Pubblicato
Prefettura di Crotone Prefettura di Crotone
Gara #2026/50
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA) PER RICHIEDENTI ASILO, SITO NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO IN LOCALITÀ SANT’ANNA (KR) – LOTTO 1.Informazioni appalto
08/07/2026
Aperta
Servizi
€ 16.952.983,29
CORTESE ALFONSO
Categorie merceologiche
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio
Lotti
1
BC4C344099
Qualità prezzo
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA) PER RICHIEDENTI ASILO, SITO NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO IN LOCALITÀ SANT’ANNA (KR) – LOTTO 1.
FORNITURA DI BENI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA) PER RICHIEDENTI ASILO, SITO NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO IN LOCALITÀ SANT’ANNA (KR) – LOTTO 1.
€ 6.780.222,37
€ 2.768.814,88
€ 4.710,00
Scadenze
14/08/2026 10:00
02/09/2026 15:00
03/09/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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224.54 kB | |
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1.10 MB | |
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Chiarimenti
21/07/2026 11:59
Quesito #1
Relativamente al personale impiegato nel servizio in essere, l’attuale Ente Gestore ha comunicato i
livelli di inquadramento, i contratti di lavoro applicati e altre informazioni relative al personale, dati
contenuti nell’allegato “Personale attualmente impiegato”.
Con riguardo all’applicazione della clausola sociale finalizzata alla promozione della stabilità
occupazionale, si richiede come vada interpretata la mansione di Vice Direttore, non contemplata
nell’allegato a) “Tabella del Personale”, rammentando che l’aggiudicatario si impegna ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro previa verifica di
compatibilità con le esigenze tecnico organizzative previste per l’erogazione del servizio.
livelli di inquadramento, i contratti di lavoro applicati e altre informazioni relative al personale, dati
contenuti nell’allegato “Personale attualmente impiegato”.
Con riguardo all’applicazione della clausola sociale finalizzata alla promozione della stabilità
occupazionale, si richiede come vada interpretata la mansione di Vice Direttore, non contemplata
nell’allegato a) “Tabella del Personale”, rammentando che l’aggiudicatario si impegna ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro previa verifica di
compatibilità con le esigenze tecnico organizzative previste per l’erogazione del servizio.
22/07/2026 17:40
Risposta
Relativamente all'applicazione della clausola sociale, si fa presente che la stessa è riferita esclusivamente al personale subordinato (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato) stabilmente impiegato e contrattualizzato nell’appalto uscente (art. 57 del codice)
Pertanto, la figura del Vicedirettore può essere assorbita con analoga figura prevista dall'Allegato A denominato "Tabella del Personale" (a titolo meramente esemplificativo, con la figura del Direttore).
Il Rup
Pertanto, la figura del Vicedirettore può essere assorbita con analoga figura prevista dall'Allegato A denominato "Tabella del Personale" (a titolo meramente esemplificativo, con la figura del Direttore).
Il Rup
30/07/2026 11:16
Quesito #2
Spett.le ente si chiede se sono previsti spazi all'interno del centro per le procedure accelerate di frontiera (PAF)
10/08/2026 15:04
Risposta
All’interno del CPA saranno predisposti ed adibiti alcuni spazi per le procedure accelerate di frontiera (PAF).
Il Rup
Il Rup
30/07/2026 21:51
Quesito #3
Si allega documento contente le faq.
12/08/2026 11:06
Risposta
Si allega la nota del RUP
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quesito3-firmato.pdf SHA-256: 7b060877e6c105a4f9b4756b703334b9ad0d031ea4326da4cb8c3f421d8696ce 12/08/2026 11:06 |
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10/08/2026 00:32
Quesito #4
QUESITO N. 1 - Dati del personale uscente: anzianità e scatti maturati
Riferimento: Disciplinare, par. 9; Allegato "Personale attualmente impiegato"; D.D. Min. Lavoro n. 30 del 14/06/2024.
Il par. 9 del Disciplinare prevede che l'allegato relativo al personale uscente rechi "il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.". L'allegato pubblicato riporta invece i soli dati di assunzione, mansione, livello, tipologia contrattuale, ore settimanali e CCNL, omettendo l'anzianità di servizio e gli scatti maturati, l'indicazione dei lavoratori svantaggiati e, per i collaboratori e i titolari di incarico professionale, livello e monte ore.
Il dato è economicamente decisivo: le tabelle allegate al D.D. n. 30/2024, poste a base della stima, incorporano un'anzianità convenzionale forfettaria di soli tre scatti (voce "Anzianità (tre scatti)"). Il personale con anzianità superiore genera un differenziale di costo non coperto dalla base d'asta e non quantificabile dal concorrente.
Si chiede pertanto di integrare l'allegato con l'anzianità di servizio e gli scatti maturati da ciascuna unità, ovvero di confermare che, ai fini dell'offerta e della verifica di congruità, il costo del personale riassorbito è convenzionalmente pari a quello delle tabelle ministeriali, restando ogni maggior onere da anzianità superiore a carico dell'Amministrazione in sede di revisione.
Riferimento: Disciplinare, par. 9; Allegato "Personale attualmente impiegato"; D.D. Min. Lavoro n. 30 del 14/06/2024.
Il par. 9 del Disciplinare prevede che l'allegato relativo al personale uscente rechi "il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.". L'allegato pubblicato riporta invece i soli dati di assunzione, mansione, livello, tipologia contrattuale, ore settimanali e CCNL, omettendo l'anzianità di servizio e gli scatti maturati, l'indicazione dei lavoratori svantaggiati e, per i collaboratori e i titolari di incarico professionale, livello e monte ore.
Il dato è economicamente decisivo: le tabelle allegate al D.D. n. 30/2024, poste a base della stima, incorporano un'anzianità convenzionale forfettaria di soli tre scatti (voce "Anzianità (tre scatti)"). Il personale con anzianità superiore genera un differenziale di costo non coperto dalla base d'asta e non quantificabile dal concorrente.
Si chiede pertanto di integrare l'allegato con l'anzianità di servizio e gli scatti maturati da ciascuna unità, ovvero di confermare che, ai fini dell'offerta e della verifica di congruità, il costo del personale riassorbito è convenzionalmente pari a quello delle tabelle ministeriali, restando ogni maggior onere da anzianità superiore a carico dell'Amministrazione in sede di revisione.
12/08/2026 09:52
Risposta
L’importo di € 2.768.814,88 è stato stimato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante i costi medi orari del lavoro del personale aggiornati al mese di gennaio 2026, ed avente a riferimento la dotazione minima del personale di cui all’Allegato A, per un arco temporale di 731 giorni.
Con riferimento alla categoria delle figure professionali ed al relativo costo orario, si specifica che:
operatori diurni e notturni sono stati inquadrati con categoria A2;
direttore è stato inquadrato con categoria F2;
amministrativo, infermiere, operatore sociale e mediazione linguistica sono stati inquadrati con categoria D1;
medico è stato inquadrato con categoria E2 con i.p..
L’allegato relativo al personale attualmente impiegato è stato integrato, aggiornato e trasmesso dal gestore uscente in data 11 agosto 2026. Si fa presente che, rispetto al precedente prospetto, manca un mediatore (si è licenziato). Detto allegato è pubblicato nella relativa sezione della PAD ed è denominato “Elenco personale attualmente impiegato CPA_aggiornato”.
Il prospetto del personale attualmente impiegato si riferisce al contratto attualmente applicato (Commercio, turismo e servizi), il quale non contempla la ripartizione tra operatori sociali D1 e D2, bensì i livelli. Detto contratto, inoltre, non prevede indennità di turno, ma una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno (15%) o festivo (30%).
Con riferimento all’offerta ed alla verifica di congruità della stessa, si richiama quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.”.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01.”.
Ai fini della dimostrazione dell’equivalenza, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023 specifica il contenuto della dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico deve puntualmente rispettare, onde evitare l’esclusione in sede di subprocedimento di verifica di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
Infine, si evidenzia che tutti i costi del personale sono a carico del datore di lavoro.
Il Rup
Con riferimento alla categoria delle figure professionali ed al relativo costo orario, si specifica che:
operatori diurni e notturni sono stati inquadrati con categoria A2;
direttore è stato inquadrato con categoria F2;
amministrativo, infermiere, operatore sociale e mediazione linguistica sono stati inquadrati con categoria D1;
medico è stato inquadrato con categoria E2 con i.p..
L’allegato relativo al personale attualmente impiegato è stato integrato, aggiornato e trasmesso dal gestore uscente in data 11 agosto 2026. Si fa presente che, rispetto al precedente prospetto, manca un mediatore (si è licenziato). Detto allegato è pubblicato nella relativa sezione della PAD ed è denominato “Elenco personale attualmente impiegato CPA_aggiornato”.
Il prospetto del personale attualmente impiegato si riferisce al contratto attualmente applicato (Commercio, turismo e servizi), il quale non contempla la ripartizione tra operatori sociali D1 e D2, bensì i livelli. Detto contratto, inoltre, non prevede indennità di turno, ma una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno (15%) o festivo (30%).
Con riferimento all’offerta ed alla verifica di congruità della stessa, si richiama quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.”.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01.”.
Ai fini della dimostrazione dell’equivalenza, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023 specifica il contenuto della dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico deve puntualmente rispettare, onde evitare l’esclusione in sede di subprocedimento di verifica di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
Infine, si evidenzia che tutti i costi del personale sono a carico del datore di lavoro.
Il Rup
10/08/2026 00:33
Quesito #5
QUESITO N. 2 - Divergenza del CCNL applicato dal gestore uscente
Riferimento: Allegato "Personale attualmente impiegato"; Disciplinare, par. 3; Capitolato artt. 5, c. 2, e 8, c. 2; art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il personale uscente risulta integralmente inquadrato nel "CCNL COMMERCIO E TERZIARIO" (livelli 1, 3, 4, 5 e 6), mentre gli atti di gara impongono il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, sul quale è stato determinato il costo della manodopera a base d'asta. Si chiede di chiarire:
a) i criteri di conversione dei livelli del CCNL Commercio nei livelli del CCNL delle cooperative sociali (Aree A-F), con riferimento alle figure di Operatore accoglienza, Mediatore, Assistente sociale, Psicologo, Infermiere e Impiegato amministrativo, anche alla luce dei livelli D1 e D2 richiesti dall'Allegato C per l'operatore sociale;
b) se l'aggiudicatario sia tenuto a riconoscere l'anzianità maturata presso il gestore uscente ai fini degli scatti nel CCNL di destinazione, ovvero se il rapporto sia di nuova costituzione;
c) il trattamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio di CCNL e se i relativi maggiori oneri siano stati considerati nella base d'asta.
Riferimento: Allegato "Personale attualmente impiegato"; Disciplinare, par. 3; Capitolato artt. 5, c. 2, e 8, c. 2; art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il personale uscente risulta integralmente inquadrato nel "CCNL COMMERCIO E TERZIARIO" (livelli 1, 3, 4, 5 e 6), mentre gli atti di gara impongono il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, sul quale è stato determinato il costo della manodopera a base d'asta. Si chiede di chiarire:
a) i criteri di conversione dei livelli del CCNL Commercio nei livelli del CCNL delle cooperative sociali (Aree A-F), con riferimento alle figure di Operatore accoglienza, Mediatore, Assistente sociale, Psicologo, Infermiere e Impiegato amministrativo, anche alla luce dei livelli D1 e D2 richiesti dall'Allegato C per l'operatore sociale;
b) se l'aggiudicatario sia tenuto a riconoscere l'anzianità maturata presso il gestore uscente ai fini degli scatti nel CCNL di destinazione, ovvero se il rapporto sia di nuova costituzione;
c) il trattamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio di CCNL e se i relativi maggiori oneri siano stati considerati nella base d'asta.
12/08/2026 10:17
Risposta
La quantificazione dei costi della manodopera operata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del D. Lgs. n. 36/2023, costituisce una stima, calcolata secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante i costi medi orari del lavoro del personale aggiornati al mese di gennaio 2026.
Con riferimento alla categoria delle figure professionali ed al relativo costo orario, si specifica che:
operatori diurni e notturni sono stati inquadrati con categoria A2;
direttore è stato inquadrato con categoria F2;
amministrativo, infermiere, operatore sociale e mediazione linguistica sono stati inquadrati con categoria D1;
medico è stato inquadrato con categoria E2 con i.p.
L’allegato relativo al personale attualmente impiegato è stato integrato, aggiornato e trasmesso dal gestore uscente in data 11 agosto 2026. Si fa presente che, rispetto al precedente prospetto, manca un mediatore (si è licenziato). Detto allegato è pubblicato nella relativa sezione della PAD ed è denominato “Elenco personale attualmente impiegato CPA_aggiornato”.
Il prospetto del personale attualmente impiegato si riferisce al contratto attualmente applicato (Commercio, turismo e servizi), il quale non contempla la ripartizione tra operatori sociali D1 e D2, bensì i livelli. Detto contratto, inoltre, non prevede indennità di turno, ma una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno (15%) o festivo (30%).
Rispetto alla stima dei costi della manodopera operata dalla Stazione appaltante, il singolo operatore economico potrebbe usufruire di agevolazioni previste dalla legge che attenuano gli oneri derivanti dal costo del lavoro, non conosciute né conoscibili dalla Stazione appaltante e potrebbe financo “dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023).
Anche il disciplinare, all’art. 17, lettera c), rubricato “Offerta economica”, prevede espressamente che “Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.”.
L’operatore economico chiede a questa Stazione appaltante di verificare, in sede di richiesta di chiarimenti, i criteri di conversione dei livelli del CCNL Commercio nei livelli del CCNL delle cooperative sociali (Aree A-F), con riferimento alle figure professionali di cui all’Allegato A.
Si evidenzia che la sede deputata alla verifica richiesta è prevista dal combinato disposto degli artt. 11, 110 e dell’allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.”.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01.”.
Ai fini della dimostrazione dell’equivalenza, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023 specifica il contenuto della dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico deve puntualmente rispettare, onde evitare l’esclusione in sede di subprocedimento di verifica di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
Con riferimento al riconoscimento o meno dell’anzianità maturata presso il gestore uscente, l’operatore economico dovrà valutare la questione in funzione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza. Invero, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto (sul punto, si veda Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2024, n. 27607; Corte d'appello di Roma del 12 gennaio 2026 n. 4260).
Anche le questioni relative al trattamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio di CCNL saranno oggetto di subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Rup
Con riferimento alla categoria delle figure professionali ed al relativo costo orario, si specifica che:
operatori diurni e notturni sono stati inquadrati con categoria A2;
direttore è stato inquadrato con categoria F2;
amministrativo, infermiere, operatore sociale e mediazione linguistica sono stati inquadrati con categoria D1;
medico è stato inquadrato con categoria E2 con i.p.
L’allegato relativo al personale attualmente impiegato è stato integrato, aggiornato e trasmesso dal gestore uscente in data 11 agosto 2026. Si fa presente che, rispetto al precedente prospetto, manca un mediatore (si è licenziato). Detto allegato è pubblicato nella relativa sezione della PAD ed è denominato “Elenco personale attualmente impiegato CPA_aggiornato”.
Il prospetto del personale attualmente impiegato si riferisce al contratto attualmente applicato (Commercio, turismo e servizi), il quale non contempla la ripartizione tra operatori sociali D1 e D2, bensì i livelli. Detto contratto, inoltre, non prevede indennità di turno, ma una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno (15%) o festivo (30%).
Rispetto alla stima dei costi della manodopera operata dalla Stazione appaltante, il singolo operatore economico potrebbe usufruire di agevolazioni previste dalla legge che attenuano gli oneri derivanti dal costo del lavoro, non conosciute né conoscibili dalla Stazione appaltante e potrebbe financo “dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023).
Anche il disciplinare, all’art. 17, lettera c), rubricato “Offerta economica”, prevede espressamente che “Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.”.
L’operatore economico chiede a questa Stazione appaltante di verificare, in sede di richiesta di chiarimenti, i criteri di conversione dei livelli del CCNL Commercio nei livelli del CCNL delle cooperative sociali (Aree A-F), con riferimento alle figure professionali di cui all’Allegato A.
Si evidenzia che la sede deputata alla verifica richiesta è prevista dal combinato disposto degli artt. 11, 110 e dell’allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.”.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01.”.
Ai fini della dimostrazione dell’equivalenza, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023 specifica il contenuto della dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico deve puntualmente rispettare, onde evitare l’esclusione in sede di subprocedimento di verifica di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
Con riferimento al riconoscimento o meno dell’anzianità maturata presso il gestore uscente, l’operatore economico dovrà valutare la questione in funzione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza. Invero, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto (sul punto, si veda Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2024, n. 27607; Corte d'appello di Roma del 12 gennaio 2026 n. 4260).
Anche le questioni relative al trattamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio di CCNL saranno oggetto di subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Rup
10/08/2026 00:35
Quesito #6
QUESITO N. 3 - Trattamento di fine rapporto e crediti pregressi dei lavoratori riassorbiti
Riferimento: Disciplinare, par. 9; Capitolato art. 5, c. 2; art. 2112 c.c.; art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Gli atti di gara non disciplinano la sorte del trattamento di fine rapporto e degli ulteriori crediti maturati dai lavoratori verso il precedente appaltatore. Si chiede di confermare che:
a) il subentro non configura trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., operando l'esclusione di cui all'art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003, tenuto conto degli elementi di discontinuità nella specie ricorrenti (mutamento integrale del CCNL applicabile; immobile, moduli abitativi e attrezzature di proprietà demaniale concessi in comodato direttamente dall'Amministrazione ex art. 9 del Capitolato, senza trasferimento di beni dal gestore uscente);
b) conseguentemente il trattamento di fine rapporto maturato sino alla cessazione, unitamente ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi ed ex festività non goduti, resta a carico del gestore uscente, senza responsabilità solidale dell'aggiudicatario subentrante;
c) la stima del costo della manodopera include il solo trattamento di fine rapporto maturando nel corso dell'esecuzione, come risultante dalle tabelle allegate al D.D. n. 30/2024, e non contempla oneri riferiti a rapporti pregressi.
Riferimento: Disciplinare, par. 9; Capitolato art. 5, c. 2; art. 2112 c.c.; art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Gli atti di gara non disciplinano la sorte del trattamento di fine rapporto e degli ulteriori crediti maturati dai lavoratori verso il precedente appaltatore. Si chiede di confermare che:
a) il subentro non configura trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., operando l'esclusione di cui all'art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003, tenuto conto degli elementi di discontinuità nella specie ricorrenti (mutamento integrale del CCNL applicabile; immobile, moduli abitativi e attrezzature di proprietà demaniale concessi in comodato direttamente dall'Amministrazione ex art. 9 del Capitolato, senza trasferimento di beni dal gestore uscente);
b) conseguentemente il trattamento di fine rapporto maturato sino alla cessazione, unitamente ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi ed ex festività non goduti, resta a carico del gestore uscente, senza responsabilità solidale dell'aggiudicatario subentrante;
c) la stima del costo della manodopera include il solo trattamento di fine rapporto maturando nel corso dell'esecuzione, come risultante dalle tabelle allegate al D.D. n. 30/2024, e non contempla oneri riferiti a rapporti pregressi.
12/08/2026 10:24
Risposta
L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto (sul punto, si veda Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2024, n. 27607; Corte d'appello di Roma del 12 gennaio 2026 n. 4260).
Il Rup
Il Rup
10/08/2026 00:37
Quesito #7
QUESITO N. 4- Revisione dei prezzi e adeguamento del costo del lavoro
Riferimento: Capitolato art. 13, c. 2, lett. a)-g); art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 13, c. 2, del Capitolato subordina la revisione al superamento di una franchigia del 5% e la limita all'80% della variazione; la lett. g) ammette la revisione della componente "personale" solo a fronte di variazioni delle tariffe orarie conseguenti a modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL, con applicazione dei medesimi limiti. Considerata la durata biennale, prorogabile di dodici mesi, e l'incidenza del costo del lavoro, si chiede di chiarire:
a) se costituisca titolo autonomo di revisione la pubblicazione di nuove tabelle ministeriali di costo medio orario, comprese le ulteriori decorrenze già previste dal D.D. n. 30/2024 e i futuri decreti attuativi di rinnovi contrattuali, ovvero se occorra un formale rinnovo del CCNL;
b) se franchigia e limite dell'80% si applichino anche alla componente del costo del lavoro, ovvero se questa sia integralmente riconosciuta in coerenza con l'art. 41, c. 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
c) se la variazione del 5% sia calcolata sull'importo complessivo del contratto ovvero sulla singola voce di costo interessata.
Riferimento: Capitolato art. 13, c. 2, lett. a)-g); art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 13, c. 2, del Capitolato subordina la revisione al superamento di una franchigia del 5% e la limita all'80% della variazione; la lett. g) ammette la revisione della componente "personale" solo a fronte di variazioni delle tariffe orarie conseguenti a modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL, con applicazione dei medesimi limiti. Considerata la durata biennale, prorogabile di dodici mesi, e l'incidenza del costo del lavoro, si chiede di chiarire:
a) se costituisca titolo autonomo di revisione la pubblicazione di nuove tabelle ministeriali di costo medio orario, comprese le ulteriori decorrenze già previste dal D.D. n. 30/2024 e i futuri decreti attuativi di rinnovi contrattuali, ovvero se occorra un formale rinnovo del CCNL;
b) se franchigia e limite dell'80% si applichino anche alla componente del costo del lavoro, ovvero se questa sia integralmente riconosciuta in coerenza con l'art. 41, c. 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
c) se la variazione del 5% sia calcolata sull'importo complessivo del contratto ovvero sulla singola voce di costo interessata.
12/08/2026 10:26
Risposta
Attraverso le FAQ, il Ministero dell’Interno ha fornito delucidazioni sul punto.
Si specifica che la variazione dev’essere riferita alla singola voce di costo e non all’importo complessivo del contratto.
Il Rup
Si specifica che la variazione dev’essere riferita alla singola voce di costo e non all’importo complessivo del contratto.
Il Rup
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10/08/2026 00:38
Quesito #8
QUESITO N. 5- Piccola manutenzione: remunerazione e soglia di euro 1.000,00
Riferimento: Capitolato art. 2, lett. A), n. 13, e art. 24; Allegato 4-bis, punto A.3; Allegato B; Disciplinare, par. 3.
Il par. 3 del Disciplinare include nell'appalto il servizio di piccola manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, lett. A), n. 13, del Capitolato, che l'Allegato 4-bis (punto A.3) circoscrive agli interventi di mantenimento della funzionalità e del decoro degli ambienti sui soli immobili demaniali, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione e sempre che il valore del singolo acquisto o intervento non superi euro 1.000,00, con divieto di frazionamento.
Si rileva tuttavia che la tabella dell'Allegato B non contempla alcuna voce di costo riferita alla piccola manutenzione, né tra le voci soggette a ribasso né tra le prestazioni a separata rendicontazione, e che l'art. 24 del Capitolato non la annovera tra le prestazioni ammesse a rimborso. Si chiede pertanto di chiarire:
a) se gli oneri della piccola manutenzione siano ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite e, in tal caso, in quale voce dell'Allegato B siano stati stimati e in quale misura;
b) ovvero se siano rimborsati a piè di lista previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, con quali modalità e tempistiche di liquidazione;
c) se sia previsto un tetto massimo annuo o complessivo a carico dell'Ente gestore, ovvero se l'unico limite sia quello del singolo intervento, e quale sia la portata del divieto di frazionamento rispetto a interventi della medesima natura ripetuti su beni diversi;
d) quale sia il numero e l'importo complessivo degli interventi di piccola manutenzione autorizzati nell'ultimo biennio, dato indispensabile alla quantificazione dell'offerta.
Riferimento: Capitolato art. 2, lett. A), n. 13, e art. 24; Allegato 4-bis, punto A.3; Allegato B; Disciplinare, par. 3.
Il par. 3 del Disciplinare include nell'appalto il servizio di piccola manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, lett. A), n. 13, del Capitolato, che l'Allegato 4-bis (punto A.3) circoscrive agli interventi di mantenimento della funzionalità e del decoro degli ambienti sui soli immobili demaniali, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione e sempre che il valore del singolo acquisto o intervento non superi euro 1.000,00, con divieto di frazionamento.
Si rileva tuttavia che la tabella dell'Allegato B non contempla alcuna voce di costo riferita alla piccola manutenzione, né tra le voci soggette a ribasso né tra le prestazioni a separata rendicontazione, e che l'art. 24 del Capitolato non la annovera tra le prestazioni ammesse a rimborso. Si chiede pertanto di chiarire:
a) se gli oneri della piccola manutenzione siano ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite e, in tal caso, in quale voce dell'Allegato B siano stati stimati e in quale misura;
b) ovvero se siano rimborsati a piè di lista previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, con quali modalità e tempistiche di liquidazione;
c) se sia previsto un tetto massimo annuo o complessivo a carico dell'Ente gestore, ovvero se l'unico limite sia quello del singolo intervento, e quale sia la portata del divieto di frazionamento rispetto a interventi della medesima natura ripetuti su beni diversi;
d) quale sia il numero e l'importo complessivo degli interventi di piccola manutenzione autorizzati nell'ultimo biennio, dato indispensabile alla quantificazione dell'offerta.
12/08/2026 10:27
Risposta
Gli interventi di piccola manutenzione non sono ricompresi nell’Allegato B, sono stati quantificati forfettariamente dal Ministero dell’Interno e per gli stessi non è previsto il rimborso.
Si specifica che:
Ø il limite di € 1.000,00 per singolo acquisto o intervento deve intendersi comprensivo di materiali, manodopera, trasporto ed eventuali altri oneri, ma IVA esclusa;
Ø il limite massimo per l’intera durata del contratto (731 giorni) è esclusivamente di € 1.000,00 IVA esclusa. In caso di più di un acquisto e/o intervento, la somma degli stessi non può superare € 1.000,00 IVA esclusa per l’intera durata del contratto;
Ø l’acquisto di accessori e complementi d’arredo o gli interventi di piccola manutenzione possono essere i più vari, non predeterminabili. Trattasi, comunque, di acquisti e/o di interventi di manutenzione di scarso rilievo (si veda, a titolo esemplificativo, la lettera A.3 dell’Allegato 4-bis contenente le specifiche tecniche);
Ø l’Ente gestore, in qualità di comodatario, ha l’obbligo di segnalare eventuali guasti e/o malfunzionamenti degli impianti e/o eventuali necessità di interventi afferenti i locali del CPA di Isola di Capo Rizzuto;
Il divieto di frazionamento sta a significare che, in caso di necessità di acquisto di accessori e/o interventi, il preventivo di spesa dev’essere unico (a titolo meramente esemplificativo: per la sostituzione di un certo numero di lampadine non potranno essere effettuati diversi interventi, onde evitare di dover moltiplicare, senza giustificato motivo, i costi della manodopera).
Nell’ultimo biennio non è stato chiesto all’Ente gestore di effettuare interventi di piccola manutenzione.
Il Rup
Si specifica che:
Ø il limite di € 1.000,00 per singolo acquisto o intervento deve intendersi comprensivo di materiali, manodopera, trasporto ed eventuali altri oneri, ma IVA esclusa;
Ø il limite massimo per l’intera durata del contratto (731 giorni) è esclusivamente di € 1.000,00 IVA esclusa. In caso di più di un acquisto e/o intervento, la somma degli stessi non può superare € 1.000,00 IVA esclusa per l’intera durata del contratto;
Ø l’acquisto di accessori e complementi d’arredo o gli interventi di piccola manutenzione possono essere i più vari, non predeterminabili. Trattasi, comunque, di acquisti e/o di interventi di manutenzione di scarso rilievo (si veda, a titolo esemplificativo, la lettera A.3 dell’Allegato 4-bis contenente le specifiche tecniche);
Ø l’Ente gestore, in qualità di comodatario, ha l’obbligo di segnalare eventuali guasti e/o malfunzionamenti degli impianti e/o eventuali necessità di interventi afferenti i locali del CPA di Isola di Capo Rizzuto;
Il divieto di frazionamento sta a significare che, in caso di necessità di acquisto di accessori e/o interventi, il preventivo di spesa dev’essere unico (a titolo meramente esemplificativo: per la sostituzione di un certo numero di lampadine non potranno essere effettuati diversi interventi, onde evitare di dover moltiplicare, senza giustificato motivo, i costi della manodopera).
Nell’ultimo biennio non è stato chiesto all’Ente gestore di effettuare interventi di piccola manutenzione.
Il Rup
10/08/2026 00:40
Quesito #9
QUESITO N. 6- Manutenzione degli impianti, aree verdi, disinfestazione e gestione dei rifiuti
Riferimento: Capitolato artt. 2, lett. A), nn. 11-13, 4 e 9; Allegato 4-bis; Allegato B; D.U.V.R.I., punto D.6.
Il D.U.V.R.I., al punto D.6, prevede riunioni di coordinamento tra gli aggiudicatari dei tre lotti "nonché con il gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti", presupponendo dunque un soggetto terzo affidatario di tale servizio; la circostanza non è però formalizzata in alcuna clausola del Capitolato. Si rileva inoltre che nessun atto di gara - Bando, Disciplinare, Capitolato, Allegati 4-bis, 4-ter, A, B e C, D.U.V.R.I. e Schema di contratto - disciplina la manutenzione delle aree verdi e delle aree esterne pertinenziali, la disinfestazione e derattizzazione, e la gestione dei rifiuti, né l'Allegato B reca corrispondenti voci di costo.
Si chiede pertanto di confermare che:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi (elettrico, idrico-sanitario, termico, antincendio, videosorveglianza, gruppi elettrogeni e moduli abitativi prefabbricati) non rientra nell'oggetto del Lotto 1, restando a carico dell'Amministrazione o di distinto operatore, unitamente agli oneri di adeguamento normativo e alle verifiche periodiche obbligatorie, e che l'obbligo di cui all'art. 9, c. 2, del Capitolato non comporta obblighi manutentivi eccedenti la piccola manutenzione;
b) a quale soggetto competa la manutenzione delle aree verdi e delle aree esterne pertinenziali (sfalcio, potatura, cura del verde, viali, piazzali e recinzioni) e, ove ritenuta a carico del Lotto 1, in quale voce dell'Allegato B sia stata stimata e con quale frequenza minima di intervento;
c) a quale soggetto competano la disinfestazione, derattizzazione e disinfezione delle aree comuni ed esterne, nonché la gestione dei rifiuti urbani, speciali e sanitari pericolosi prodotti dal presidio medico, con i relativi oneri di smaltimento;
d) quale sia la delimitazione tra il servizio di pulizia e igiene ambientale del Lotto 3 e gli obblighi dell'Ente gestore, con particolare riguardo alle aree esterne.
Riferimento: Capitolato artt. 2, lett. A), nn. 11-13, 4 e 9; Allegato 4-bis; Allegato B; D.U.V.R.I., punto D.6.
Il D.U.V.R.I., al punto D.6, prevede riunioni di coordinamento tra gli aggiudicatari dei tre lotti "nonché con il gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti", presupponendo dunque un soggetto terzo affidatario di tale servizio; la circostanza non è però formalizzata in alcuna clausola del Capitolato. Si rileva inoltre che nessun atto di gara - Bando, Disciplinare, Capitolato, Allegati 4-bis, 4-ter, A, B e C, D.U.V.R.I. e Schema di contratto - disciplina la manutenzione delle aree verdi e delle aree esterne pertinenziali, la disinfestazione e derattizzazione, e la gestione dei rifiuti, né l'Allegato B reca corrispondenti voci di costo.
Si chiede pertanto di confermare che:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi (elettrico, idrico-sanitario, termico, antincendio, videosorveglianza, gruppi elettrogeni e moduli abitativi prefabbricati) non rientra nell'oggetto del Lotto 1, restando a carico dell'Amministrazione o di distinto operatore, unitamente agli oneri di adeguamento normativo e alle verifiche periodiche obbligatorie, e che l'obbligo di cui all'art. 9, c. 2, del Capitolato non comporta obblighi manutentivi eccedenti la piccola manutenzione;
b) a quale soggetto competa la manutenzione delle aree verdi e delle aree esterne pertinenziali (sfalcio, potatura, cura del verde, viali, piazzali e recinzioni) e, ove ritenuta a carico del Lotto 1, in quale voce dell'Allegato B sia stata stimata e con quale frequenza minima di intervento;
c) a quale soggetto competano la disinfestazione, derattizzazione e disinfezione delle aree comuni ed esterne, nonché la gestione dei rifiuti urbani, speciali e sanitari pericolosi prodotti dal presidio medico, con i relativi oneri di smaltimento;
d) quale sia la delimitazione tra il servizio di pulizia e igiene ambientale del Lotto 3 e gli obblighi dell'Ente gestore, con particolare riguardo alle aree esterne.
12/08/2026 10:29
Risposta
I servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti a servizio del Centro di Prima Accoglienza (CPA) per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto non sono oggetto della presente procedura di gara.
Anche la manutenzione delle aree verdi, la disinfestazione, la derattizzazione e la gestione dei rifiuti non sono oggetto della presente procedura di gara.
L’Ente gestore, in qualità di comodatario, ha l’obbligo di segnalare eventuali guasti e/o malfunzionamenti degli impianti e/o eventuali necessità di interventi afferenti i locali del CPA di Isola di Capo Rizzuto, nonché eventuali interventi che ritiene opportuni per la manutenzione delle aree verdi (che verrà effettuata da altro operatore economico), necessità di ulteriori interventi di disinfestazione o derattizzazione (che verrà effettuata da altro operatore economico) ovvero per eventuali disfunzioni relativi agli impianti (ad esempio, dovrà segnalare alla Prefettura la disfunzione di bagni, docce ecc.).
Le riunioni di coordinamento previste dal DUVRI saranno finalizzate alla razionalizzazione, all’efficientamento ed all’adozione di misure per l’eliminazione o riduzione dei rischi derivanti da interferenze.
Il Rup
Anche la manutenzione delle aree verdi, la disinfestazione, la derattizzazione e la gestione dei rifiuti non sono oggetto della presente procedura di gara.
L’Ente gestore, in qualità di comodatario, ha l’obbligo di segnalare eventuali guasti e/o malfunzionamenti degli impianti e/o eventuali necessità di interventi afferenti i locali del CPA di Isola di Capo Rizzuto, nonché eventuali interventi che ritiene opportuni per la manutenzione delle aree verdi (che verrà effettuata da altro operatore economico), necessità di ulteriori interventi di disinfestazione o derattizzazione (che verrà effettuata da altro operatore economico) ovvero per eventuali disfunzioni relativi agli impianti (ad esempio, dovrà segnalare alla Prefettura la disfunzione di bagni, docce ecc.).
Le riunioni di coordinamento previste dal DUVRI saranno finalizzate alla razionalizzazione, all’efficientamento ed all’adozione di misure per l’eliminazione o riduzione dei rischi derivanti da interferenze.
Il Rup
10/08/2026 00:42
Quesito #10
QUESITO N.7 - Servizio di trasporto: rapporto tra voce forfettaria e rimborso dei costi vivi
Riferimento: Allegato B, voce b) e par. 3; Capitolato art. 2, lett. B), nn. 5 e 6, e art. 24, c. 1, punto (vi).
Il trasporto è incluso tra le voci soggette a ribasso per euro 0,91 pro die/pro capite, stimati su "16 viaggi A/R per migrante all'anno e una media di circa 30 km per la singola tratta"; al contempo l'Allegato B e l'art. 24 del Capitolato prevedono che possa aggiungersi il rimborso dei costi vivi documentati per i servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b) e c), e n. 6.
Si chiede di precisare quali tipologie di trasporto siano remunerate dalla voce forfettaria e quali siano invece oggetto di rimborso a piè di lista, con quali criteri di determinazione e quale documentazione, nonché se gli oneri per automezzi, carburante, assicurazione, manutenzione e personale autista siano ricompresi nella voce forfettaria
Riferimento: Allegato B, voce b) e par. 3; Capitolato art. 2, lett. B), nn. 5 e 6, e art. 24, c. 1, punto (vi).
Il trasporto è incluso tra le voci soggette a ribasso per euro 0,91 pro die/pro capite, stimati su "16 viaggi A/R per migrante all'anno e una media di circa 30 km per la singola tratta"; al contempo l'Allegato B e l'art. 24 del Capitolato prevedono che possa aggiungersi il rimborso dei costi vivi documentati per i servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b) e c), e n. 6.
Si chiede di precisare quali tipologie di trasporto siano remunerate dalla voce forfettaria e quali siano invece oggetto di rimborso a piè di lista, con quali criteri di determinazione e quale documentazione, nonché se gli oneri per automezzi, carburante, assicurazione, manutenzione e personale autista siano ricompresi nella voce forfettaria
12/08/2026 10:30
Risposta
I servizi di trasporto compresi nella voce forfettaria di cui all’Allegato B, lettera b) sono relativi al trasporto degli stranieri presenti nel CPA per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del Centro (la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è situata all’interno del CPA). Tutti i costi sono ricompresi nella voce forfettaria.
Gli altri servizi di trasporto saranno rimborsati, previa rendicontazione dei costi vivi documentati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, secondo punto (vi).
Il Rup
Gli altri servizi di trasporto saranno rimborsati, previa rendicontazione dei costi vivi documentati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, secondo punto (vi).
Il Rup
10/08/2026 00:43
Quesito #11
QUESITO N. 8 - Polizza assicurativa richiesta dal Bando e non disciplinata dal Capitolato
Riferimento: Bando, punto III.1.1, lett. b); Capitolato art. 12; Schema di contratto art. 12.
Il Bando, al punto III.1.1, lett. b), prescrive che l'aggiudicatario presti la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice "e polizza assicurativa (art. 12 del CSA)". L'art. 12 del Capitolato, rubricato "Garanzia definitiva", non contempla però alcuna polizza assicurativa, così come l'art. 12 dello Schema di contratto e l'intero corpo del Capitolato e del Disciplinare.
Si chiede di chiarire se sia effettivamente richiesta una polizza assicurativa e, in caso affermativo, di precisarne tipologia (responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera), massimali minimi per sinistro, per persona e per danni a cose, durata, soggetti assicurati - ivi compresi i migranti accolti quali terzi - franchigie ammesse e termine di presentazione; in caso contrario, di confermare che si tratta di errore materiale del Bando e che nessuna polizza è richiesta a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
Riferimento: Bando, punto III.1.1, lett. b); Capitolato art. 12; Schema di contratto art. 12.
Il Bando, al punto III.1.1, lett. b), prescrive che l'aggiudicatario presti la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice "e polizza assicurativa (art. 12 del CSA)". L'art. 12 del Capitolato, rubricato "Garanzia definitiva", non contempla però alcuna polizza assicurativa, così come l'art. 12 dello Schema di contratto e l'intero corpo del Capitolato e del Disciplinare.
Si chiede di chiarire se sia effettivamente richiesta una polizza assicurativa e, in caso affermativo, di precisarne tipologia (responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera), massimali minimi per sinistro, per persona e per danni a cose, durata, soggetti assicurati - ivi compresi i migranti accolti quali terzi - franchigie ammesse e termine di presentazione; in caso contrario, di confermare che si tratta di errore materiale del Bando e che nessuna polizza è richiesta a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
12/08/2026 10:31
Risposta
Non è prevista alcuna polizza assicurativa, dunque trattasi di un mero refuso presente nel bando di gara.
L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare la (sola) garanzia definitiva prevista dal disciplinare e dagli allegati di gara, in conformità all’articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il Rup
L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare la (sola) garanzia definitiva prevista dal disciplinare e dagli allegati di gara, in conformità all’articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il Rup
10/08/2026 00:49
Quesito #12
QUESITO N. 8- Computo delle giornate di presenza: ingresso, dimissione, ricoveri e allontanamenti
Riferimento: Capitolato art. 24, c. 1, primo alinea, e art. 2, lett. A), nn. 2 e 4; Allegato 4-bis, lett. C); Capitolato art. 11.
L'art. 24, c. 1, del Capitolato commisura il corrispettivo "al numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti", aggiungendo che "si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal Centro" e facendo salvo "quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate".
Si rileva che l'Allegato 4-bis, al quale l'art. 24 espressamente rinvia, non contiene alcuna disciplina del computo delle presenze in caso di ricovero ospedaliero, limitandosi a prevedere che "nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria". Il rinvio risulta dunque privo di oggetto.
Trattandosi di appalto integralmente remunerato in funzione delle presenze effettive e di centro di prima accoglienza caratterizzato da elevata rotazione, la questione incide in misura diretta sulla quantificazione dell'offerta. Si chiede pertanto di chiarire:
a) se, in caso di ingresso e dimissione in giornate diverse, siano computate entrambe le giornate ovvero una sola di esse, e con quale criterio; nonché il trattamento delle permanenze inferiori alle ventiquattro ore;
b) se le giornate di ricovero ospedaliero dell'ospite siano computate ai fini del corrispettivo per l'intera durata del ricovero, atteso che l'Ente gestore resta tenuto ad assicurare i servizi di cui al Capitolato e a mantenere disponibile il posto, e considerato che il rinvio dell'art. 24 alle specifiche tecniche non trova riscontro nell'Allegato 4-bis;
c) il trattamento degli allontanamenti non autorizzati e delle assenze temporanee, con indicazione del termine decorso il quale il posto si intende liberato e cessa il computo;
d) se il corrispettivo sia commisurato alle presenze effettive ovvero ai posti attivati, e quale sia il regime applicabile ove la Prefettura richieda il mantenimento della piena operatività della struttura, e dunque dell'intera dotazione di personale dell'Allegato A, a fronte di presenze significativamente inferiori alla capienza contrattuale di n. 641 posti.
Riferimento: Capitolato art. 24, c. 1, primo alinea, e art. 2, lett. A), nn. 2 e 4; Allegato 4-bis, lett. C); Capitolato art. 11.
L'art. 24, c. 1, del Capitolato commisura il corrispettivo "al numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti", aggiungendo che "si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal Centro" e facendo salvo "quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate".
Si rileva che l'Allegato 4-bis, al quale l'art. 24 espressamente rinvia, non contiene alcuna disciplina del computo delle presenze in caso di ricovero ospedaliero, limitandosi a prevedere che "nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria". Il rinvio risulta dunque privo di oggetto.
Trattandosi di appalto integralmente remunerato in funzione delle presenze effettive e di centro di prima accoglienza caratterizzato da elevata rotazione, la questione incide in misura diretta sulla quantificazione dell'offerta. Si chiede pertanto di chiarire:
a) se, in caso di ingresso e dimissione in giornate diverse, siano computate entrambe le giornate ovvero una sola di esse, e con quale criterio; nonché il trattamento delle permanenze inferiori alle ventiquattro ore;
b) se le giornate di ricovero ospedaliero dell'ospite siano computate ai fini del corrispettivo per l'intera durata del ricovero, atteso che l'Ente gestore resta tenuto ad assicurare i servizi di cui al Capitolato e a mantenere disponibile il posto, e considerato che il rinvio dell'art. 24 alle specifiche tecniche non trova riscontro nell'Allegato 4-bis;
c) il trattamento degli allontanamenti non autorizzati e delle assenze temporanee, con indicazione del termine decorso il quale il posto si intende liberato e cessa il computo;
d) se il corrispettivo sia commisurato alle presenze effettive ovvero ai posti attivati, e quale sia il regime applicabile ove la Prefettura richieda il mantenimento della piena operatività della struttura, e dunque dell'intera dotazione di personale dell'Allegato A, a fronte di presenze significativamente inferiori alla capienza contrattuale di n. 641 posti.
12/08/2026 10:34
Risposta
In caso di ingresso e dimissione in giornate diverse, saranno computate entrambe le giornate.
Con riferimento alle giornate di ricovero, verranno corrisposti all’Ente gestore gli importi pro die/pro capite come da capitolato, fatta eccezione per le prestazioni fornite dall’azienda sanitaria (ad esempio i medicinali), sul presupposto che il posto di accoglienza rimane disponibile per l’ospite a seguito del ricovero e che l’Ente gestore è tenuto ad assicurare allo stesso i beni ed i servizi previsti dal Capitolato.
Con riferimento agli allontanamenti non autorizzati ed alle assenze temporanee, gli aspetti di dettaglio sono disciplinati dal regolamento del Centro, il quale è sempre rivedibile e modificabile da questa Prefettura al mutamento delle esigenze. Ad oggi, il lasso temporale entro il quale è riconosciuto il corrispettivo pro die/pro capite è di 72 ore.
Il corrispettivo è commisurato alle effettive presenze all’interno del CPA. Tra queste, sono ricompresi anche gli allontanamenti non autorizzati e le assenze temporanee.
La dotazione minima del personale di cui all’Allegato A, da adeguare alle effettive presenze, segue il medesimo criterio.
Il Rup
Con riferimento alle giornate di ricovero, verranno corrisposti all’Ente gestore gli importi pro die/pro capite come da capitolato, fatta eccezione per le prestazioni fornite dall’azienda sanitaria (ad esempio i medicinali), sul presupposto che il posto di accoglienza rimane disponibile per l’ospite a seguito del ricovero e che l’Ente gestore è tenuto ad assicurare allo stesso i beni ed i servizi previsti dal Capitolato.
Con riferimento agli allontanamenti non autorizzati ed alle assenze temporanee, gli aspetti di dettaglio sono disciplinati dal regolamento del Centro, il quale è sempre rivedibile e modificabile da questa Prefettura al mutamento delle esigenze. Ad oggi, il lasso temporale entro il quale è riconosciuto il corrispettivo pro die/pro capite è di 72 ore.
Il corrispettivo è commisurato alle effettive presenze all’interno del CPA. Tra queste, sono ricompresi anche gli allontanamenti non autorizzati e le assenze temporanee.
La dotazione minima del personale di cui all’Allegato A, da adeguare alle effettive presenze, segue il medesimo criterio.
Il Rup
10/08/2026 01:00
Quesito #13
QUESITO- Agibilità, conformità e sicurezza della struttura: documentazione e ripartizione degli oneri
Riferimento: Capitolato art. 9, cc. 1, 2 e 3, e art. 8, cc. 5 e 6; D.U.V.R.I., punti D.2 e D.10; D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 37/2008.
L'art. 9, c. 1, del Capitolato prevede che la consegna dell'immobile all'Ente gestore e la riconsegna all'Amministrazione siano precedute dalla redazione dello stato di consistenza e dall'inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti; il c. 3 stabilisce che all'interno del Centro "sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti", nonché standard di sicurezza e idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza, senza tuttavia individuare il soggetto onerato. Il D.U.V.R.I., al punto D.2, presuppone a sua volta l'esistenza di un piano di emergenza della struttura, sul quale l'impresa appaltatrice "viene informata".
. Si chiede pertanto di:
a) confermare che l'immobile demaniale e i moduli abitativi prefabbricati sono dotati di agibilità e risultano conformi alle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché idonei all'uso previsto per la capienza contrattuale di n. 641 posti;
b) rendere disponibile in sede di stipula contratto, la documentazione attestante: il Certificato di Prevenzione Incendi ovvero la S.C.I.A. antincendio in corso di validità, con la classificazione del livello di rischio della struttura - dato necessario a determinare il livello della formazione antincendio degli addetti e i relativi oneri; le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008; i verbali delle ultime verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici, di messa a terra, termici e antincendio, con il relativo esito;
c) rendere disponibili lo stato di consistenza e l'inventario dei beni e delle attrezzature di cui all'art. 9, c. 1, con indicazione dei beni di proprietà dell'Amministrazione messi a disposizione dell'Ente gestore (arredi, elettrodomestici, attrezzature di magazzino e di infermeria, apparecchiature informatiche, impianto di videosorveglianza), unitamente alla planimetria aggiornata del compendio;
d) confermare che gli oneri di adeguamento normativo della struttura, dei moduli abitativi e degli impianti fissi, ivi compresi quelli antincendio, restano a carico dell'Amministrazione proprietaria e concedente, permanendo in capo all'Ente gestore, quale datore di lavoro, i soli adempimenti gestionali di cui all'art. 8, c. 6, del Capitolato (documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza ed evacuazione, nomina degli addetti alla sicurezza, al primo soccorso e al servizio antincendio, formazione del personale), e che tali oneri gestionali sono ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite senza rimborsi separati;
e) precisare a quale soggetto competa la redazione e l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione della struttura richiamato dal D.U.V.R.I., tenuto conto della compresenza degli aggiudicatari dei tre lotti prestazionali e del personale delle Forze dell'ordine stabilmente presente nel Centro, e con quali modalità sia assicurato il coordinamento;
f) chiarire se l'obbligo di cui all'art. 9, c. 2, del Capitolato di garantire "il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati" comporti responsabilità per il naturale deperimento d'uso ovvero per vizi e degrado preesistenti alla consegna, e se in sede di riconsegna si tenga conto dello stato di consistenza redatto all'atto della consegna iniziale.
Riferimento: Capitolato art. 9, cc. 1, 2 e 3, e art. 8, cc. 5 e 6; D.U.V.R.I., punti D.2 e D.10; D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 37/2008.
L'art. 9, c. 1, del Capitolato prevede che la consegna dell'immobile all'Ente gestore e la riconsegna all'Amministrazione siano precedute dalla redazione dello stato di consistenza e dall'inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti; il c. 3 stabilisce che all'interno del Centro "sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti", nonché standard di sicurezza e idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza, senza tuttavia individuare il soggetto onerato. Il D.U.V.R.I., al punto D.2, presuppone a sua volta l'esistenza di un piano di emergenza della struttura, sul quale l'impresa appaltatrice "viene informata".
. Si chiede pertanto di:
a) confermare che l'immobile demaniale e i moduli abitativi prefabbricati sono dotati di agibilità e risultano conformi alle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché idonei all'uso previsto per la capienza contrattuale di n. 641 posti;
b) rendere disponibile in sede di stipula contratto, la documentazione attestante: il Certificato di Prevenzione Incendi ovvero la S.C.I.A. antincendio in corso di validità, con la classificazione del livello di rischio della struttura - dato necessario a determinare il livello della formazione antincendio degli addetti e i relativi oneri; le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008; i verbali delle ultime verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici, di messa a terra, termici e antincendio, con il relativo esito;
c) rendere disponibili lo stato di consistenza e l'inventario dei beni e delle attrezzature di cui all'art. 9, c. 1, con indicazione dei beni di proprietà dell'Amministrazione messi a disposizione dell'Ente gestore (arredi, elettrodomestici, attrezzature di magazzino e di infermeria, apparecchiature informatiche, impianto di videosorveglianza), unitamente alla planimetria aggiornata del compendio;
d) confermare che gli oneri di adeguamento normativo della struttura, dei moduli abitativi e degli impianti fissi, ivi compresi quelli antincendio, restano a carico dell'Amministrazione proprietaria e concedente, permanendo in capo all'Ente gestore, quale datore di lavoro, i soli adempimenti gestionali di cui all'art. 8, c. 6, del Capitolato (documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza ed evacuazione, nomina degli addetti alla sicurezza, al primo soccorso e al servizio antincendio, formazione del personale), e che tali oneri gestionali sono ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite senza rimborsi separati;
e) precisare a quale soggetto competa la redazione e l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione della struttura richiamato dal D.U.V.R.I., tenuto conto della compresenza degli aggiudicatari dei tre lotti prestazionali e del personale delle Forze dell'ordine stabilmente presente nel Centro, e con quali modalità sia assicurato il coordinamento;
f) chiarire se l'obbligo di cui all'art. 9, c. 2, del Capitolato di garantire "il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati" comporti responsabilità per il naturale deperimento d'uso ovvero per vizi e degrado preesistenti alla consegna, e se in sede di riconsegna si tenga conto dello stato di consistenza redatto all'atto della consegna iniziale.
12/08/2026 10:39
Risposta
A seguito dell’aggiudicazione e prima del subentro verrà resa disponibile all’aggiudicatario tutta la documentazione e, in contraddittorio con il gestore uscente, verrà redatto lo stato di consistenza e l’inventario dei beni e delle attrezzature.
I servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti a servizio del Centro di Prima Accoglienza (CPA) per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto, ivi compresi gli adeguamenti strutturali, non sono oggetto della presente procedura di gara.
L’Ente gestore, in qualità di datore di lavoro, provvede agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 6, del Capitolato. Tali oneri sono a carico del datore di lavoro, per come previsto dalla vigente normativa in materia.
Il piano di evacuazione e di emergenza, già esistente, viene aggiornato e/o adeguato dall’Ente gestore.
L’obbligo di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato, relativo al mantenimento dei beni nello stato in cui sono consegnati, tiene conto del naturale deperimento degli stessi.
Gli adeguamenti strutturali e gli interventi manutentivi non sono oggetto della presente procedura di gara.
Il Rup
I servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti a servizio del Centro di Prima Accoglienza (CPA) per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto, ivi compresi gli adeguamenti strutturali, non sono oggetto della presente procedura di gara.
L’Ente gestore, in qualità di datore di lavoro, provvede agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 6, del Capitolato. Tali oneri sono a carico del datore di lavoro, per come previsto dalla vigente normativa in materia.
Il piano di evacuazione e di emergenza, già esistente, viene aggiornato e/o adeguato dall’Ente gestore.
L’obbligo di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato, relativo al mantenimento dei beni nello stato in cui sono consegnati, tiene conto del naturale deperimento degli stessi.
Gli adeguamenti strutturali e gli interventi manutentivi non sono oggetto della presente procedura di gara.
Il Rup
10/08/2026 01:05
Quesito #14
QUESITO-Dotazioni strumentali e oneri accessori a carico dell'Ente gestore
Riferimento: Capitolato art. 2, lett. A), nn. 9 e 10, lett. B), nn. 3, 4 e 5, e lett. C); art. 3, cc. 2 e 3; Allegato 4-bis, lett. C) e D); Allegato B; Allegato 4-ter, D.2, lett. e).
Il Capitolato pone a carico dell'Ente gestore una serie di prestazioni che presuppongono dotazioni strumentali non espressamente quantificate in alcuna voce dell'Allegato B. In particolare, pur essendo la preparazione dei pasti affidata all'aggiudicatario del Lotto 2, l'art. 2, lett. B), n. 3, e l'Allegato 4-bis pongono in capo all'Ente gestore la conservazione dei pasti dal momento della consegna a quello della distribuzione, la distribuzione nei locali adibiti a mensa e la conservazione o il corretto smaltimento dei pasti residui, in conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.
Si chiede pertanto di chiarire se siano a carico dell'Ente gestore, e in quale voce dell'Allegato B siano stati stimati, i seguenti oneri:
a) le attrezzature per la conservazione, il mantenimento in temperatura e la distribuzione dei pasti (celle frigorifere, abbattitori, carrelli termici, stoviglie e utensili), nonché gli arredi dei locali adibiti a mensa, precisandosi altresì se tali locali siano già presenti e attrezzati presso il Centro;
B)i locali e gli strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo per le audizioni da remoto dinanzi alle Commissioni territoriali e all'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 2, lett. A), n. 8, del Capitolato;
C) le spese per marche da bollo e contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e dei documenti di identità dei beneficiari, nonché per le fototessere, non risultando contemplate né nell'Allegato B né tra le prestazioni a separata rendicontazione di cui all'art. 24 del Capitolato.
Riferimento: Capitolato art. 2, lett. A), nn. 9 e 10, lett. B), nn. 3, 4 e 5, e lett. C); art. 3, cc. 2 e 3; Allegato 4-bis, lett. C) e D); Allegato B; Allegato 4-ter, D.2, lett. e).
Il Capitolato pone a carico dell'Ente gestore una serie di prestazioni che presuppongono dotazioni strumentali non espressamente quantificate in alcuna voce dell'Allegato B. In particolare, pur essendo la preparazione dei pasti affidata all'aggiudicatario del Lotto 2, l'art. 2, lett. B), n. 3, e l'Allegato 4-bis pongono in capo all'Ente gestore la conservazione dei pasti dal momento della consegna a quello della distribuzione, la distribuzione nei locali adibiti a mensa e la conservazione o il corretto smaltimento dei pasti residui, in conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.
Si chiede pertanto di chiarire se siano a carico dell'Ente gestore, e in quale voce dell'Allegato B siano stati stimati, i seguenti oneri:
a) le attrezzature per la conservazione, il mantenimento in temperatura e la distribuzione dei pasti (celle frigorifere, abbattitori, carrelli termici, stoviglie e utensili), nonché gli arredi dei locali adibiti a mensa, precisandosi altresì se tali locali siano già presenti e attrezzati presso il Centro;
B)i locali e gli strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo per le audizioni da remoto dinanzi alle Commissioni territoriali e all'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 2, lett. A), n. 8, del Capitolato;
C) le spese per marche da bollo e contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e dei documenti di identità dei beneficiari, nonché per le fototessere, non risultando contemplate né nell'Allegato B né tra le prestazioni a separata rendicontazione di cui all'art. 24 del Capitolato.
12/08/2026 16:02
Risposta
Per lo svolgimento del servizio in parola il CPA è dotato degli spazi e delle attrezzature necessarie per il corretto espletamento del servizio.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, lett. A), n. 8, del Capitolato, si comunica che la Commissione Territoriale è situata all’interno del CPA. Pertanto, anche detti spazi sono già adibiti all’interno del Centro.
Come da prassi, le spese relative alle marche da bollo, ai contributi per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno non sono soggette a rimborso; le fototessere ed i documenti d’identità sono spese che sostengono gli ospiti del CPA.
Il Rup
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, lett. A), n. 8, del Capitolato, si comunica che la Commissione Territoriale è situata all’interno del CPA. Pertanto, anche detti spazi sono già adibiti all’interno del Centro.
Come da prassi, le spese relative alle marche da bollo, ai contributi per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno non sono soggette a rimborso; le fototessere ed i documenti d’identità sono spese che sostengono gli ospiti del CPA.
Il Rup
10/08/2026 01:07
Quesito #15
QUESITO N. 18 - Idoneità sanitaria, formazione e requisiti del personale riassorbibile
Riferimento: Capitolato art. 5, cc. 2, 8 e 9, e art. 8, cc. 5 e 6; Allegato C, punto 3; D.Lgs. n. 81/2008; art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002; artt. 17, c. 8, e 27, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015.
Ai fini della corretta quantificazione degli oneri connessi al subentro e della predisposizione del progetto di riassorbimento, si chiede di chiarire se il personale potenzialmente riassorbibile sia in possesso, alla data di avvio dell'esecuzione:
a) del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, espressamente richiamato dall'art. 5, c. 2, del Capitolato;
b) del giudizio di idoneità alla mansione in corso di validità, all'esito della sorveglianza sanitaria;
c) degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza (formazione generale e specifica commisurata al livello di rischio), antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze, nonché della formazione specifica in materia di individuazione, emersione e presa in carico delle persone vulnerabili e delle vittime di violenza, richiamata dall'Allegato C e dagli artt. 17, c. 8, e 27, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015.
In caso di riscontro negativo, si chiede di confermare che i relativi oneri - visite mediche, corsi di formazione e aggiornamento - restano integralmente a carico dell'aggiudicatario subentrante e si intendono ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite, senza rimborsi separati, precisandosi altresì se debbano essere assolti prima dell'avvio del servizio ovvero entro un termine compatibile con la continuità delle prestazioni.
Riferimento: Capitolato art. 5, cc. 2, 8 e 9, e art. 8, cc. 5 e 6; Allegato C, punto 3; D.Lgs. n. 81/2008; art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002; artt. 17, c. 8, e 27, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015.
Ai fini della corretta quantificazione degli oneri connessi al subentro e della predisposizione del progetto di riassorbimento, si chiede di chiarire se il personale potenzialmente riassorbibile sia in possesso, alla data di avvio dell'esecuzione:
a) del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, espressamente richiamato dall'art. 5, c. 2, del Capitolato;
b) del giudizio di idoneità alla mansione in corso di validità, all'esito della sorveglianza sanitaria;
c) degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza (formazione generale e specifica commisurata al livello di rischio), antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze, nonché della formazione specifica in materia di individuazione, emersione e presa in carico delle persone vulnerabili e delle vittime di violenza, richiamata dall'Allegato C e dagli artt. 17, c. 8, e 27, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015.
In caso di riscontro negativo, si chiede di confermare che i relativi oneri - visite mediche, corsi di formazione e aggiornamento - restano integralmente a carico dell'aggiudicatario subentrante e si intendono ricompresi nel corrispettivo pro die/pro capite, senza rimborsi separati, precisandosi altresì se debbano essere assolti prima dell'avvio del servizio ovvero entro un termine compatibile con la continuità delle prestazioni.
12/08/2026 10:52
Risposta
Ad oggi, il personale riassorbibile è idoneo alle mansioni cui è destinato.
La procedura di gara necessita di un certo lasso di tempo, anche previsto dalla legge, per l’aggiudicazione definitiva, per la sottoscrizione del contratto, per il compiuto esperimento della fase integrativa dell’efficacia innanzi agli organi di controllo e per il subentro dell’aggiudicatario.
Di talché, qualora alla data dell’inizio dell’esecuzione del contratto dovessero essere necessarie visite mediche, corsi di formazione e di aggiornamento, dette spese restano a carico dell’aggiudicatario e non sono rimborsabili, ma gli impegni presi in sede di offerta potranno essere assolti, previo contraddittorio tra le parti del contratto, entro un congruo termine che assicuri la continuità delle prestazioni.
Il Rup
La procedura di gara necessita di un certo lasso di tempo, anche previsto dalla legge, per l’aggiudicazione definitiva, per la sottoscrizione del contratto, per il compiuto esperimento della fase integrativa dell’efficacia innanzi agli organi di controllo e per il subentro dell’aggiudicatario.
Di talché, qualora alla data dell’inizio dell’esecuzione del contratto dovessero essere necessarie visite mediche, corsi di formazione e di aggiornamento, dette spese restano a carico dell’aggiudicatario e non sono rimborsabili, ma gli impegni presi in sede di offerta potranno essere assolti, previo contraddittorio tra le parti del contratto, entro un congruo termine che assicuri la continuità delle prestazioni.
Il Rup
10/08/2026 01:15
Quesito #16
QUESITO-Rimborso dei costi fissi in caso di mancato esercizio della facoltà di sospensione
Riferimento: Capitolato art. 15, cc. 1, 2 e 5, e art. 24, c. 2; art. 5, c. 7, del Capitolato; art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 15, c. 1, del Capitolato attribuisce alla Prefettura la facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto in caso di riduzione, per un periodo di almeno sessanta giorni, delle presenze nel Centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica. Il c. 5 del medesimo articolo prevede che, ove la Prefettura non eserciti tale facoltà perché la prosecuzione delle attività risulta maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse, trovi applicazione l'art. 24, c. 2, il quale riconosce all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, il rimborso dei costi fissi debitamente comprovati relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del Centro, entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto, fermo restando che la somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto.
Trattandosi di meccanismo destinato a operare proprio nelle situazioni di maggiore squilibrio economico, e considerata la remunerazione integralmente parametrata alle presenze effettive, si chiede di chiarire:
a) le modalità procedurali di attivazione del rimborso: se esso consegua automaticamente al ricorrere dei presupposti dell'art. 15, c. 1, ovvero richieda apposita istanza dell'Ente gestore, con quali termini, quale documentazione probatoria e quale procedimento di riconoscimento;
b) il soggetto competente a determinare il perimetro del personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del Centro, e i criteri di tale determinazione, con particolare riguardo al rapporto con la dotazione minima dell'Allegato A;
c) se il rimborso sia circoscritto ai soli costi del personale, come parrebbe dalla lettera dell'art. 24, c. 2, ovvero se siano ammessi al rimborso anche ulteriori costi fissi documentati e non comprimibili nel breve periodo (a titolo esemplificativo: ammortamenti o noleggio delle attrezzature, coperture assicurative, contratti di servizio già in essere);
d) la corretta interpretazione del limite per cui la somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto, precisando se tale limite sia riferito all'importo contrattuale complessivo ovvero su base annua o mensile, e quale sia la conseguenza del suo superamento;
e) se, nel periodo in cui le presenze risultino ridotte oltre il 50% della capienza e la Prefettura non abbia esercitato la facoltà di sospensione né adottato il provvedimento di riduzione di cui all'art. 5, c. 7, l'Ente gestore sia comunque tenuto a mantenere integralmente la dotazione di personale dell'Allegato A parametrata a n. 641 posti, ovvero possa proporzionalmente rimodularla;
f) con riferimento all'ipotesi di sospensione effettivamente disposta, quali beni rientrino nella nozione di beni deperibili acquistati prima della comunicazione, ai fini dell'indennizzo pari al 30% del loro valore previsto dall'art. 15, c. 2, e quali documenti fiscali siano richiesti a comprova.
Riferimento: Capitolato art. 15, cc. 1, 2 e 5, e art. 24, c. 2; art. 5, c. 7, del Capitolato; art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 15, c. 1, del Capitolato attribuisce alla Prefettura la facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto in caso di riduzione, per un periodo di almeno sessanta giorni, delle presenze nel Centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica. Il c. 5 del medesimo articolo prevede che, ove la Prefettura non eserciti tale facoltà perché la prosecuzione delle attività risulta maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse, trovi applicazione l'art. 24, c. 2, il quale riconosce all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, il rimborso dei costi fissi debitamente comprovati relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del Centro, entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto, fermo restando che la somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto.
Trattandosi di meccanismo destinato a operare proprio nelle situazioni di maggiore squilibrio economico, e considerata la remunerazione integralmente parametrata alle presenze effettive, si chiede di chiarire:
a) le modalità procedurali di attivazione del rimborso: se esso consegua automaticamente al ricorrere dei presupposti dell'art. 15, c. 1, ovvero richieda apposita istanza dell'Ente gestore, con quali termini, quale documentazione probatoria e quale procedimento di riconoscimento;
b) il soggetto competente a determinare il perimetro del personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del Centro, e i criteri di tale determinazione, con particolare riguardo al rapporto con la dotazione minima dell'Allegato A;
c) se il rimborso sia circoscritto ai soli costi del personale, come parrebbe dalla lettera dell'art. 24, c. 2, ovvero se siano ammessi al rimborso anche ulteriori costi fissi documentati e non comprimibili nel breve periodo (a titolo esemplificativo: ammortamenti o noleggio delle attrezzature, coperture assicurative, contratti di servizio già in essere);
d) la corretta interpretazione del limite per cui la somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto, precisando se tale limite sia riferito all'importo contrattuale complessivo ovvero su base annua o mensile, e quale sia la conseguenza del suo superamento;
e) se, nel periodo in cui le presenze risultino ridotte oltre il 50% della capienza e la Prefettura non abbia esercitato la facoltà di sospensione né adottato il provvedimento di riduzione di cui all'art. 5, c. 7, l'Ente gestore sia comunque tenuto a mantenere integralmente la dotazione di personale dell'Allegato A parametrata a n. 641 posti, ovvero possa proporzionalmente rimodularla;
f) con riferimento all'ipotesi di sospensione effettivamente disposta, quali beni rientrino nella nozione di beni deperibili acquistati prima della comunicazione, ai fini dell'indennizzo pari al 30% del loro valore previsto dall'art. 15, c. 2, e quali documenti fiscali siano richiesti a comprova.
12/08/2026 10:55
Risposta
La sospensione degli effetti del contratto è una facoltà della Prefettura al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, del Capitolato. Una volta disposta la sospensione, l’indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione è corrisposto e seguito del comprovato acquisto di beni. Non è possibile determinare puntualmente, in questa fase, quali siano tutti i beni deperibili. Trattasi, comunque, di ipotesi non frequenti (ad esempio, è difficile che i prodotti per l’igiene personale possano deperire a causa della sospensione del contratto, il pocket money non è soggetto a deperimento ecc.) in cui beni che non possono essere utilmente erogati secondo le normali condizioni d’uso a causa del decorso del tempo.
Qualora, nonostante le condizioni di cui all’art. 15, comma 1, del Capitolato, la Prefettura non eserciti la facoltà di sospensione del contratto, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse (art. 15, comma 5, del Capitolato), in maniera del tutto automatica spetta all’Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi debitamente comprovati, relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del Centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto (art. 24, comma 2, del Capitolato).
Di regola, infatti, all’aumentare e/o al diminuire delle presenze all’interno del CPA, l’Ente gestore adegua il personale secondo la dotazione minima del personale di cui all’Allegato A (mote ore previsto per la fascia e dalle infra-fasce orarie previste per ogni figura professionale in ragione delle presenze). Qualora detti costi, per l’effetto della diminuzione nei termini di cui all’art. 15, comma 1, del Capitolato, determinino uno squilibrio economico-finanziario del contratto, verranno rimborsati i costi del personale “ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del Centro” (trattasi, dunque, di eventuale deroga rispetto a quanto previsto dalla dotazione minima del personale di cui all’Allegato A).
Detta fase verrà gestita in contraddittorio tra questa Prefettura e l’Ente gestore ai fini della determinazione del personale ritenuto necessario per l’adeguata gestione del Centro, fermo restando il rimborso dei costi afferenti i beni erogati in favore degli ospiti (kit vestiario, pocket money ecc.).
Il limite del 50% dell’importo del contratto previsto dall’art. 24, comma 2, del Capitolato è riferito all’importo del contratto dal ribasso unico offerto (ferme restando le componenti non ribassabili) moltiplicato per 731 giorni e per 641 ospiti. Nel caso in cui detta evenienza si verifichi a seguito del rinnovo del contratto, il 50% avrà come parametro di riferimento l’importo del contratto rinnovato (per 365 giorni).
Il Rup
Qualora, nonostante le condizioni di cui all’art. 15, comma 1, del Capitolato, la Prefettura non eserciti la facoltà di sospensione del contratto, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse (art. 15, comma 5, del Capitolato), in maniera del tutto automatica spetta all’Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi debitamente comprovati, relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del Centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto (art. 24, comma 2, del Capitolato).
Di regola, infatti, all’aumentare e/o al diminuire delle presenze all’interno del CPA, l’Ente gestore adegua il personale secondo la dotazione minima del personale di cui all’Allegato A (mote ore previsto per la fascia e dalle infra-fasce orarie previste per ogni figura professionale in ragione delle presenze). Qualora detti costi, per l’effetto della diminuzione nei termini di cui all’art. 15, comma 1, del Capitolato, determinino uno squilibrio economico-finanziario del contratto, verranno rimborsati i costi del personale “ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del Centro” (trattasi, dunque, di eventuale deroga rispetto a quanto previsto dalla dotazione minima del personale di cui all’Allegato A).
Detta fase verrà gestita in contraddittorio tra questa Prefettura e l’Ente gestore ai fini della determinazione del personale ritenuto necessario per l’adeguata gestione del Centro, fermo restando il rimborso dei costi afferenti i beni erogati in favore degli ospiti (kit vestiario, pocket money ecc.).
Il limite del 50% dell’importo del contratto previsto dall’art. 24, comma 2, del Capitolato è riferito all’importo del contratto dal ribasso unico offerto (ferme restando le componenti non ribassabili) moltiplicato per 731 giorni e per 641 ospiti. Nel caso in cui detta evenienza si verifichi a seguito del rinnovo del contratto, il 50% avrà come parametro di riferimento l’importo del contratto rinnovato (per 365 giorni).
Il Rup
10/08/2026 01:23
Quesito #17
QUESITO- Presenze storiche e riduzione al di sotto del 50% della capienza
Riferimento: Capitolato art. 15, c. 1, e art. 24, c. 1; Allegato B.
L'appalto è integralmente remunerato in funzione delle presenze effettive. Al fine di formulare un'offerta economica attendibile, si chiede di indicare:
a) la media delle presenze giornaliere registrate presso il Centro negli ultimi ventiquattro mesi;
b) se nel medesimo periodo le presenze siano scese al di sotto del 50% della capienza contrattuale di n. 641 posti e, in caso affermativo, per quanti giorni consecutivi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15, c. 1, del Capitolato.
Riferimento: Capitolato art. 15, c. 1, e art. 24, c. 1; Allegato B.
L'appalto è integralmente remunerato in funzione delle presenze effettive. Al fine di formulare un'offerta economica attendibile, si chiede di indicare:
a) la media delle presenze giornaliere registrate presso il Centro negli ultimi ventiquattro mesi;
b) se nel medesimo periodo le presenze siano scese al di sotto del 50% della capienza contrattuale di n. 641 posti e, in caso affermativo, per quanti giorni consecutivi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15, c. 1, del Capitolato.
12/08/2026 10:55
Risposta
La media delle presenze giornaliere negli ultimi 24 mesi è di 583 ospiti.
Nel medesimo periodo, le presenze non sono mai scese al di sotto del 50% rispetto alla capienza di n. 641 posti di accoglienza.
Il Rup
Nel medesimo periodo, le presenze non sono mai scese al di sotto del 50% rispetto alla capienza di n. 641 posti di accoglienza.
Il Rup
10/08/2026 09:31
Quesito #18
Si chiede alla Stazione appaltante di comunicare quale contratto collettivo nazionale di lavoro sia stato individuato, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, quale CCNL applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Considerato che l’operatore economico uscente applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Commercio, mentre l’operatore subentrante dichiara di applicare il CCNL Cooperative sociali, codice CNEL T151, si chiede altresì di rendere disponibili gli atti e gli elementi istruttori necessari alla corretta applicazione della clausola sociale, compresa la tabella analitica del personale uscente.
Qualora il CCNL applicato dall’operatore subentrante sia diverso da quello indicato negli atti di gara, si chiede di conoscere se sia stata acquisita la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.01, nonché di ricevere copia della relazione comparativa e delle risultanze della verifica effettuata dalla Stazione appaltante.
Si chiede, infine, di precisare le modalità operative del riassorbimento del personale, i livelli di inquadramento, il monte ore, l’anzianità e gli ulteriori trattamenti economici e normativi da salvaguardare nella procedura di cambio d’appalto.
Considerato che l’operatore economico uscente applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Commercio, mentre l’operatore subentrante dichiara di applicare il CCNL Cooperative sociali, codice CNEL T151, si chiede altresì di rendere disponibili gli atti e gli elementi istruttori necessari alla corretta applicazione della clausola sociale, compresa la tabella analitica del personale uscente.
Qualora il CCNL applicato dall’operatore subentrante sia diverso da quello indicato negli atti di gara, si chiede di conoscere se sia stata acquisita la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.01, nonché di ricevere copia della relazione comparativa e delle risultanze della verifica effettuata dalla Stazione appaltante.
Si chiede, infine, di precisare le modalità operative del riassorbimento del personale, i livelli di inquadramento, il monte ore, l’anzianità e gli ulteriori trattamenti economici e normativi da salvaguardare nella procedura di cambio d’appalto.
12/08/2026 11:00
Risposta
Con riferimento all’applicazione della clausola sociale, si fa presente che la stessa è riferita esclusivamente al personale subordinato (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato) stabilmente impiegato e contrattualizzato nell’appalto uscente (art. 57 del codice).
Al tempo della precedente procedura di gara era in vigenza il D. Lgs. n. 50/2016.
Il riassorbimento del personale avverrà, a seguito dell’aggiudicazione, attraverso le forme e le modalità consuete della contrattazione collettiva, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore.
Il Rup
Al tempo della precedente procedura di gara era in vigenza il D. Lgs. n. 50/2016.
Il riassorbimento del personale avverrà, a seguito dell’aggiudicazione, attraverso le forme e le modalità consuete della contrattazione collettiva, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore.
Il Rup