gli affidamenti aventi ad oggetto la distribuzione e la somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli istituti scolastici, rafforzando le garanzie di affidabilità degli operatori economici e la coerenza complessiva della documentazione di gara con i principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
2) Richiesta di chiarimento in merito al metodo di aggiudicazione dei Lotti
Il punto 4. del disciplinare di gara recita che un concorrente se presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa per più lotti, può aggiudicarsi al massimo un solo lotto, se per lo stesso lotto ci sono più concorrenti.
Considerato che i lotti in gara in totale sono 6, chiediamo cortesemente di voler chiarire come la S.A. intende procedere all’assegnazione dei lotti nel caso in cui il numero dei concorrenti fossero inferiori al numero dei lotti da assegnare.
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo
Distinti Saluti
15/09/2026 13:10
Risposta
FAQ N. 2
1) Richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del requisito della white list prefettizia ai lotti 6–11 – eventuale rettifica del disciplinare. Si chiede un chiarimento nell’ambito di applicazione del requisito relativo all’iscrizione, (o, alternativamente, alla presentazione della domanda di iscrizione), nella cosiddetta white list prefettizia. In particolare, il paragrafo 3 del disciplinare distingue:
i lotti 1–5, aventi ad oggetto il servizio di bar/punto di ristoro;
i lotti 6–11, aventi ad oggetto il servizio di distributori automatici di bevande e alimenti.
Il paragrafo 5 del disciplinare prevede espressamente, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione nella white list esclusivamente per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5.
Tale previsione merita un chiarimento alla luce dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della white list per le attività imprenditoriali individuate dal successivo comma 53 art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Il comma 53 della medesima disposizione ricomprende tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa la “ristorazione, gestione delle mense e catering” art. 1, comma 53, lett. i-ter), L. n. 190/2012.
Pur non essendo espressamente menzionata la locuzione “distributori automatici”, i lotti 6–11 risultano funzionalmente collegati alla fornitura, all’approvvigionamento, alla distribuzione e alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli istituti scolastici, parimenti all’attività espletata dal servizio bar o punto di ristoro, differenziati dal solo fatto che la vendita avviene per tramite di macchinari automatizzati anziché che da una persona.
Al fine di garantire che la partecipazione alla procedura sia riservata, per tutti i lotti, a operatori [PM1] economici affidabili e in possesso dei necessari requisiti di legalità, assicurando condizioni uniformi tra il servizio di bar e quello dei distributori automatici, si chiede di:
integrare il paragrafo 5 del disciplinare prevedendo il requisito della white list anche per i lotti 6–11;
qualora la Stazione Appaltante ritenga invece di mantenere la diversa disciplina tra lotti 1–5 e lotti 6–11, chiarire quali siano le ragioni giuridiche e tecnico-organizzative poste a fondamento dell’esclusione dei lotti dei distributori automatici dal requisito della white list, considerato che il servizio riguarda comunque la distribuzione commerciale di alimenti e bevande e comprende attività di approvvigionamento, rifornimento e somministrazione.
La richiesta appare inoltre coerente con i principi di legalità, trasparenza, accesso al mercato, non discriminazione e proporzionalità che devono orientare l’azione delle stazioni appaltanti art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 3, D.Lgs. n. 36/2023.
In un'ottica di massima tutela della legalità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale, nonché al fine di garantire uniformità di trattamento tra operatori economici chiamati a svolgere attività analoghe sotto il profilo sostanziale, si suggerisce di integrare il disciplinare prevedendo il requisito dell'iscrizione nella White List prefettizia anche per i lotti 6-11.
Tale integrazione consentirebbe di assicurare un omogeneo livello di verifica dei requisiti antimafia per tutti gli affidamenti aventi ad oggetto la distribuzione e la somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli istituti scolastici, rafforzando le garanzie di affidabilità degli operatori economici e la coerenza complessiva della documentazione di gara con i principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
Risposta:
Dal punto di vista strettamente normativo, l'iscrizione alla White List della Prefettura NON è obbligatoria per legge per il codice CPV 42933000-5 (Distributori automatici).
L'obbligo di iscrizione alla White List si applica solo per le attività ritenute espressamente ad alto rischio di infiltrazione mafiosa stabilite dal legislatore:
Tassatività delle attività ad alto rischio (Legge n. 190/2012, art. 1, comma 53): L'obbligo ex lege di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (White List) sussiste esclusivamente e tassativamente per le attività indicate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 (es. noli a freddo, movimento terra, smaltimento rifiuti, guardiania cantieri, ristorazione collettiva e gestione mense).
L'attività identificata dal CPV 42933000-5 (Distributori automatici / Fornitura e installazione distributori automatici) non rientra in nessuno dei punti previsti da questo elenco tassativo.
Per l'affidamento di contratti sopra le soglie di legge, la P.A. effettuerà la verifica della Comunicazione o Informazione Antimafia consultando la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), senza pretendere l'iscrizione preventiva alla White List.
2) Richiesta di chiarimento in merito al metodo di aggiudicazione dei Lotti
Il punto 4. del disciplinare di gara recita che un concorrente se presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa per più lotti, può aggiudicarsi al massimo un solo lotto, se per lo stesso lotto ci sono più concorrenti. Considerato che i lotti in gara in totale sono 6, chiediamo cortesemente di voler chiarire come la S.A. intende procedere all’assegnazione dei lotti nel caso in cui il numero dei concorrenti fossero inferiori al numero dei lotti da assegnare.
Risposta:
L’Amministrazione, così come specificato al punto 4 del Disciplinare di gara, ha posto un Vincolo di aggiudicazione (Limite di lotti aggiudicabili), al fine di garantire la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e favorire la capillarità e la sicurezza dell'approvvigionamento, fatte salve le eccezioni ripotate, cui si rimanda.
Nel caso in cui, il numero dei concorrenti fosse inferiore al numero dei lotti da assegnare, l’Amministrazione si riserva l’adozione delle opportune valutazioni ai sensi della normativa vigente.
IL RUP
1) Richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del requisito della white list prefettizia ai lotti 6–11 – eventuale rettifica del disciplinare. Si chiede un chiarimento nell’ambito di applicazione del requisito relativo all’iscrizione, (o, alternativamente, alla presentazione della domanda di iscrizione), nella cosiddetta white list prefettizia. In particolare, il paragrafo 3 del disciplinare distingue:
i lotti 1–5, aventi ad oggetto il servizio di bar/punto di ristoro;
i lotti 6–11, aventi ad oggetto il servizio di distributori automatici di bevande e alimenti.
Il paragrafo 5 del disciplinare prevede espressamente, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione nella white list esclusivamente per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5.
Tale previsione merita un chiarimento alla luce dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della white list per le attività imprenditoriali individuate dal successivo comma 53 art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Il comma 53 della medesima disposizione ricomprende tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa la “ristorazione, gestione delle mense e catering” art. 1, comma 53, lett. i-ter), L. n. 190/2012.
Pur non essendo espressamente menzionata la locuzione “distributori automatici”, i lotti 6–11 risultano funzionalmente collegati alla fornitura, all’approvvigionamento, alla distribuzione e alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli istituti scolastici, parimenti all’attività espletata dal servizio bar o punto di ristoro, differenziati dal solo fatto che la vendita avviene per tramite di macchinari automatizzati anziché che da una persona.
Al fine di garantire che la partecipazione alla procedura sia riservata, per tutti i lotti, a operatori [PM1] economici affidabili e in possesso dei necessari requisiti di legalità, assicurando condizioni uniformi tra il servizio di bar e quello dei distributori automatici, si chiede di:
integrare il paragrafo 5 del disciplinare prevedendo il requisito della white list anche per i lotti 6–11;
qualora la Stazione Appaltante ritenga invece di mantenere la diversa disciplina tra lotti 1–5 e lotti 6–11, chiarire quali siano le ragioni giuridiche e tecnico-organizzative poste a fondamento dell’esclusione dei lotti dei distributori automatici dal requisito della white list, considerato che il servizio riguarda comunque la distribuzione commerciale di alimenti e bevande e comprende attività di approvvigionamento, rifornimento e somministrazione.
La richiesta appare inoltre coerente con i principi di legalità, trasparenza, accesso al mercato, non discriminazione e proporzionalità che devono orientare l’azione delle stazioni appaltanti art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 3, D.Lgs. n. 36/2023.
In un'ottica di massima tutela della legalità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale, nonché al fine di garantire uniformità di trattamento tra operatori economici chiamati a svolgere attività analoghe sotto il profilo sostanziale, si suggerisce di integrare il disciplinare prevedendo il requisito dell'iscrizione nella White List prefettizia anche per i lotti 6-11.
Tale integrazione consentirebbe di assicurare un omogeneo livello di verifica dei requisiti antimafia per tutti gli affidamenti aventi ad oggetto la distribuzione e la somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli istituti scolastici, rafforzando le garanzie di affidabilità degli operatori economici e la coerenza complessiva della documentazione di gara con i principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
Risposta:
Dal punto di vista strettamente normativo, l'iscrizione alla White List della Prefettura NON è obbligatoria per legge per il codice CPV 42933000-5 (Distributori automatici).
L'obbligo di iscrizione alla White List si applica solo per le attività ritenute espressamente ad alto rischio di infiltrazione mafiosa stabilite dal legislatore:
Tassatività delle attività ad alto rischio (Legge n. 190/2012, art. 1, comma 53): L'obbligo ex lege di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (White List) sussiste esclusivamente e tassativamente per le attività indicate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 (es. noli a freddo, movimento terra, smaltimento rifiuti, guardiania cantieri, ristorazione collettiva e gestione mense).
L'attività identificata dal CPV 42933000-5 (Distributori automatici / Fornitura e installazione distributori automatici) non rientra in nessuno dei punti previsti da questo elenco tassativo.
Per l'affidamento di contratti sopra le soglie di legge, la P.A. effettuerà la verifica della Comunicazione o Informazione Antimafia consultando la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), senza pretendere l'iscrizione preventiva alla White List.
2) Richiesta di chiarimento in merito al metodo di aggiudicazione dei Lotti
Il punto 4. del disciplinare di gara recita che un concorrente se presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa per più lotti, può aggiudicarsi al massimo un solo lotto, se per lo stesso lotto ci sono più concorrenti. Considerato che i lotti in gara in totale sono 6, chiediamo cortesemente di voler chiarire come la S.A. intende procedere all’assegnazione dei lotti nel caso in cui il numero dei concorrenti fossero inferiori al numero dei lotti da assegnare.
Risposta:
L’Amministrazione, così come specificato al punto 4 del Disciplinare di gara, ha posto un Vincolo di aggiudicazione (Limite di lotti aggiudicabili), al fine di garantire la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e favorire la capillarità e la sicurezza dell'approvvigionamento, fatte salve le eccezioni ripotate, cui si rimanda.
Nel caso in cui, il numero dei concorrenti fosse inferiore al numero dei lotti da assegnare, l’Amministrazione si riserva l’adozione delle opportune valutazioni ai sensi della normativa vigente.
IL RUP
16/09/2026 11:27
Quesito #3
Buongiorno,
Con riferimento alla risposta fornita al quesito relativo al vincolo di aggiudicazione di cui al punto 4 del Disciplinare, si chiede cortesemente di voler confermare se le «opportune valutazioni ai sensi della normativa vigente» ivi richiamate coincidano con il meccanismo già disciplinato al medesimo punto 4, ed in particolare:
1. che, nell'ipotesi in cui il numero dei concorrenti risulti inferiore al numero dei lotti da assegnare, trovi applicazione l'eccezione ivi prevista secondo cui, in assenza di altre offerte ammesse su uno o più lotti, si procede all'aggiudicazione multipla in favore del medesimo operatore economico al fine di evitare che i lotti restino deserti;
2. che, per i lotti in cui siano presenti più concorrenti ammessi, l'assegnazione dell'unico lotto spettante a ciascun operatore risultato primo su più lotti segua l'ordine sequenziale di apertura dei lotti, come indicato al punto 4 del Disciplinare;
3. che non siano previste ulteriori valutazioni discrezionali oltre a quanto già disciplinato al punto 4, richiamato dalla risposta al precedente quesito.
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo
Distinti saluti
IVS Italia S.p.A.
Con riferimento alla risposta fornita al quesito relativo al vincolo di aggiudicazione di cui al punto 4 del Disciplinare, si chiede cortesemente di voler confermare se le «opportune valutazioni ai sensi della normativa vigente» ivi richiamate coincidano con il meccanismo già disciplinato al medesimo punto 4, ed in particolare:
1. che, nell'ipotesi in cui il numero dei concorrenti risulti inferiore al numero dei lotti da assegnare, trovi applicazione l'eccezione ivi prevista secondo cui, in assenza di altre offerte ammesse su uno o più lotti, si procede all'aggiudicazione multipla in favore del medesimo operatore economico al fine di evitare che i lotti restino deserti;
2. che, per i lotti in cui siano presenti più concorrenti ammessi, l'assegnazione dell'unico lotto spettante a ciascun operatore risultato primo su più lotti segua l'ordine sequenziale di apertura dei lotti, come indicato al punto 4 del Disciplinare;
3. che non siano previste ulteriori valutazioni discrezionali oltre a quanto già disciplinato al punto 4, richiamato dalla risposta al precedente quesito.
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo
Distinti saluti
IVS Italia S.p.A.
17/09/2026 09:12
Risposta
Risposta:
Si ribadisce quanto riportato al punto 4 del Disciplinare e, in particolare: “… Il limite massimo di aggiudicazione pari a 1 (uno) lotto non trova applicazione nell’ipotesi in cui, per uno o più degli altri lotti per cui il concorrente ha presentato la migliore offerta, non siano presenti altre offerte ammesse. In tale specifico caso, al fine di evitare che il lotto vada deserto, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione multipla in favore del medesimo operatore...”
Di conseguenza, nel caso in cui per uno specifico lotto non sia presente alcuna offerta, come già rappresentato, non si procederà ad alcuna aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva l’adozione delle opportune e successive valutazioni ai sensi della normativa vigente.
Il RUP
Si ribadisce quanto riportato al punto 4 del Disciplinare e, in particolare: “… Il limite massimo di aggiudicazione pari a 1 (uno) lotto non trova applicazione nell’ipotesi in cui, per uno o più degli altri lotti per cui il concorrente ha presentato la migliore offerta, non siano presenti altre offerte ammesse. In tale specifico caso, al fine di evitare che il lotto vada deserto, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione multipla in favore del medesimo operatore...”
Di conseguenza, nel caso in cui per uno specifico lotto non sia presente alcuna offerta, come già rappresentato, non si procederà ad alcuna aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva l’adozione delle opportune e successive valutazioni ai sensi della normativa vigente.
Il RUP
17/09/2026 12:49
Quesito #4
Buongiorno,
nella compilazione della domanda, nella "busta tecnica" è previsto un allegato, "relazione tecnica riferita criteri discrezionali e quantitativi".
questo allegato non è presente nella lista della modulistica del bando.
Si può utilizzare un modello generico oppure si può scaricare da qualche parte?
grazie anticipatamente
nella compilazione della domanda, nella "busta tecnica" è previsto un allegato, "relazione tecnica riferita criteri discrezionali e quantitativi".
questo allegato non è presente nella lista della modulistica del bando.
Si può utilizzare un modello generico oppure si può scaricare da qualche parte?
grazie anticipatamente
18/09/2026 10:05
Risposta
La relazione tecnica, prevista, a pena di inammissibilità, all’art. 16 del disciplinare di gara, riguarda i servizi offerti dalla ditta partecipante e, pertanto proposta dal partecipante; deve essere coerente con quanto previsto nel Capitolato speciale e contenere lo sviluppo degli argomenti riportati nella tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al successivo punto 18.1. del medesimo disciplinare di gara.
Per la sua compilazione può essere utilizzato un modello generico.
IL RUP
Per la sua compilazione può essere utilizzato un modello generico.
IL RUP
21/09/2026 08:54
Quesito #5
Buongiorno,
Con la presente, la sottoscritta...... operatore economico interessato a partecipare alla procedura in epigrafe, intende richiedere i seguenti chiarimenti ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
PUNTO 1 – ORDINE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN RELAZIONE AL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE DI UN SOLO LOTTO PER SERVIZIO
1.1 Le previsioni di gara di riferimento.
Il par. 4 del Disciplinare di gara, rubricato “Vincolo di aggiudicazione (Limite di lotti aggiudicabili per ciascuno dei due servizi)”, stabilisce ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:
• “Nel caso in cui un concorrente presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa per più di un lotto e vi siano altri concorrenti ammessi in tali lotti, la stazione appaltante procederà all’assegnazione dell’unico lotto spettante seguendo rigorosamente l’ordine sequenziale di apertura dei lotti (es. Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, ecc.)”;
• “Una volta assegnato il lotto spettante secondo l’ordine di apertura, il concorrente verrà escluso dalle graduatorie degli altri lotti in cui era risultato primo, e l’aggiudicazione di questi ultimi disporrà a favore del concorrente immediatamente seguente in graduatoria (secondo classificato)”.
Il par. 3 del Disciplinare di gara e il punto II.2) del Bando quantificano, per il solo servizio di distribuzione automatica, valori della concessione fortemente disomogenei tra i singoli lotti: Lotto 6 – € 243.461,40; Lotto 11 – € 340.731,30; Lotto 9 – € 380.289,00; Lotto 8 – € 425.770,80; Lotto 10 – € 432.650,40; Lotto 7 – € 472.017,00. Il lotto numericamente primo del servizio (Lotto 6) è dunque, al tempo stesso, il lotto di minor valore dell’intero servizio, con uno scarto di € 228.555,60 rispetto al lotto di valore maggiore (Lotto 7), pari a circa il 94% in più. Analoga disomogeneità si registra per i Lotti 1–5 relativi al servizio bar.
1.2 La criticità applicativa.
Il combinato disposto delle due previsioni sopra richiamate determina un effetto che la Scrivente ritiene meritevole di chiarimento. Il concorrente che, per effetto della qualità della propria offerta tecnica ed economica, si collochi al primo posto nelle graduatorie di più lotti del medesimo servizio, si vede assegnato non il lotto in cui ha conseguito il miglior risultato né quello di maggiore rilevanza economica, ma esclusivamente il lotto contraddistinto dal numero d’ordine più basso, restando automaticamente escluso dalle graduatorie di tutti gli altri lotti. Poiché nella presente procedura l’ordine numerico dei lotti non è correlato al relativo valore della concessione, il criterio di assegnazione prescelto produce un esito paradossale: l’operatore che ha formulato la migliore offerta – e che ha quindi ottenuto il punteggio tecnico più elevato, a beneficio della qualità del servizio reso all’utenza scolastica – si aggiudica il lotto economicamente meno rilevante, mentre i lotti di valore superiore vengono aggiudicati a concorrenti che hanno presentato offerte qualitativamente inferiori, in quanto secondi classificati.
Tale meccanismo, a giudizio della Scrivente, appare suscettibile di porsi in tensione con alcuni principi cardine del Codice: il principio del risultato di cui all’art. 1, che impone di perseguire l’affidamento con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo; la ratio stessa dell’art. 108, che nel privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individua nella qualità il parametro dirimente di selezione; nonché la finalità propria dell’art. 74, comma 4, che consente il vincolo di aggiudicazione al dichiarato scopo di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e la capillarità dell’approvvigionamento, e non anche quello di allocare i lotti secondo un ordine indifferente al merito delle offerte. Si osserva, inoltre, che l’ordine numerico dei lotti è predeterminato e conoscibile ex ante: ciò può indurre gli operatori a modulare la propria partecipazione in funzione della sequenza di apertura anziché dell’effettivo interesse gestionale alle singole sedi scolastiche, con possibile astensione selettiva dai lotti a numerazione inferiore e conseguente riduzione del confronto competitivo proprio sui lotti di minore dimensione, che la norma intendeva invece valorizzare. Si rileva infine che la garanzia provvisoria è dovuta, ai sensi del par. 10 del Disciplinare, nella misura del 2% del valore di ciascun lotto cui si partecipa e non di quello effettivamente aggiudicabile, con un onere che, in caso di partecipazione estesa, risulta non proporzionato all’unico affidamento conseguibile.
1.3 Soluzione prospettata.
Un ordine di apertura e valutazione delle offerte che proceda a partire dal lotto di valore della concessione più elevato, e quindi in ordine decrescente di importo stimato, consentirebbe di assegnare al concorrente titolare della migliore offerta il lotto economicamente più significativo, dando piena attuazione al principio del risultato e alla logica premiale del criterio qualità/prezzo, senza alcun pregiudizio per il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per servizio, che resterebbe integralmente operativo, e senza incidere sulla par condicio, trattandosi di regola generale, predeterminata e conoscibile da tutti gli operatori prima della presentazione delle offerte.
1.4 Quesiti.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler chiarire:
• a) se l’“ordine sequenziale di apertura dei lotti” di cui al par. 4 del Disciplinare debba intendersi come ordine numerico crescente del numero di lotto (Lotto 1, Lotto 2, …, Lotto 11), ovvero se il riferimento all’ordine di apertura vada inteso come sequenza delle sedute di gara, autonomamente determinabile dal seggio;
• b) se la Stazione Appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e in coerenza con i principi di cui agli artt. 1 e 108 del D.Lgs. 36/2023, ritenga possibile procedere all’apertura e alla valutazione delle offerte, per ciascuno dei due servizi, in ordine decrescente di valore stimato della concessione, assegnando in via prioritaria al concorrente primo classificato il lotto di importo maggiore fra quelli in cui risulti tale;
• c) in via subordinata, ove si confermi l’ordine numerico crescente, se al concorrente che risulti primo classificato in più lotti del medesimo servizio sia riconosciuta la facoltà di indicare – in sede di offerta ovvero su invito della Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione – il lotto in relazione al quale intende vedersi aggiudicata la concessione, fermo restando il limite di un solo lotto per servizio;
• d) se, per effetto del vincolo di aggiudicazione, la garanzia provvisoria debba essere prestata per l’intero valore di ciascun lotto cui si partecipa, ovvero se sia ammessa una modalità di costituzione commisurata al numero di lotti effettivamente aggiudicabili.
Si segnala, in ogni caso, l’opportunità che l’ordine di apertura e valutazione delle offerte sia reso noto in modo espresso e univoco prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, trattandosi di elemento idoneo a incidere in misura determinante sulle scelte partecipative degli operatori economici e, di conseguenza, sulla formulazione stessa delle offerte.
La Scrivente resta in attesa di cortese riscontro entro i termini previsti dalla normativa vigente (art. 90, comma 4, D.Lgs. 36/2023) e nei termini indicati al par. 2.2 del Disciplinare di gara, e si riserva di procedere alla formulazione dell’offerta solo dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti.
Distinti saluti,
Il Legale Rappresentante
Con la presente, la sottoscritta...... operatore economico interessato a partecipare alla procedura in epigrafe, intende richiedere i seguenti chiarimenti ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
PUNTO 1 – ORDINE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN RELAZIONE AL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE DI UN SOLO LOTTO PER SERVIZIO
1.1 Le previsioni di gara di riferimento.
Il par. 4 del Disciplinare di gara, rubricato “Vincolo di aggiudicazione (Limite di lotti aggiudicabili per ciascuno dei due servizi)”, stabilisce ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:
• “Nel caso in cui un concorrente presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa per più di un lotto e vi siano altri concorrenti ammessi in tali lotti, la stazione appaltante procederà all’assegnazione dell’unico lotto spettante seguendo rigorosamente l’ordine sequenziale di apertura dei lotti (es. Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, ecc.)”;
• “Una volta assegnato il lotto spettante secondo l’ordine di apertura, il concorrente verrà escluso dalle graduatorie degli altri lotti in cui era risultato primo, e l’aggiudicazione di questi ultimi disporrà a favore del concorrente immediatamente seguente in graduatoria (secondo classificato)”.
Il par. 3 del Disciplinare di gara e il punto II.2) del Bando quantificano, per il solo servizio di distribuzione automatica, valori della concessione fortemente disomogenei tra i singoli lotti: Lotto 6 – € 243.461,40; Lotto 11 – € 340.731,30; Lotto 9 – € 380.289,00; Lotto 8 – € 425.770,80; Lotto 10 – € 432.650,40; Lotto 7 – € 472.017,00. Il lotto numericamente primo del servizio (Lotto 6) è dunque, al tempo stesso, il lotto di minor valore dell’intero servizio, con uno scarto di € 228.555,60 rispetto al lotto di valore maggiore (Lotto 7), pari a circa il 94% in più. Analoga disomogeneità si registra per i Lotti 1–5 relativi al servizio bar.
1.2 La criticità applicativa.
Il combinato disposto delle due previsioni sopra richiamate determina un effetto che la Scrivente ritiene meritevole di chiarimento. Il concorrente che, per effetto della qualità della propria offerta tecnica ed economica, si collochi al primo posto nelle graduatorie di più lotti del medesimo servizio, si vede assegnato non il lotto in cui ha conseguito il miglior risultato né quello di maggiore rilevanza economica, ma esclusivamente il lotto contraddistinto dal numero d’ordine più basso, restando automaticamente escluso dalle graduatorie di tutti gli altri lotti. Poiché nella presente procedura l’ordine numerico dei lotti non è correlato al relativo valore della concessione, il criterio di assegnazione prescelto produce un esito paradossale: l’operatore che ha formulato la migliore offerta – e che ha quindi ottenuto il punteggio tecnico più elevato, a beneficio della qualità del servizio reso all’utenza scolastica – si aggiudica il lotto economicamente meno rilevante, mentre i lotti di valore superiore vengono aggiudicati a concorrenti che hanno presentato offerte qualitativamente inferiori, in quanto secondi classificati.
Tale meccanismo, a giudizio della Scrivente, appare suscettibile di porsi in tensione con alcuni principi cardine del Codice: il principio del risultato di cui all’art. 1, che impone di perseguire l’affidamento con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo; la ratio stessa dell’art. 108, che nel privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individua nella qualità il parametro dirimente di selezione; nonché la finalità propria dell’art. 74, comma 4, che consente il vincolo di aggiudicazione al dichiarato scopo di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e la capillarità dell’approvvigionamento, e non anche quello di allocare i lotti secondo un ordine indifferente al merito delle offerte. Si osserva, inoltre, che l’ordine numerico dei lotti è predeterminato e conoscibile ex ante: ciò può indurre gli operatori a modulare la propria partecipazione in funzione della sequenza di apertura anziché dell’effettivo interesse gestionale alle singole sedi scolastiche, con possibile astensione selettiva dai lotti a numerazione inferiore e conseguente riduzione del confronto competitivo proprio sui lotti di minore dimensione, che la norma intendeva invece valorizzare. Si rileva infine che la garanzia provvisoria è dovuta, ai sensi del par. 10 del Disciplinare, nella misura del 2% del valore di ciascun lotto cui si partecipa e non di quello effettivamente aggiudicabile, con un onere che, in caso di partecipazione estesa, risulta non proporzionato all’unico affidamento conseguibile.
1.3 Soluzione prospettata.
Un ordine di apertura e valutazione delle offerte che proceda a partire dal lotto di valore della concessione più elevato, e quindi in ordine decrescente di importo stimato, consentirebbe di assegnare al concorrente titolare della migliore offerta il lotto economicamente più significativo, dando piena attuazione al principio del risultato e alla logica premiale del criterio qualità/prezzo, senza alcun pregiudizio per il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per servizio, che resterebbe integralmente operativo, e senza incidere sulla par condicio, trattandosi di regola generale, predeterminata e conoscibile da tutti gli operatori prima della presentazione delle offerte.
1.4 Quesiti.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler chiarire:
• a) se l’“ordine sequenziale di apertura dei lotti” di cui al par. 4 del Disciplinare debba intendersi come ordine numerico crescente del numero di lotto (Lotto 1, Lotto 2, …, Lotto 11), ovvero se il riferimento all’ordine di apertura vada inteso come sequenza delle sedute di gara, autonomamente determinabile dal seggio;
• b) se la Stazione Appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e in coerenza con i principi di cui agli artt. 1 e 108 del D.Lgs. 36/2023, ritenga possibile procedere all’apertura e alla valutazione delle offerte, per ciascuno dei due servizi, in ordine decrescente di valore stimato della concessione, assegnando in via prioritaria al concorrente primo classificato il lotto di importo maggiore fra quelli in cui risulti tale;
• c) in via subordinata, ove si confermi l’ordine numerico crescente, se al concorrente che risulti primo classificato in più lotti del medesimo servizio sia riconosciuta la facoltà di indicare – in sede di offerta ovvero su invito della Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione – il lotto in relazione al quale intende vedersi aggiudicata la concessione, fermo restando il limite di un solo lotto per servizio;
• d) se, per effetto del vincolo di aggiudicazione, la garanzia provvisoria debba essere prestata per l’intero valore di ciascun lotto cui si partecipa, ovvero se sia ammessa una modalità di costituzione commisurata al numero di lotti effettivamente aggiudicabili.
Si segnala, in ogni caso, l’opportunità che l’ordine di apertura e valutazione delle offerte sia reso noto in modo espresso e univoco prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, trattandosi di elemento idoneo a incidere in misura determinante sulle scelte partecipative degli operatori economici e, di conseguenza, sulla formulazione stessa delle offerte.
La Scrivente resta in attesa di cortese riscontro entro i termini previsti dalla normativa vigente (art. 90, comma 4, D.Lgs. 36/2023) e nei termini indicati al par. 2.2 del Disciplinare di gara, e si riserva di procedere alla formulazione dell’offerta solo dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti.
Distinti saluti,
Il Legale Rappresentante
23/09/2026 14:51
Risposta
Il Disciplinare di gara (lex specialis), nel prevedere al punto 4 l’attuazione del c.d. “Vincolo di aggiudicazione – limite lotti aggiudicabili”, ha definito e determinato con chiarezza le regole ed i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati nel caso in cui un concorrente risulti vincitore di un numero di lotti superiore a quello consentito.
Ne consegue che non è consentito alla stazione appaltante introdurre o modificare tale limitazione in un momento successivo all'avvio della procedura, in quanto un'azione di questo tipo costituirebbe una modifica sostanziale delle regole di gara in corso di svolgimento, in violazione dei principi di immutabilità della lex specialis, di trasparenza e di par condicio competitorum.
In fase di valutazione delle offerte pervenute, pertanto, saranno applicati i criteri determinati negli atti di gara.
In merito alla garanzia provvisoria di cui al punto 10 del Disciplinare, nel caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico può alternativamente:
- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.
Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
IL RUP
Ne consegue che non è consentito alla stazione appaltante introdurre o modificare tale limitazione in un momento successivo all'avvio della procedura, in quanto un'azione di questo tipo costituirebbe una modifica sostanziale delle regole di gara in corso di svolgimento, in violazione dei principi di immutabilità della lex specialis, di trasparenza e di par condicio competitorum.
In fase di valutazione delle offerte pervenute, pertanto, saranno applicati i criteri determinati negli atti di gara.
In merito alla garanzia provvisoria di cui al punto 10 del Disciplinare, nel caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico può alternativamente:
- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.
Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
IL RUP
22/09/2026 16:18
Quesito #7
Oggetto: Richiesta chiarimenti – Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio Bar/Punto ristoro e distributori automatici – Lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11
Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti ai fini della corretta predisposizione dell’offerta economica e della piena comprensione delle condizioni di esecuzione della concessione.
Quesito n. 1 – Composizione del canone concessorio
Con riferimento all’art. 6 del Capitolato speciale relativo ai distributori automatici e alla relativa tabella di determinazione del canone, si chiede di chiarire se gli importi ivi indicati, ed in particolare:
– la componente calcolata in funzione del numero degli iscritti e del numero dei distributori;
– la quota fissa pari ad € 100,00 per mq occupato da ciascun distributore;
– gli eventuali importi riferiti ai consumi elettrici, idrici, smaltimento rifiuti e pulizia delle aree attigue;
debbano intendersi già integralmente ricompresi nell’importo indicato nella colonna “Canone di concessione annuale”, sul quale il concorrente formula il rialzo percentuale in sede di offerta economica, ovvero se taluna delle predette voci debba essere corrisposta separatamente ed in aggiunta al canone annuale indicato negli atti di gara.
Si chiede, pertanto, conferma che, salvo il rialzo offerto dal concorrente, l’importo riportato nella colonna “Canone di concessione annuale” rappresenti l’importo complessivamente dovuto dal concessionario per il relativo lotto, fatte salve eventuali ipotesi espressamente previste dagli atti di gara.
Quesito n. 2 – Esclusività del servizio e somministrazioni ulteriori all’interno degli Istituti
Considerato che la documentazione di gara qualifica la concessione come concessione in esclusiva del Servizio nel suo complesso, si chiede di precisare se, per tutta la durata della concessione e all’interno delle sedi ricomprese nei lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11, debba intendersi esclusa la possibilità per soggetti diversi dal concessionario, compreso il personale scolastico o soggetti terzi, di effettuare attività di vendita o somministrazione a pagamento di caffè, bevande, snack o prodotti analoghi a quelli ricompresi nel servizio oggetto di concessione, anche mediante moka, macchine a capsule/cialde, apparecchiature private o altre modalità di distribuzione.
Il chiarimento viene richiesto in quanto tali eventuali attività potrebbero incidere sul volume delle erogazioni e, conseguentemente, sull’equilibrio economico-finanziario della concessione e sulla formulazione dell’offerta economica.
Si chiede altresì di chiarire se, qualora l’Istituto ravvisi l’esigenza di rendere disponibile un ulteriore punto di erogazione di caffè o bevande in specifici ambienti, ad esempio sala docenti, uffici di presidenza o altri locali interni, tale esigenza debba essere soddisfatta nell’ambito del rapporto concessorio, previo accordo con il concessionario e autorizzazione della Provincia, eventualmente mediante l’installazione di una macchina aggiuntiva e applicando i prezzi risultanti dall’offerta economica aggiudicata.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti ai fini della corretta predisposizione dell’offerta economica e della piena comprensione delle condizioni di esecuzione della concessione.
Quesito n. 1 – Composizione del canone concessorio
Con riferimento all’art. 6 del Capitolato speciale relativo ai distributori automatici e alla relativa tabella di determinazione del canone, si chiede di chiarire se gli importi ivi indicati, ed in particolare:
– la componente calcolata in funzione del numero degli iscritti e del numero dei distributori;
– la quota fissa pari ad € 100,00 per mq occupato da ciascun distributore;
– gli eventuali importi riferiti ai consumi elettrici, idrici, smaltimento rifiuti e pulizia delle aree attigue;
debbano intendersi già integralmente ricompresi nell’importo indicato nella colonna “Canone di concessione annuale”, sul quale il concorrente formula il rialzo percentuale in sede di offerta economica, ovvero se taluna delle predette voci debba essere corrisposta separatamente ed in aggiunta al canone annuale indicato negli atti di gara.
Si chiede, pertanto, conferma che, salvo il rialzo offerto dal concorrente, l’importo riportato nella colonna “Canone di concessione annuale” rappresenti l’importo complessivamente dovuto dal concessionario per il relativo lotto, fatte salve eventuali ipotesi espressamente previste dagli atti di gara.
Quesito n. 2 – Esclusività del servizio e somministrazioni ulteriori all’interno degli Istituti
Considerato che la documentazione di gara qualifica la concessione come concessione in esclusiva del Servizio nel suo complesso, si chiede di precisare se, per tutta la durata della concessione e all’interno delle sedi ricomprese nei lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11, debba intendersi esclusa la possibilità per soggetti diversi dal concessionario, compreso il personale scolastico o soggetti terzi, di effettuare attività di vendita o somministrazione a pagamento di caffè, bevande, snack o prodotti analoghi a quelli ricompresi nel servizio oggetto di concessione, anche mediante moka, macchine a capsule/cialde, apparecchiature private o altre modalità di distribuzione.
Il chiarimento viene richiesto in quanto tali eventuali attività potrebbero incidere sul volume delle erogazioni e, conseguentemente, sull’equilibrio economico-finanziario della concessione e sulla formulazione dell’offerta economica.
Si chiede altresì di chiarire se, qualora l’Istituto ravvisi l’esigenza di rendere disponibile un ulteriore punto di erogazione di caffè o bevande in specifici ambienti, ad esempio sala docenti, uffici di presidenza o altri locali interni, tale esigenza debba essere soddisfatta nell’ambito del rapporto concessorio, previo accordo con il concessionario e autorizzazione della Provincia, eventualmente mediante l’installazione di una macchina aggiuntiva e applicando i prezzi risultanti dall’offerta economica aggiudicata.
23/09/2026 14:50
Risposta
1) Composizione del canone concessorio: Fermo restando che gli “oneri di gestione” relativi alle utenze sono a carico del concessionario (Art. 18.2 del Regolamento per la concessione degli spazi per l’installazione di punti di ristoro/distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza della Provincia di Crotone) e che i distributori richiesti … dovranno essere dotati di contatore per rilevare i consumi … (Art. 19.02 del Capitolato tecnico, All. 2bis)…, l’importo indicato quale “canone di concessione annuale” dovrà essere valutato dall’operatore se comprensivo o meno del rimborso forfetario per le spese elettriche nel caso in cui … non sia possibile o eccessivamente oneroso installare contatori autonomi (art. 7, comma 3, Regolamento)…, eventualità che dovrà essere espressamente dichiarata e, successivamente, verificata.
Pertanto, il “Canone di concessione annuale” evidenziato nella tabella di cui all’art. 6 - Canone concessorio per l’uso dei locali e altri oneri del Capitolato Tecnico – Lotto 6, 7, 8, 9 (All. 2bis), cui si rimanda, è comprensivo di:
a) Quota fissa al metro quadro viene moltiplicata per il numero di distributori installati (Art. 6, comma 6, Regolamento provinciale);
b) Quota variabile commisurata al numero degli alunni iscritti (Art. 7, comma 1, Regolamento provinciale);
c) Rimborso forfetario di smaltimento dei rifiuti, fermo restando quanto riportato all’Art. 23 – Rifiuti e materiali di risulta del Capitolato tecnico (All. 2bis), cui si rimanda;
d) Rimborso forfetario delle spese elettriche (somma determinata quale differenza tra quota variabile, quota fissa e canone annuale di concessione evidenziate in tabella) nell’ipotesi prevista dall’ Art. 7, comma 3, Regolamento provinciale): … qualora non sia possibile o eccessivamente oneroso installare contatori autonomi, il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione il rimborso forfetario delle spese di utenza, quantificati dal competente Ufficio del Settore...
2) Esclusività del servizio e somministrazioni ulteriori all’interno degli Istituti: l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di Distributori automatici (Lotto 6, 7, 8, 9, 10, 11), ubicati presso le sedi degli Istituti scolastici, è affidato in via esclusiva al concessionario nei modi e nei termini stabiliti negli atti di gara e non è possibile, pertanto, effettuare attività di vendita o somministrazione a pagamento di caffè, bevande, snack o prodotti analoghi a quelli ricompresi nel servizio oggetto di concessione da parte di altri soggetti interni o esterni all’Istituto scolastico.
Qualora l’Istituto ravvisi l’esigenza di rendere disponibile un ulteriore punto di erogazione di caffè o bevande in specifici ambienti, ad esempio sala docenti, uffici di presidenza o altri locali interni, tale esigenza può essere soddisfatta nell’ambito del rapporto concessorio, previo accordo con il concessionario e autorizzazione della Provincia, eventualmente mediante l’installazione di una macchina aggiuntiva, applicando i prezzi risultanti dall’offerta economica aggiudicata e determinando la tariffa ulteriore legata allo spazio occupato dal nuovo distributore (quota fissa ex Art. 6, comma 6, Regolamento provinciale) e la quota forfetaria di rimborso utenze elettriche.
IL RUP
Pertanto, il “Canone di concessione annuale” evidenziato nella tabella di cui all’art. 6 - Canone concessorio per l’uso dei locali e altri oneri del Capitolato Tecnico – Lotto 6, 7, 8, 9 (All. 2bis), cui si rimanda, è comprensivo di:
a) Quota fissa al metro quadro viene moltiplicata per il numero di distributori installati (Art. 6, comma 6, Regolamento provinciale);
b) Quota variabile commisurata al numero degli alunni iscritti (Art. 7, comma 1, Regolamento provinciale);
c) Rimborso forfetario di smaltimento dei rifiuti, fermo restando quanto riportato all’Art. 23 – Rifiuti e materiali di risulta del Capitolato tecnico (All. 2bis), cui si rimanda;
d) Rimborso forfetario delle spese elettriche (somma determinata quale differenza tra quota variabile, quota fissa e canone annuale di concessione evidenziate in tabella) nell’ipotesi prevista dall’ Art. 7, comma 3, Regolamento provinciale): … qualora non sia possibile o eccessivamente oneroso installare contatori autonomi, il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione il rimborso forfetario delle spese di utenza, quantificati dal competente Ufficio del Settore...
2) Esclusività del servizio e somministrazioni ulteriori all’interno degli Istituti: l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di Distributori automatici (Lotto 6, 7, 8, 9, 10, 11), ubicati presso le sedi degli Istituti scolastici, è affidato in via esclusiva al concessionario nei modi e nei termini stabiliti negli atti di gara e non è possibile, pertanto, effettuare attività di vendita o somministrazione a pagamento di caffè, bevande, snack o prodotti analoghi a quelli ricompresi nel servizio oggetto di concessione da parte di altri soggetti interni o esterni all’Istituto scolastico.
Qualora l’Istituto ravvisi l’esigenza di rendere disponibile un ulteriore punto di erogazione di caffè o bevande in specifici ambienti, ad esempio sala docenti, uffici di presidenza o altri locali interni, tale esigenza può essere soddisfatta nell’ambito del rapporto concessorio, previo accordo con il concessionario e autorizzazione della Provincia, eventualmente mediante l’installazione di una macchina aggiuntiva, applicando i prezzi risultanti dall’offerta economica aggiudicata e determinando la tariffa ulteriore legata allo spazio occupato dal nuovo distributore (quota fissa ex Art. 6, comma 6, Regolamento provinciale) e la quota forfetaria di rimborso utenze elettriche.
IL RUP