Inviato esito

Gara #2018/39

Affidamento dei servizi di ingegneria per l’implementazione dell’analisi di rischio sanitario sito specifica e la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell’ex discarica comunale per RSI in loc. Tufolo-Farina ricadente nel S.I.N. di Crotone – Cassano – Cerchiara
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Informazioni appalto

20/08/2018
Aperta
Servizi tecnici
€ 582.396,74
Comune di Crotone

Categorie merceologiche

71356 - Servizi tecnici

Lotti

Inviato esito
1
7575145767
F17E17000210001
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi di ingegneria per l’implementazione dell’analisi di rischio sanitario sito specifica e la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell’ex discarica comunale per RSI in loc. Tufolo-Farina ricadente nel S.I.N. di Crotone – Cassano – Cerchiara
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’implementazione dell’analisi di rischio sanitaria sito specifica e la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di: “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) DELL’EX DISCARICA COMUNALE PER RSU IN LOC. TUFOLO-FARINA” ricadente nel S.I.N. di CROTONE – CASSANO – CERCHIARA.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Sono escluse le indagini geognostiche, le prove geotecniche e quanto non specificatamente previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
€ 582.396,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 342.624,00
620 11/05/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03521640783 PRO GREEN AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

8968
03/06/2019
Cognome Nome Ruolo
De Masi Antonino Presidente
Gambardella Costantino Commissario
Defina Rossella Commissario

Scadenze

18/09/2018 12:00
24/09/2018 12:00
25/09/2018 10:00

Avvisi

Allegati

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09/09/2023 03:29
61.69 kB

Chiarimenti

30/08/2018 11:20
Quesito #1
Gent. Ing. Giuseppe Germinara,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) Non risulta disponibile il file "B - Relazione Tecnica" contenuto all'interno della cartella zippata "Progetto di fattibilità misp-discarica". Si prega di riallegare nuovamente il file.

2) Preso atto delle modalità di presentazione dell'offerta tecnica, come dettagliate alla pagina 27 del "Disciplinare di gara", si chiede di chiarire se la relazione illustrativa riferita all'Elemento di valutazione "A" (documentazione tecnica massimo due servizi) debba essere costituita da un numero massimo di facciate. Nel caso degli altri elementi di valutazione (B1 e B2), infatti, sono previste n. 20 pagine per ciascuna delle due relazioni. 

Si ringrazia per l'attenzione, distinti saluti
ambiente s.p.a. - Ufficio Gare
04/09/2018 10:06
Risposta
In merito ai qiesiti da Lei posti si evidenzia quanto segue:
1) è stata ripubblicata la cartella zippata del Progetto di fattibilità;
2) per l'elemento di valutazione A ( documentazione tecnica massimo due servizi ) non è stato previsto un limite di pagine.
12/09/2018 13:04
Quesito #2
Gent. Ing. Giuseppe Germinara,
con la prsente siamo a richiedere un nuovo chiarimento:

Nel caso di partecipazione alla presente procedura di gara nella forma di Raggruppamento Temporaneo (RTP) di "tipo orizzontale", all'art. 5.2 del Disciplinare di gara si precisa che la società mandataria/capogruppo dovrà indicare la persona fisica che "assumerà la funzione di di progettista e Direttore lavori generale". Con tale professionista è da intendersi il "responsabie della integrazione delle varie prestazioni specialistiche"? In caso affermativo, il soggetto che assumerà la funzione di "Direttore lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008" può invece essere un professionista indicato da una società "mandante" del costituendo RTP?

Si ringrazia per l'attenzione, distinti saluti
13/09/2018 11:40
Risposta
Il Responsabile della integrazione delle varie prestazioni specialistiche è colui che coordina le prestazioni degli altri progettisti.
Ai sensi dell'art. 5.2 del Disciplinare di gara è precisato che:
<< In caso di associazione di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in misura percentuale superiore per ogni categoria e classe assume la funzione di mandatario. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Se il mandatario è una persona fisica, questa assume anche la funzione di progettista e direttore lavori generale. Qualora invece il mandatario fosse una società, questa assume la funzione di mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la prestazione principale, assumerà la funzione di progettista e Direttore lavori generale>>.
12/09/2018 12:15
Quesito #3
Gentile Ing. Germinara, riferimento alla procedura in oggetto
Punto 5.2 Disciplinare di Gara
Pag. 9:
“N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art.83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.”
 
Pag. 10:
…omissis.. “In caso di associazione di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale e l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (progettazione generale e direzione lavori generale) assume la funzione di mandatario, …. Omissis …
In caso di associazione di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in misura percentuale superiore per ogni categoria e classe assume la funzione di mandatario. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. …omissis…”
 
Richiesta di Chiarimento:
in riferimento a quanto sopra indicato nel disciplinare di gara, ci confermate che, indipendentemente dal possedere i requisiti finanziari e tecnici in misura maggioritaria, in caso di ati verticale può essere mandataria chi svolge le prestazioni principali (progettazione generale e direzione lavori)?

Grazie.
13/09/2018 11:53
Risposta
L'art. 5.2 del Disciplinare di gara prevede:
<di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale e l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (progettazione generale e direzione lavori generale) assume la funzione di mandatario, sempreché il mandatario sia una persona fisica (libero professionista singolo). Qualora invece il mandatario fosse una società, questa assume la funzione di mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la prestazione principale, assumerà la funzione di progettista generale e di  Direttore lavori generale>>.
14/09/2018 19:34
Quesito #4
Si chiede se le tavole grafiche e fotografiche descrittive dei servizi analoghi debbano essere in formato A4 o possano essere in formato A3.
17/09/2018 12:31
Risposta
Le tavole grafiche possono essere prodotte in antrambi i formati.
17/09/2018 10:49
Quesito #5
Preg.mo RUP,
Il punto 5.1 (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE) del Disciplinare di gara recita, a pag. 8, alla lettera c), "avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura... [omissis]..., per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 0,40 (zero quaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ... [omissis]...
Si chiede di precisare se l'importo specifico per ogni singolo servizio debba essere non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ovvero se l'importo dei lavori relativi al singolo servizio debba essere non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Grazie anticipate e cordiali saluti.
17/09/2018 13:49
Risposta
In relazione al quesito posto, Le comunico che l'operatore economico deve aver svolto due servizi  (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data del bando, riguardanti lavori identificati alla  lettera e) del bando di gara  per  un importo ciascuno non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (  ID. Opere: Codice P03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche_ per euro 7.650.000,00.).                     .
07/09/2018 12:51
Quesito #6
Gentili Signori,
con la presente vi informiamo che il file capitolato d'oneri risulta compromesso e vorremmo sapere se è disponibile anche una bozza di contratto.
In attesa di ricevere la suddetta documentazione, Vi chiediamo una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte di 3 settimane.
Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione, cordiali saluti.
Golder Associates S.r.l.
17/09/2018 13:51
Risposta
Il testo del CSA è legibbile. Ad ogno modo è stato ripubblicato il CSA.
17/09/2018 14:37
Quesito #7
Egr. RUP Ing. Germinara,
con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si formula il seguente quesito.
A pagina 27 del DG, alla lett. b) Elemento di valutazione "B" (B1) ed alla lett. c) Elemento di valutazione "B" (B2) si precisa che, per ciascun elemento è necessario predisporre una relazione illustrativa "costituita da un numero massimo di 20 facciate formato A4 per ogni punto di valutazione".
Si chiede conferma che, per ciascuna relazione, il numero massimo sia di complessive 20 facciate formato A4.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
21/09/2018 08:55
Risposta
La relazione illustrativa può essere composta da un numero di 20 facciate formato A4.
18/09/2018 11:02
Quesito #8
Buongiorno, si chiede gentilmentedi voler fornire riscontro ai seguenti quesiti.
Ringraziamo anticipatamente, cordiali saluti.

QUESITO N.1
In riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, nel disciplinare non è chiaro dove vada inserito il certificato ISO 9001, di cui al criterio di valutazione A2. Si chiede di chiarire in quale fascicolo inserire la suddetta certificazione o se costituisce allegato a parte.
 
QUESITO N.2
In riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, si chiede di precisare quale delle seguenti interpretazioni è corretta:
  1. Il fascicolo ELEMENTO DI VALUTAZIONE “B1” è costituito da n. 1 relazione illustrativa costituita da massimo n. 20 facciate formato A4 per il sub-elemento B1.1 e n.20 facciate formato A4 per il sub-elemento B1.2, per un totale di massimo n.40 facciate formato A4 integrate da tavole e disegni;
    Il fascicolo ELEMENTO DI VALUTAZIONE “B1” è costituito da n.1 relazione illustrativa composta da massimo n. 20 facciate formato A4 integrate da tavole e disegni.
A valle di quanto sopra, si chiede inoltre di precisare quale delle due interpretazioni valga per il fascicolo ELEMENTO DI VALUTAZIONE “B2”.
 
21/09/2018 08:59
Risposta
Il Fascicolo elemento di valutazione B1 e B2 possono contenere un numero di 20 facciate formato A4 per ogni punto di valutazione.
11/09/2018 11:48
Quesito #9
Egregi, 
con riferimento al parametro di valutazione A1 (schede illustrative di due servizi affini), si chiede di voler gentilmente confermare che, in applicazione del criterio di analogia delle opere:
1) possano essere utilizzati anche servizi classificati con ID opere differenti da quella individuata dal bando;
2) possano essere utilizzati anche servizi certificati nella classe e categoria VII/a L.143/49.
Si ringrazia anticipatamente
Cordiali saluti
21/09/2018 09:03
Risposta
La categoria P.03 di cui al D.M. 17.06.2016 indentifica “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche”. Si ritiene che ne la categoria VIIA della legge 143/1949 e neppure la Categoria IB.04 D.M. 17.06.2016, possano essere in assoluto equivalenti alla P.03 citata, in quanto si riferiscono ad opere la cui natura è assai differente rispetto alla Messa in Sicurezza Permanente di una discarica dismessa e non più in esercizio. In particolare la categoria IB.04 si riferisce alla macrocategoria “IMPIANTI” ben differente dalla categoria di riferimento della P.03 “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIC A, RURALITA’, FORESTE”.
In ogni caso, al fine di consentire la massima partecipazione ai fini di una maggiore concorrenza, l’operatore economico che presenta attestazioni di lavori similari, cioè interventi di Messa in Sicurezza Permanenti di discariche dismesse, anche se inquadrati in categorie differenti, può presentare le attestazioni nelle forme richieste dal bando di gara.
Resta fermo quanto riportato nella linea guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 punto V.1, “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 dove si afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
12/09/2018 17:32
Quesito #10
Salve,
Il disciplinare di gara prevede al paragrafo  “5.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE”, punto d) , lettera a) la presenza di “n. 1 ingegnere con esperienza decennale maturata nel campo delle bonifiche ambientali ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006”.  A tal proposito si pongono i seguenti quesiti:
  1. Si chiede se la figura sopra indicata possa essere ricoperta anche da un Architetto con esperienza decennale maturata nel campo delle bonifiche ambientali ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006 ?

    Si chiede se al fine della dimostrazione della “esperienza decennale” sia sufficiente allegare all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa”, un Curriculum Vitae del professionista ?  
21/09/2018 09:05
Risposta
In merito alle competenze degli Architetti dall’analisi del Regio Decreto n. 2537/1925 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328 e degli orientamenti giurisprudenziali, appare pacifica l’incompetenza professionale rispetto alla progettazione di una messa in sicurezza  permanente di una discarica dismessa.
Ciò non implica divieti di collaborazioni fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza. In tali casi è, però, necessario che il professionista in possesso del titolo accademico richiesto assuma la responsabilità del coordinamento dell’attività progettuale con la sottoscrizione dell’intero progetto.
14/09/2018 19:33
Quesito #11
Considerato che la scrivente società opera preminentemente nel campo dell'ingegneria ambientale, eseguendo da oltre un decennio progettazioni di nuove discariche e/o progettazioni di adeguamento e messa in sicurezza di discariche esistenti, e che i predetti servizi essendo stati certificati in epoca precedente all'emanazione del D.M. 17.06.2016 sono stati classificati in classi e categorie diverse dalla P.03 (prevalentemente VIIA), si chiede conferma che servizi di ingegneria relativi a lavori inequivocabilmente analoghi e del tutto affini a quelli oggetto di gara (messa in sicurezza permanente di discariche) possano concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui all'art.III.2.3 del bando di gara, seppure certificati in classe e categoria diversa dalla P.03 richiesta dal bando stesso.
 
In passato, non esistendo la classe e categoria specifica per le discariche, i committenti pubblici o privati hanno sempre certificato le discariche in classe VIIA (Bonifiche) in quanto la più attinente e vicina alle discariche.
 
Analogamente, nelle certificazioni dei servizi più recenti, seppur trattasi di lavori inequivocabilmente analoghi e del tutto affini a quelli oggetto di gara (messa in sicurezza permanente di discariche), è riportata la categoria IB.04 “Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti”.
 
Questa società peraltro ha già partecipato e partecipa a gare (in alcune delle quali risultando aggiudicataria, tra cui la Regione Calabria Dipartimento Ambiente Settore Rifiuti) con i medesimi requisiti pur essendo nei bandi indicate le nuove categorie (P.03).
 
In ultimo, si invita a tenere in debita considerazione come tutte le indicazioni nel merito (ANAC, etc.) invitano a facilitare la partecipazione per una maggiore concorrenza qualora sia inequivocabilmente dimostrabile l’analogia dei servizi svolti.
 
21/09/2018 09:06
Risposta
La categoria P.03 di cui al D.M. 17.06.2016  indentifica “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche”. Si ritiene che ne la categoria  VIIA della legge 143/1949 e neppure la Categoria IB.04 D.M. 17.06.2016, possano essere in assoluto equivalenti alla P.03 citata, in quanto si riferiscono ad opere la cui natura è assai differente rispetto alla Messa in Sicurezza Permanente di una discarica dismessa e non più in esercizio. In particolare la categoria IB.04 si riferisce alla macrocategoria “IMPIANTI” ben differente dalla categoria di riferimento della P.03 “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIC A, RURALITA’, FORESTE”.In ogni caso, al fine di consentire la massima partecipazione ai fini di una maggiore concorrenza, l’operatore economico che presenta attestazioni di lavori similari, cioè interventi di Messa in Sicurezza Permanenti di discariche dismesse, anche se inquadrati in categorie differenti, può presentare le attestazioni nelle forme richieste dal bando di gara. Resta fermo quanto riportato nella linea guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 punto V.1, “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 dove si afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

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