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Gara #2019/8

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale.  
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Informazioni appalto

16/01/2019
Aperta
Servizi tecnici
€ 194.628,43
Comune di Isola di Capo Rizzuto

Categorie merceologiche

713 - Servizi di ingegneria

Lotti

Inviato esito
1
77370618B6
J48H18000030006
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale.  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ OPERE DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE “ .
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Sono escluse le indagini geognostiche, le prove geotecniche e quanto non specificatamente previsto dal Capitolato d’Oneri
€ 194.628,43
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
04467780658 Ediling Srl
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

9088
05/06/2019
Cognome Nome Ruolo
Pelaggi Fernando Componente
Meduri Roberto Componente
Grilletta Antonio Presidente

Scadenze

31/01/2019 12:00
05/02/2019 12:00
07/02/2019 10:00

Avvisi

Allegati

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09/09/2023 07:43
732.36 kB

Chiarimenti

17/01/2019 19:12
Quesito #1
In merito al paragrafo 15 del disciplinare di gara in cui si precisa che "Deve essere fornita una relazione illustrativa di un massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza affini all'oggetto del presente appalto, ritenuti dal soggetto concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.", va rilevato che la richiesta del cd. merito tecnico riferito agli ultimi dieci anni non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC.
Il bando tipo Anac n. 3 relativo all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31/07/2018 ed entrato in vigore il 27/08/2018, successivamente alla pubblicazione delle Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, non prevede infatti alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico.
L'Anac ha quindi eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico (presente nelle Linee guida n. 1) e, al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n. 3, ha specificato che "con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale... E' stato, dunque, eliminato il limite dei dieci anni".
A comprova del legittimo riferimento al bando tipo n. 3 è utile citare un comunicato Anac in cui è la stessa Autorità a segnalare (al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3) che "in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell’adeguamento, è da ritenersi prevalente l’indicazione di cui al Bando-tipo."
Alla luce di quanto esposto, saremo grati se vorrete modificare la suddetta clausola, in modo da adeguare gli atti alle recenti disposizioni.
In attesa di un cortese e urgente riscontro porgo distinti saluti
Studio AC3 Ingegneria Srl
25/01/2019 11:57
Risposta
Quanto riportato dalla Studio AC3 è rilevabile dal sito istituzionale dell’ANAC alla pagina Bando-tipo n. 3, tuttavia bisogna osservare che il limite temporale di riferimento dei dieci anni per la valutazione del merito tecnico è riportato in uno degli allegati alla stessa pagina, in particolare:
 “   Bando-tipo n. 3 - Disciplinare di gara: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ( Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ): paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.
17/01/2019 13:13
Quesito #2
QUESITO N.1 : Considerato che l’art. 86 (Mezzi di prova), comma 4, del D.Lgs. 50/2016, riporta quanto segue: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
Considerato che la norma deve essere interpretata favorendo, tra tutti i possibili significati, quello che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, poiché adeguare il livello di copertura assicurativa al valore richiesto dal bando al capo III.2.2 risulta particolarmente onerosa per i concorrenti (così anche il TAR BRESCIA 27 febbraio 2017 n. 282),
 
si chiede a codesta stazione appaltante
 
se sia possibile utilizzare gli “altri mezzi di prova” indicati nell’allegato XVII, parte I, in particolare facendo riferimento al fatturato globale, che ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 “non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto”.
 
QUESITO N.2: Considerato che l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, riporta quanto segue: “Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”.
Considerato che la norma deve essere interpretata favorendo, tra tutti i possibili significati, quello che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, poiché adeguare il livello di copertura assicurativa al valore richiesto dal bando al capo III.2.2 risulta particolarmente onerosa per i concorrenti (così anche il TAR BRESCIA 27 febbraio 2017 n. 282), 

si chiede a codesta stazione appaltante
 
la conferma che una società di ingegneria, costituita da meno di 5 anni (art. 46, comma 2, D.Lgs 50/2016), possa documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari (e nella fattispecie oggetto del quesito, in particolare la copertura assicurativa contro i rischi professionali) aggiungendo al valore della copertura assicurativa della scrivente società i valori delle coperture assicurative di uno o più soci, al fine di raggiungere il requisito richiesto.
25/01/2019 11:58
Risposta
1) Il mezzo di prova scelto dalla Stazione Appaltante per la valutazione della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, ossia copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 339.900,00, è uno delle referenze possibili per la dimostrazione del requisito; tuttavia per quanto riportato all’art. 86 comma 4 e nella Parte I dell’Allegato XVII del Codice dei Contratti Pubblici, la capacità economica e finanziaria può essere provata mediante una o più referenze, punti a),b), e c) dell’Allegato, pertanto il fatturato globale può essere usato come mezzo di prova, nei limiti fissati dall’art. 83, comma 5 del Codice.

2) In base all'art. 46 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per le società di nuova costituzione, il possesso dei requisiti può essere documentato per un periodo di 5 anni dalla costituzione utilizzando i requisiti dei soci. Quindi per una società costituita nel 2019, i singoli soci potranno far valere i lavori che continuano a fare da liberi professionisti fino al 2024.
 
28/01/2019 17:45
Quesito #3
QUESITO N.1: In riferimento al contenuto della busta B – Offerta Tecnica, specificatamente alla relazione richiesta per l’esposizione della “professionalità e adeguatezza dell’offerta”, di cui al punto a) di pag 24 del disciplinare di gara ove è riportato che: “La relazione descrittiva e/o grafica dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 pagine fronte retro in formato A4 o 5 pagine fronte-retro in formato A3, già comprensive di copertina, indice, allegati ed elaborati grafici.”  … ed a seguire (ultimo capoverso dello stesso punto): “Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari”
 
si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante:
 
1) trattandosi il materiale da consegnare, di file in formato pdf, da inviare telematicamente, le 10 pagine fronte-retro in formato A4 (5 in formato A3) possono essere prodotte dal concorrente come 20 facciate (cartelle) in formato A4 (10 facciate in formato A3)?
 
2) nel computo delle facciate sopra richiamate devono essere considerati la copertina ed il sommario?
 
QUESITO N.2: In riferimento al contenuto della busta B – Offerta Tecnica, specificatamente alla relazione richiesta per l’esposizione delle “caratteristiche metodologiche dell’offerta…”, di cui al punto b) di pag 24 del disciplinare di gara ove è riportato che: “Tale relazione descrittiva e/o grafica dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 pagine fronte retro in formato A4 o 7 pagine fronte-retro in formato A3, già comprensive di copertina, indice, allegati ed elaborati grafici.””
 
si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante:
 
1) trattandosi il materiale da consegnare, di file in formato pdf, da inviare telematicamente, le 14 pagine fronte-retro in formato A4 (7 in formato A3) possono essere prodotte dal concorrente come 28 facciate (cartelle) in formato A4 (14 facciate in formato A3)?
29/01/2019 09:54
Risposta
Per quanto riguarda il numero di pagine da produrre per l'offerta tecnica, si prega di attenersi alle indicazioni del Disciplinare di gara.
27/01/2019 18:47
Quesito #4
Al punto 10 del disciplinare di gara "sopralluogo" si legge testualemente: "I concorrenti che intendono effettuare il sopralluogo assistito (facoltativo) devono produrre la documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto dei lavori, rilasciata dal personale tecnico dell'UTC entro il settimo giorno dalla scadenza per la presentazione delle offerte, previo appuntamento da concordare. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo."
Nell'ultimo capoverso del predetto punto 10 si legge: "La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice".
Ebbene voglia il RUP cortesemente  confermare che non vi è obbligo di sopralluogo.
Cordiali saluti, DL
29/01/2019 10:30
Risposta
Il sopralluogo è facoltativo.
25/01/2019 21:02
Quesito #5
Salve
Volevamo chiedere se tra le prestazioni previste nella fase di esecuzione lavori è compreso il coordinamento della sicurezza , perchè viene inclusa nella parte descrittiva in particolare al par. 3 " Durata dell'appalto" Fase D, ma la relativa QcI.12 non risulta elencata nelle aliquote riportate nella tabella 2  - Categorie, ID e tariffe, tantomeno risulta tra le prestazioni previste e calcolate nell'allegato " Prog e Dl - Corrispettivi del 24-10-2018 ...".
Tale chiarimento ha notevole rilevanza per i partecipanti ai fini della determinazione dell'offerta economica; pertanto qualora si riscontrasse tale difformità si chiede un veloce aggiornamento del discilplinare e una proroga dei termini previsti per la consegna.
Grazie
01/02/2019 09:57
Risposta
In relazione a quanto eccepito si chiarisce che le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono esclusi dal presente appalto.
30/01/2019 10:22
Quesito #6
Nella Domanda di Partecipazione alla Gara  - Pagina 6 lett.m) si riporta tra le dichiarazioni da rendere  quanto segue "di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel “Patto d’integrità tra …………………… ed operatori economici partecipanti alle gare” approvato con ………………………………….;"
Dal momento che nella documentazione di gara non è presente alcun Patto di Integrità, ma nel Disciplinare di Gara paragrafo 14.3.1 al punto 7 (pag. 20) è richiesta l'accettazione del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Crotone e gli altri aderenti alla SUA, si chiede:
- se la dichiarazione di cui alla lettera m) della domanda di partecipazione alla gara è frutto di un refuso;
- in caso contrario, l'inoltro del citato Patto di integrità per poterlo visionare e di conseguenza rendere la dichiarazione richiesta;
- se è necessario l'accettazione del protocollo di legalità citata nel disciplinare, ed in caso di risposta affermativa si richiede la trasmissione dello stesso onde poterne prendere adeguata visione.
 
01/02/2019 09:58
Risposta
Bisign accettare soltanto il Protocollo di legalità. Non esiste nessun Patto di Integrità.
29/01/2019 12:20
Quesito #7
In merito al contenuto della busta B – Offerta Tecnica, punto a) il disciplinare di gara riporta: “La relazione descrittiva e/o grafica, dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 pagine fronte retro in formato A4 o 5 pagine fronte retro in formato A3”.
Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare se il numero di pagine fronte retro indicato è inteso come numero di fogli stampati fronte retro (quindi 10 fogli A4 fronte retro corrispondenti a 20 facciate) o come numero progressivo di pagine stampate su fogli fronte retro (quindi 10 pagine su 5 fogli A4 stampati fronte retro). 
 
Inoltre considerato che al punto a) sul disciplinare viene prima riportato: “La relazione descrittiva e/o grafica dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 pagine….già comprensive di copertina, indice, allegati ed elaborati grafici” e successivamente viene riportato: “Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari”, poiché le due diciture sembrerebbero discordi, si chiede alla Stazione Appaltante di specificare se copertina, indice ed elaborati grafici sono computate o meno nel numero delle cartelle.
01/02/2019 10:21
Risposta
In relazione ai quesiti da Lei posti, si precisa quanto segue:
1) il numero di pagine da produrre è inteso come numero di fogli stampati fronte retro (quindi 10 fogli A4 fronte retro corrispondenti a 20 facciate);
2) nel computo delle pagine non devono essere considerate le copertine e gli indici; mentre, gli elaborati grafici vanno presi in considerazione nel computo delle pagine. 

SUA - Provincia di Crotone

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